GRIGLIA CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE NO divieto di concorrenza RAPPORTI FRA SOCI
1 È costituita fra i Signori Roberto Davoli, Giulia Davoli e Silvio Bianchi una Società semplice sotto la ragione sociale di AZIENDA AGRICOLA DAVOLI DI DAVOLI ROBERTO SOCIETÀ SEMPLICE con sede in Trento (TN) via delle Ischie Frazione Mattarello – La società ha per oggetto la seguente attività non commerciale: colture frutticole (mele) 3. La durata della società è fissata fino al Alla scadenza, la società verrà prorogata di diritto per 2 anni, tranne delibera unanime dei soci in senso contrario. CONTRATTO DI SOCIETÀ SEMPLICE (esempio)
4. Il capitale sociale è di Euro costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio Davoli Roberto Euro pari al 20% del capitale sociale - la socia Davoli Giulia Euro 2500… pari al 50% del capitale sociale - il socio Bianchi Silvio Euro 1500 pari al 30% del capitale sociale 5. Lesercizio sociale di ogni anno si chiuderà al 31 dicembre; alla fine dellesercizio sociale lorgano amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dellanno precedente per lapprovazione dei soci. 6. A seguito dellapprovazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro 60 giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: al socio Davoli Roberto, 40% alla socia Davoli Giulia, 30% al socio Bianchi Silvio 30% 7. Le perdite di esercizio saranno ripartite secondo le seguenti quote: al socio Davoli Roberto, 50% alla socia Davoli Giulia, 25% al socio Bianchi Silvio, 25%. 8. Il socio Bianchi Silvio risponderà delle perdite sociali solo fino allammontare di 2000 Euro
9. Lamministrazione e la rappresentanza della società spettano disgiuntamente a ogni socio, tranne per le seguenti materie, per le quali è richiesta la deliberazione congiunta dei soci amministratori: - alienazione beni sociali; - sottoscrizione di contratti di mutuo bancario 10. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE RAPPORTI FRA SOCI SNC REGOLARE RAPPORTI CON I TERZI SOCIETÀ SEMPLICE creditori sociali creditori personali escussione diretta socio, tranne indicazione dei beni liquidazione della quota RAPPRESENTANZA ciascun socio che agisce per la società deve ritenersi munito della rappresentanza sociale terzo non deve verificare SI divieto di concorrenza patti limitativi della responsabilità non opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza NO LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CON EFFICACIA NEI CONFRONTI DIE TERZI
TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea
CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (esempio) Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale " Danini & C. Società in accomandita semplice di Roberto Danini Art. 2 - La Società ha per oggetto limportazione e lesportazione di articoli informatici. Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n. 12. Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario gerente, i Signori Ugo Bardo e Carla Bianchi sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di capitale sociale. Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure: - Signor Roberto Danini Euro 3.000; - Signor Ugo Bardo Euro 2.000; - Signora Carla Bianchi Euro Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al Alla scadenza del termine la Società si intenderà tacitamente prorogata, per un due anni, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella della eventuale proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata. Art. 7 - La gestione e l'amministratore ordinaria e straordinaria della Società spettano al socio accomandatario Sig. Roberto Danini il quale è investito della firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno comunicati entro il successivo mese di aprile ai soci accomandanti. Art Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di partecipazione. Le eventuali perdite verranno supportate in proporzione al capitale, ferma restando la responsabilità dei soci accomandatari alla sola quota della loro partecipazione nel capitale della Società. Art Per quanto qui non previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in merito.
GRIGLIA CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO COSTITUZIONE
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE GRIGLIA COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari SE inserito nome dellaccomandante RAGIONE SOCIALE risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali deve indicare il rapporto sociale se manca: ragione sociale irregolare No iscrizione R.I.
ATTO COSTITUTIVO ANCHE indicazione dei soci accomandatari e accomandanti forma scritta ai fini delliscrizione nel R.I.
GRIGLIA REGIME DELLA PARTECIPAZIONE CONFERIMENTI COSTITUZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA SOLIDALE soci accomandatari soci accomandanti LIMITATA AL CONFERIMENTO tranne immistione nella amministrazione inserimento nome nella ragione sociale
TRASFERIMENTO delle quote sociali quota accomandanti liberamente trasmissibile a causa di morte NO necessità del consenso dei soci superstiti quota accomandatari trasferimento tra vivi effetto verso la società se consenso dei soci (acco- mandatari e accomandanti) che rappresentano la maggioranza del capitale trasferimento a causa di morte regole snc trasferimento tra vivi
GRIGLIA CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE solo i soci accomandatari nomina/revoca degli amministratori tramite contratto sociale per atto separato tutti i soci accomandatari approvazione tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto
SE vengono a mancare gli accomandatari possibile la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione accomandante estraneo massimo sei mesi se oltre sei mesi respons. illimitata per obbligazioni sociali
soci accomandanti non possono amministrare possono trattare e concludere singoli affari in nome della società in virtù di procura speciale sanzione responsabilità illimitata e solidale possono prestare la loro opera manuale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori se latto costitutivo lo consente facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (anche categorie di operazioni) facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza NON ingerenza nellamm.
GRIGLIA REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO CONFERIMENTI COSTITUZIONE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO SOCI ACCOMANDANTI sulloperato degli amministratori diritto alla comunicazione annuale del bilancio possono controllarne lesattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società
GRIGLIA REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO CONFERIMENTI COSTITUZIONE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO CONTROLLO ulteriore causa di scioglimento quando permangono solo soci di una medesima categoria e non ne avviene la ricostituzione entro sei mesi SE società continua trasformazione in snc irregolare
SE ancora creditori insoddisfatti liquidazione e cancellazione crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti