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34 Ricordiamo gli ultimi 4 punti dellindice La dematerializzazione della documentazione e dellattività La gestione telematica delle attività (teleamministrazione; back office) Il coordinamento informatico Lautomazione Sono solo 4 voci, ma le più impegnative: si va al cuore dei problemi, al back office.

35 Il back office Il back office nelle idee di dematerializzazione La sottovalutazione politica del problema La dematerializzazione come mezzo e non come fine Lattività come fine: il procedimento telematico

36 La dematerializzazione con valore giuridico serve per: –Archiviare e gestire banche dati (tema già trattato). Gestione locale; on line e off line. –Gestire lattività telematica di produzione di atti giuridici = gestire il procedimento telematico

37 I primi spunti normativi di dematerializzazione L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 16 e 20: consegna o trasmissione telematica delle trascrizioni immobiliari su supporti informatici disposizioni attuate comunque in epoche successive (per il Catasto: cfr.: DOCFA Art. 15-quinquies d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, aggiunto in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 1990, n. 38: rilascio automatico di certificati. Si consideri che il rilascio cartaceo di un certificato anagrafico, sia in modo automatico, sia allo sportello, ma tramite terminale, ha sempre come presupposto il riconoscimento della validità della banca dati informatizzata, alla quale è quindi riconosciuto il valore giuridico necessario affinché se ne possa estrarre la copia richiesta su supporto cartaceo.

38 La dematerializzazione con valore giuridico Presuppone lattribuibilità del documento allautore (già nel 1978) Lattribuibilità si chiama firma elettronica Le molteplici idee teoriche sul concetto e sulla sostanza dellespressione firma elettronica --> le prossime schermate

39 Una norma generale, ma inadeguata d.lg. 12 febbraio 1993, n.39, istitutivo dellAIPA: lart. 3 commento nella prossima schermata Testo: 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nellambito delle pubbliche amministrazioni limmissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché lemanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dallindicazione della fonte e del responsabile dellimmissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista lapposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dallindicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

40 Commento alla schermata precedente 1) con sintesi anomala per una trasformazione epocale si intende disciplinare gli atti automatici e la forma elettronica in genere; 2) il documento stampato con mera indicazione a stampa dellautore è una copia che presuppone implicitamente a monte come originale latto informatico sulle cui garanzie vi è totale silenzio; 3) la espressione «di norma» si presta a forti dubbi interpretativi (linterpretazione proposta è che la transizione al nuovo è obbligatoria solo in caso di rinnovo globale del sistema informatico di una pubblica amministrazione).

: la Bassanini 1 art. 15 comma 2 l. 15 marzo 1997, n. 59, n. 59. Testo: 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti …….

42 Sviluppo delle fonti (pubbl. 1998): DPR 10 novembre 1997, n. 513: unica soluzione: firma digitale e certificatori accreditati. Direttiva comunitaria 1999/93/CE in GUCE 19/1/2000, che non accetta il rigore del regolamento italiano (cfr. oltre) 2000 (28/12): TUDA: d.P.R. n. 445, che recepisce il d.P.R. n. 513, cit. senza adeguarsi alla già emanata direttiva comunitaria d. lg. n. 23 gennaio 2002, n. 10: modifica il TUDA in attuazione della direttiva del 1999 d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137: completa la riforma del TUDA dopo il recepimento della direttiva

43 Verso il codice dellamministrazione digitale La delega: l. 29 luglio 2003, n. 229, «Legge di semplificazione 2001», art. 10 «Riassetto in materia di società dell'informazione». Testo della delega (in grassetto i punti salienti in funzione del prosieguo del corso): 10. Riassetto in materia di società dell'informazione. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;

44 Continua testo della delega c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. 3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

45 Le fonti vigenti di diritto interno (abrogato quasi tutto quanto attinente allinformatica pubblica nel TUDA) Lart. 15, comma 2, L. 59/97 Alcune normative speciali (mandato informatico; DOCFA …) Costituzione: Art. 117, comma 2, lett. r: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ; opere dell'ingegno;

46 Le fonti vigenti di diritto interno - 2 Alcuni principi nella L. 241/90, mod. da L. 15/2005: art. 3 bis: uso della telematica; art. 14 conferenza servizi telematica; Capo V: accesso ai documenti La codificazione del : –Il Codice dellamministrazione digitale: D. Legisl. 7 marzo 2005, n. 82 –Il decreto correttivo: D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159 (importanti modifiche).

47 Alla base di tutto Forma elettronica e firma elettronica: «non vi può essere dematerializzazione di attività giuridica se non vi sono tecniche che assicurino lattribuibilità del documento, e quindi dellatto, al suo autore». Firma elettronica, sottoscrizione elettronica: espressioni traslate = garanzie di attribuibilità

48 Chiarimenti terminologici Posizione prevalente tra i tecnici informatici: solo la firma digitale è firma. Si limitano a distinguere: –Firme digitali sicure –Altre firme digitali, tra le quali la firma avanzata, ma non garantita da certificatore e certificato qualificato Ogni altra soluzione non è firma.

49 Le ragioni della posizione dei tecnici La firma digitale garantisce lattribuibilità e limmodificabilità del documento Il documento può circolare perché si porta appresso la firma digitale Altre soluzioni (documenti prodotti previa identificazione) danno luogo a documenti alterabili: –Il documento non può circolare, ma vale fin tanto viene custodito (salvo trasmissioni garantite da firma digitale dellufficio). –Asimmetria dellaffidamento quando manca la firma digitale: oIl ricevente si garantisce richiedendo tessere, password o biometria oIl mittente è affidato alla correttezza del ricevente. o(Si dovrebbe rimediare con una risposta-ricevuta automatica e validata da firma digitale automatica dellufficio)

50 Soluzione terminologica proposta sulla base delle norme Firma elettronica è espressione e concetto ampio Lespressione firmare elettronicamente è anteriore (1978) alla nascita e prima diffusione della firma digitale. Parlare di firme nel campo informatico è sempre in senso traslato. Riconoscere valore giuridico ad un documento informatico significa considerarlo attribuibile allautore, ossia FIRMATO. Lordinamento prevede 4 categorie di ipotesi di riconoscimento del valore giuridico della forma elettronica (cfr. più oltre)

51 Cenni allinvenzione della firma digitale Ricerche sulla criptazione asimmetrica di Withfield Diffie e Martin Hellman (1976) Approfondimento ed utilizzazione di queste ricerche da parte di Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman (pubblicate nel 1978): prevedevano una organizzazione di base che garantisse il collegamento della criptazione al titolare del dispositivo (I Certificatori). «RSA» 1995: Utah Digital Signature Act

52 Firmare elettronicamente come espressione giuridica 1978: Duni, in Riv. Amm. Rep. It. 1993: Teleamministrazione, 5° caposaldo: «la firma (elettronica) consiste nella identificazione dellidentità delloperatore a mezzo di tecniche sofisticate». Genericità voluta: affidamento della soluzione ai tecnici.

53 Firmare elettronicamente firmare digitalmente Il DPR 513/97 (come la legge UTAH) avevano accettato la sola firma digitale. La sopravvenienza della direttiva comunitaria 1999/93/CE: –Lincarico originario alla Commissione: «predisporre una direttiva sulla firma digitale». Predispose invece una direttiva sulle firme elettroniche. –La firma digitale era troppo limitativa: a) per il commercio elettronico; b) per rapporti semplificati tra P.A. e cittadini; –I certificatori non devono essere accreditati (soluzione solo facoltativa).

54 Contenuti della direttiva comunitaria Firma digitale menzionata solo nei considerando Nei considerando il commercio elettronico come fine particolarmente rilevante. Autenticazione ed identificazione come metodi di firme non digitali (def. 1) La firma avanzata come firma RSA, a prescindere dallorganizzazione di supporto (certificatori)

55 Testo delle definizioni 1 e 2 Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni: 1) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione; – Si ritiene opportuno riportare qui appresso il testo inglese: 1. electronic signature means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication.» 2) "firma elettronica avanzata", una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) essere connessa in maniera unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

56 Le garanzie aggiuntive alla firma avanzata (RSA semplice) In varie altre definizioni ed in particolare: 6) dispositivi di firma sicura « 10) "certificato qualificato", un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II».

57 Gli obblighi degli Stati Articolo 5 direttiva - Effetti giuridici delle firme elettroniche 1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura: a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e b) siano ammesse come prova in giudizio. 2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è: - in forma elettronica, o - non basata su un certificato qualificato, o - non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero - non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.