L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

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Transcript della presentazione:

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DEFINIZIONI, CONTENUTI E FASI DI SVILUPPO NORMATIVO 02/04/12

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO «Insieme delle regole costitutive che governano l’assetto ed il funzionamento dell’ordine giudiziario, definito quale complesso degli organi ai quali è affidato l’esercizio della funzione giudiziaria» MAGISTRATURA ORDINARIA 02/04/12

Complesso organico (?) di norme che regola: In concreto… Complesso organico (?) di norme che regola: Lo STATUS dei magistrati L’ORGANIZZAZIONE degli uffici giudiziari AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (CSM) E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (MINISTRO) 02/04/12

FINALITA’ ESSENZIALE (COSTITUZIONE) Distogliere la magistratura da qualsiasi influenza perturbatrice della sua IMPARZIALITA’ ed INDIPENDENZA 02/04/12

b) Status giuridico dei magistrati; a) Disciplina degli organi cui è affidata l’amministrazione della giustizia ordinaria; b) Status giuridico dei magistrati; c) Costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura 02/04/12

Il PERCHE’ dell’ordinamento giudiziario a) garantire l’INDIPENDENZA del giudice attraverso corpo normativo separato e di b) armonizzare PROFESSIONALITA’ ed INDIPENDENZA dei magistrati per c) l’ESERCIZIO IMPARZIALE/EFFICACE DELLA FUNZIONE 02/04/12

Sviluppo storico-giuridico dell’O.G. PRIMA FASE: Statuto Albertino Giudici-funzionari nominati dal Re R.d. 1865 crea corpo di magistrati di carriera nominati dall’esecutivo con indipendenza solo nominale Pubblici ministeri alle dipendenze del Ministro di Grazia e Giustizia 02/04/12

(art. 68 Statuto Albertino) «la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce» (art. 68 Statuto Albertino) «l’interpretazione della legge, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo» (art. 73 Statuto Albertino) 02/04/12

Principio dell’INAMOVIBILITA’ della sede per i magistrati Leggi Orlando (1907-08): Maggiore indipendenza attraverso Istituzione del CSM e Principio dell’INAMOVIBILITA’ della sede per i magistrati 02/04/12

SECONDA FASE: Stato fascista Decreto GRANDI (1942) Indipendenza solo FORMALE: «non si può garantire una buona amministrazione della giustizia se non si lascia indipendente la giurisdizione nei suoi giudizi (…) questa indipendenza non importa che la giurisdizione costituisca un potere autonomo dello stato, dovendo anch’essa informare la sua attività alle direttive generali segnate dal governo per l’esercizio di ogni pubblica funzione, ma significa soltanto che la giurisdizione non deve subire influenze perturbatrici dei suoi giudizi» 02/04/12

Espansione dei poteri del Ministro: - Sorveglianza sui magistrati; - Potere di nomina delle commissioni di esame per ammissione e progressione di carriera; - Designazione di membri del CSM; - Assegnazione di sedi e promozioni; - Collocamento fuori ruolo; - Passaggio di funzioni. CSM è organo consultivo del ministro 02/04/12

Compressione dell’autonomia dei magistrati: - Corpo di pubblici dipendenti con status professionale simile ai funzionari; - Ordine gerarchicamente organizzato con al vertice la Corte di Cassazione; - Controllo del governo attraverso la nomina degli uffici direttivi; - Progressione vincolata al giudizio dei superiori gerarchici (conformismo e indipendenza interna) 02/04/12

Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511 “Guarentigie della magistratura” Capo I - Della inamovibilità. 1. Disposizione generale. I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto. 02/04/12

ABROGATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 109/2006 Sezione II - Della disciplina dei magistrati. 17. Disposizione generale. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto. 18. Responsabilità disciplinare dei magistrati. Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti ABROGATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 109/2006 02/04/12

TERZA FASE: Costituzione Repubblicana (1948) Titolo IV Costituzione (artt. 101- 113). Rinvio VII Disposizione transitoria e finale: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano a osservarsi le norme dell’ordinamento vigente» 02/04/12

Esplicito giudizio di NON CONFORMITA’ alla Costituzione Per evitare vuoto legislativo c’è una sospensione dell’illegittimità, MA… Il Decreto Grandi può essere oggetto di una questione di costituzionalità? 02/04/12

Secondo la Corte costituzionale (sent. 156/63): «in qualunque modo debba essere interpretata questa disposizione transitoria, riflettente l’esigenza di evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della Costituzione,(…) è comunque chiaro che, una volta avvenuta la revisione pur parziale dell’ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di costituzionalità» 02/04/12

Attuazione costituzionale: missione (in)compiuta? Stratificazione successiva e dis-organica di leggi attuative dei principi costituzionali: Legge 195/58 istituisce il CSM (indipendenza istituzionale); Leggi “Breganze” (570/66) e “Breganzone” (831/73) su progressione di carriera (da gradi a funzioni, da concorso a valutazioni); Legge 66/63 (donne in magistratura) Giurisprudenza della Corte costituzionale (108/94 su qualità morali indiscusse) 02/04/12

Verso una legislazione organica: la riforma “Castelli” Legge delega 150/2005 per una riforma dell’ordinamento giudiziario I decreti legislativi d’attuazione: - Istituzione della Scuola superiore della magistratura (n. 26/2006); - Riorganizzazione dell’ufficio del PM; - Illeciti disciplinari (n. 109/2006); - Accesso, progressione economica e di funzione (n. 160/2006). 02/04/12

La “sospensione” della riforma La legge 269/2006 : “Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario” 02/04/12

rinvio effettivo o sospensione parziale? MA… rinvio effettivo o sospensione parziale? RINVIO fino al 31 luglio 2007 dell’efficacia del d. lgs. in materia di accesso e progressione; SILENZIO rispetto al d. lgs. istitutivo della scuola superiore; MODIFICA i decreti su PM e illeciti disciplinari 02/04/12

La “riforma della riforma”: la legge “Mastella” Legge n. 111 del 2007 di “Riforma dell’ordinamento giudiziario”: NO riforma organica ma NOVELLAZIONE STRATIFICAZIONE NORMATIVA In vigore il Decreto Grandi come modificato e i decreti attuativi di riforma Castelli! 02/04/12

(Calamandrei, Governo e magistratura, 1921) RISCHIO «congerie sempre più disordinata di leggi fabbricate a getto continuo, per le quali accade come per la carta moneta, che quanto più lo Stato ne stampa, tanto costano meno» (Calamandrei, Governo e magistratura, 1921) NECESSITA’ DI UN CODICE DELL’O.G.? 02/04/12