GESTIONE SEPARATA INPS

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Maternità e paternità per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa

Fondo gestione separata INPS La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un fondo di gestione separata presso l’Inps per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva: l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53 del Tuir - testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo unico imposte sui redditi)

Fondo gestione separata INPS e - dopo la legge 30/2003 – anche per le: collaborazioni a progetto e, infine, per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36, legge n. 426/1971). Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata le collaborazioni occasionali con reddito complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo.

Fondo gestione separata INPS Inoltre, dal 1° gennaio 2004 anche i venditori a domicilio devono iscriversi alla gestione separata Inps, solo in caso di reddito annuo superiore a 5.000 Euro.

Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza; i collaboratori coordinati e continuativi; i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.);

Chi deve iscriversi alla gestione separata INPS (segue) i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore a 5.000 euro); i collaboratori a progetto; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; i venditori porta a porta non occasionali; gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca; gli assegnisti di ricerca.

Hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps anche: gli studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative, erogate con finalità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti stessi; gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di assegni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero.

Quando iscriversi L’obbligo di iscriversi alla gestione separata va eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente erogatore. I soggetti in questione dovranno presentare domanda d’iscrizione in qualità di collaboratori.

Quando iscriversi (segue) Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi moduli disponibili presso la sede Inps competente (ossia nel territorio dove è ubicato l’ente erogatore) oppure direttamente scaricabili in formato pdf sul sito www.inps.it sezione modulistica. Ricordiamo altresì che è possibile iscriversi anche tramite internet o chiamando il call-center dell’Inps.

Quando iscriversi (segue) Concluso il periodo di mobilità internazionale per cui è stata erogata la borsa di studio, o il periodo di durata del corso previsto, gli studenti che non avranno in essere contratti di collaborazione dovranno comunicare la data di cessazione dell’attività.

Le aliquote contributive Le aliquote contributive dovute all’Inps sono le stesse di tutti gli iscritti alla gestione separata, mentre le somme percepite dagli studenti sono esenti da Irpef (come d’altra parte già previsto per assegni di ricerca e borse di studio per dottorato di ricerca). Il reddito imponibile, da considerare come base per il calcolo dei contributi dovuti, è costituito dall’intero ammontare della borsa di studio integrativa o dell’assegno. (ulteriori chiarimenti e riferimenti giuridici sono pubblicati sul sito www.nidil.cgil.it)

Come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps Nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, di prestazione d’opera senza altre casse previdenziali e di associazione in partecipazione, ci si iscrive alla gestione separata Inps con apposita domanda (mediante modello già predisposto e a disposizione presso le sedi dell’Inps) da presentare alla sede Inps competente del territorio dov’è ubicata l’azienda committente.

Come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps Nel caso di attività professionale, invece, la domanda deve essere presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista. E’ data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo per gli interessati.

Come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps può essere effettuata telefonando al call-center “Inps Informa” al numero 16464, oppure tramite internet al sito www.inps.it nella sezione servizi on line. Nel modello prestampato, il soggetto interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente.

Gli iscritti con contratto di associati in partecipazione I lavoratori con contratto di associazione in partecipazione non iscritti ad albi professionali e con apporto di solo lavoro, versano i contributi previdenziali nella gestione separata Inps nelle stesse percentuali previste per le collaborazioni ma con una diversa ripartizione del contributo dovuto. Infatti l’associante (datore di lavoro) verserà il 55% del contributo mentre l’associato (lavoratore) verserà il 45%.

Gli iscritti con contratto di associati in partecipazione (segue) Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, dell’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare.

Gli iscritti con partita Iva Chi è in possesso di partiva Iva, è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione ad un albo o ad un ordine e, soprattutto, se non ha un fondo previdenziale obbligatorio in cui versare i contributi.

Gli iscritti con partita Iva (segue) Il lavoratore con partita Iva deve versare l’intero contributo previsto per legge (18,20% con un reddito fino a 39.297 euro, e 19,20% con un reddito superiore a 39.297 euro e fino a 85.478 euro. Oltre tale reddito non è dovuto nessun contributo). Anche se l’intero contributo dovuto all’Inps è carico del lavoratore, egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Gli iscritti con partita Iva (segue) Il lavoratore con partita Iva, se svolge una collaborazione, è esente dall’obbligo di versamento previdenziale nell’eventualità che l’attività svolta sia differente dalla sua attività professionale prevalente e se tale attività è di lavoro autonomo occasionale con compenso annuo non superiore a 5.000 euro. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo. Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, dell’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2006 DEL FONDO GESTIONE SEPARATA TIPOLOGIA DI LAVORO Aliquota contributivaCO.CO.CO. senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito1  fino a € 39.297,0018.20%  oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20% CO.CO.CO. con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta  qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010% CO.CO.CO. titolari di pensione diretta  qualsiasi reddito fino a € 85.478,0015% CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito  fino a € 39.297,00 18.20% oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20% CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010% CO.CO.CO. OCCASIONALI (dette anche mini co.co.co.) titolari di pensione diretta qualsiasi reddito fino a € 85.478,00 15%

Collaboratori a progetto senza altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito  fino a € 39.297,00 18.20% oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20% COLLABORATORI A PROGETTO con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta  qualsiasi reddito fino a € 85.478,0010% COLLABORATORI A PROGETTO titolare di pensione diretta  qualsiasi reddito fino a € 85.478,0015%

Prestatori di lavoro autonomo occasionale senza altra copertura previdenziale obbligatoria: e con reddito fino a € 5.000,00 Esente oltre € 5.000,00 e fino a € 39.297,00 18.20% oltre € 39.297,00 e fino a € 85.478,0019.20% con altra copertura previdenziale obbligatoria e con reddito fino a € 5.000,00 Esente 

Chi versa il contributo previdenziale I collaboratori coordinati e continuativi quelli a progetto le mini co.co.co gli associati in partecipazione i lavoratori autonomi occasionali (con reddito annuo superiore a 5000 euro). Per questi lavoratori è l’impresa committente che, attraverso l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso.

Anche i professionisti Il contributo dovuto dai professionisti alla gestione separata è a loro totale carico e si calcola, in sede di dichiarazione dei redditi, sull’ammontare del reddito prodotto nell’anno. I professionisti, poi, hanno la possibilità di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo, a titolo di rivalsa previdenziale. Il professionista, così come avviene per i versamenti Irpef, versa il contributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo che prevede un acconto del 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro percepiti nell’anno precedente e un saldo finale. Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA VERSANO ALL'INPS, DAL 1° GENNAIO 2006, IL CONTRIBUTO DEL 18,20% COMPRENSIVO DELLO 0,50%, QUOTA UTILIZZATA A FINANZIARE LA MATERNITÀ, GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E LA MALATTIA. TALI LAVORATRICI POSSONO FRUIRE DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ PER LA DURATA DI DUE MESI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E TRE MESI DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO.

Gli iscritti al fondo Inps della gestione separata senza altre coperture previdenziali obbligatorie Per questi lavoratori l’aliquota è del 18,20 % per i redditi fino a 39.297 €, e del 19,20 % per i redditi superiori a 39.297 € e fino a 85.478 €. Per questa categoria di lavoratori lo 0,5% del contributo previdenziale è destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, dell’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e degli assegni al nucleo familiare.

CONGEDO DI MATERNITA’ La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

Il periodo indennizzabile Le collaboratrici iscritte al fondo Inps gestione separata (in seguito alla legge n. 388/2000) hanno una tutela della maternità regolata nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti. Questa tutela spetta anche alle associate in partecipazione iscritte al fondo.

Il periodo indennizzabile(segue) Il diritto all’indennità di maternità compete complessivamente per 5 mesi e tale limite vale anche in caso di parto prematuro. L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180 giorno dall’inizio della gestazione, è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale nella malaugurata ipotesi in cui il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo. L’Inps per le collaboratrici non eroga l’assegno di aborto.

