la responsabilità illimitata del socio uscente da SNC Il Caso: la responsabilità illimitata del socio uscente da SNC CORTE DI CASSAZIONE sezione I civile; sentenza, 04-06-1999, n. 5479 A cura di Nicola Filippi
I fatti: Nel 1981 la Dorf S.N.C., rappresentata da Ravegnani, aveva emesso sei pagherò cambiari per un importo pari a 12.406.800 Lire in favore della Sici s.p.a. , per finanziare l'acquisto di un trattore A garanzia del credito della Sici spa, era stata costituita un ipoteca sul trattore stesso Dopo alcuni ulteriori passaggi di proprietà, la Emilcar spa aveva comprato il trattore [sul quale gravava ancora l' ipoteca] e aveva provveduto a tacitare la Sici spa QUINDI Prima Emilcar s.p.a. aveva pagato il trattore (a chi gliel'ha venduto); in seguito aveva dovuto anche pagare la Sici s.p.a. che avava concesso il finanziamento al primo acquirente (Dorf snc);
PER LIBERARE IL TRATTORE I protagonisti: 12.406.800 Lire COME FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN TRATTORE IPOTECA SUL TRATTORE Dorf S.N.C. Sici s.p.a. trattore IPOTECATO 12.406.800 Lire PER LIBERARE IL TRATTORE DALL'IPOTECA trattore Emilcar s.p.a. soldi TERZI
Infatti, ai sensi dell'art. 1260 cod.civ Tribunale di Forlì: nel 1987 la Emilcar spa ha ottenuto dal presidente del tribunale di forlì un decreto ingiuntivo a carico di Ravegnani, per il pagamento della somma di 12.406.800 Lire in quanto Emilcar spa, pagando a Sici spa l'importo necessario a cancellare l'ipoteca sul trattore, e ottenendo così la consegna delle cambiali da Sici spa, si è resa cessionaria del credito nei confronti di Dorf Snc. Infatti, ai sensi dell'art. 1260 cod.civ “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [...]” Il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Ravegnani ha ridotto il suo debito e la corrispondente condanna alla minore somma di lire 10.906.800, infatti Ravegnani aveva contestato il fatto di essere receduto dalla Dorf SNC prima della scadenza del debito; inoltre, a suo avviso, Emilcar spa avrebbe dovuto prima rivalersi sul patrimonio sociale della Dorf spa, e solo in seguito sul patrimonio personale dei soci (beneficium excussionis)
Corte d'appello di Bologna: Nel 1996, la Corte d'appello di Bologna (cui si è rivolta Emilcar s.p.a.) ha dichiarato infondata l'opposizione di Ravegnani attraverso la quale quest'ultimo aveva ottenuto la riduzione della condanna, sostenendo che: lo sciogliemento dal vincolo sociale non libera l'ex socio dalle obbligazioni preesistenti, per il quale risulterà ancora obbligato illimitatamente ai sensi del 2290 cod.civ. il fallimento della Dorf comportava la non possiblità, per l'ex socio, di invocare il beneficium excussionis, in quanto i creditori non avrebbero potuto rivalersi su alcun patrimonio sociale Ravegnani è tenuto a corrispondere alla Emilcar spa l'intero ammontare di 12.406.800 Lire
Corte di Cassazione, sezione I civile: Il Ravegnani, con ricorso notificato il 14 marzo 1997, ha chiesto la cassazione della pronuncia della corte di Bologna, sostenendo che: [motivi del ricorso in Cassazioni] 1 l'articolo 2290 c.c. poteva essere applicato nei casi di recesso previsti dagli articoli 2284 – 2286 cod. civ. (morte, recesso ed esclusione), e non nell'ipotesi di cessione della quota, la quale rappresentava, a detta del ricorrente, un contratto modificativo dell’assetto societario [con l’adesione anche degli altri partecipanti]; detta modificazione avrebbe inciso, a suo avviso, anche sui debiti pregressi, nel senso di rendere per essi responsabili esclusivamente coloro che risultino soci all’epoca delle relative scadenze. 2 la corte di Bologna non aveva indagato sulla data del verificarsi dell’insolvenza della Dorf: secondo Revegnani la responsabilità del socio receduto non poteva essere addotta dal creditore (pure se munito di titolo formatosi prima del recesso) quando l’inadempimento si sia evidenziato successivamente ed abbia comportato la dichiarazione del fallimento soltanto della società e di coloro che erano soci al momento dell'inadempimento. In quest'ottica, la responsabilità del socio receduto sarebbe subordinata all’insolvenza della società prima del recesso, e sarebbe comunque esclusa dal sopraggiungere del fallimento della società medesima e di altri soci. 3 si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato una cessione di credito fra la Sici e la Emilcar, anziché un pagamento effettuato da quest'ultima in veste di terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 c.c., come si sarebbe dovuto desumere da una corretta analisi degli atti del processo.
Corte di Cassazione, sezione I civile: I motivi addotti dal Revagnani sono stati dichiarati infondati in quanto: 1 la Corte di Cassazione ha sostenuto che il consenso unanime degli altri soci (occorrente per la variazione della compagine sociale con il subingresso del cessionario al cedente) segna il perfezionarsi del recesso di Revagnani, per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall’ente societario, e della sua comunicazione agli altri soci. Nella fattispecie, essendo il socio cedente anche socio receduto, è soggetto alle disposizioni del citato art. 2290 c.c. (e quindi obbligato verso i creditori sociali per i debiti preesistenti). 2 la responsabilità solidale ed illimitata per il debito di società in nome collettivo, stabilita in dipendenza della qualità di socio, altro non richiede, in caso di recesso che l’anteriorità della costituzione del debito medesimo, e che detta norma non subisce le limitazioni pretese dal ricorrente. 3 anche tale motivo va disatteso, per il difetto di interesse del ricorrente ad una diversa definizione del rapporto fra la Sici e la Emilcar. L'eventuale qualificazione di tale versamento come adempimento del terzo infatti non avrebbe potuto incidere negativamente sull'accoglimento della domanda