Hanno diritto all’indennità di maternità: I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità Hanno diritto all’indennità di maternità: le iscritte alla gestione separata sia per collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, sia per attività libero- professionale, purché i soggetti non siano iscritti ad altri albi o casse previdenziali a condizione che: non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria; non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità; risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.

I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità (segue) Se quando inizia il periodo indennizzabile (due mesi prima del parto) la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno 3 mensilità di contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma).

L’indennità di paternità Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato; affidamento esclusivo al padre.

L’indennità di paternità (segue) L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità").

Come si calcola l’indennità L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni giornata del periodo indennizzabile: 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima della nascita del bambino).

Come si calcola l’indennità (segue) Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.

Come si calcola l’indennità (segue) Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

Alcuni casi particolari che richiedono diverse modalità di calcolo per l’indennità di maternità: anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi; iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione del reddito; riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento (ossia i 12 mesi che precedono i 2 mesi anteriori al parto); cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-professionale ad attività di collaborazione, o viceversa); anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora l’iscrizione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento (i 12 mesi che precedono i 2 mesi anteriori al parto) ed è successiva al mese di gennaio.

Le adozioni e l’indennità di maternità L’Inps eroga l’indennità di maternità agli iscritti alla gestione separata anche in caso di adozione o affidamento, in alternativa fra i genitori. Tale indennità spetta per i 3 mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o affidataria, se il bimbo non ha superato i 6 anni di età.

Le adozioni e l’indennità di maternità (segue) Per ricevere l’indennità è necessario aver versato almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti la data di ingresso del bambino nella famiglia. In caso di adozione o affidamento pre-adottivo internazionale, l’indennità viene riconosciuta per i 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia qualsiasi sia l’età del bambino fino ai 18 anni.

Le modalità e i termini per la domanda Per poter usufruire dell’indennità di maternità o di paternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Importante Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate possono usufruire dell’integrazione con l’assegno di maternità a carico dello Stato, qualora l’indennità di maternità risulti inferiore per l’anno 2005 a 1.747,82 Euro. Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese antecedente il parto (art. 75 dlgs. 151/01).

Importante (segue) Per le collaboratrici coordinate e continuative, nonostante la legge 388/2000 preveda la tutela della maternità nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti, l’Inps ha stabilito che non sussista l’obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi successivi al parto; inoltre, non sono ipotizzabili indennità per “interdizione anticipata”. Per le collaboratrici a progetto, il decreto attuativo 276/03 stabilisce la sospensione dal lavoro, con proroga del contratto, per 180 giorni.

L’assegno familiare Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a condizione che i nuclei familiari siano composti da: entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio minore (con o senza inabili); entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con almeno un figlio maggiorenne inabile; entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne); singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).

I requisiti per ottenere l’assegno Per il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia. Tale reddito è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente ed effettivamente separato.

I requisiti per ottenere l’assegno (segue) Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio. Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad esempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi da Bot e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla fonte superiori a 1032,92 Euro.

I requisiti per ottenere l’assegno (segue) Per maturare il diritto all’assegno, almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

I requisiti per ottenere l’assegno (segue) Tuttavia nei nuclei familiari in cui siano presenti più tipi di reddito, al fine del raggiungimento del suddetto requisito concorrono anche eventuali redditi da lavoro dipendente.

I casi di esclusione dal diritto Sono esclusi dal diritto agli assegni al nucleo familiare, per il primo anno di attività assicurata alla gestione separata, i soggetti che prima di cominciare tale attività abbiano svolto soltanto lavoro dipendente, oppure siano stati disoccupati ma proprietari della casa di abitazione.

Le modalità e i termini per la domanda I lavoratori parasubordinati devono presentare domanda direttamente all’Inps a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’erogazione avverrà con pagamento diretto.

Le modalità e i termini per la domanda (segue) Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare, poiché il decreto citato cambia i destinatari delle prestazioni, può essere presentata domanda ex novo per i periodi pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.

FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE Fonte: www.inps.it Fonte:www.nidil.cgil.it