la Responsabilità Amministrativa degli Enti per i reati commessi nel loro interesse D.Lgs. 8 giugno 2001 nr. 231 19 novembre 2012 Dott. Ernesto Carile
Il sistema normativo di riferimento Legge n. 300/2000 (art. 11) D.Lgs. 231/2001
Necessario superamento del principio “Societas delinquere non potest” Resposabilità diretta della società Convenzione OCSE del 17.12.1997 (Ratificata con la Legge 29.09.2000 nr. 300)
La responsabilità amministrativa delle società, definita anche «penale-amministrativa» quale TERTIUM GENUS
I Destinatari Le disposizioni si applicano: Ad Enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni prive di personalità giuridica Le disposizioni non si applicano: Allo Stato, agli Enti Pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli Enti che svolgono funzioni di rilievo Costituzionale
I PRINCIPI GENERALI Il principio di legalità L’ente non è responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto Irretroattività della legge La legge che configura la responsabilità dell’ente deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto Retroattività dell’abolitio criminis La successiva abrogazione della norma sanzionatoria impedisce di ritenere la responsabilità dell’ente La territorialità La possibilità di sanzionare l’ente che abbia in Italia la sede principale, che compia reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 all’estero
Criteri di attribuzione della responsabilità Che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo (art. 5 comma 1) Comunque non nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi (art. 5 comma 2) “Ad opera di una persona fisica che si trovi in una determinata relazione con la società medesima”
Reati commessi nei rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI PRESUPPOSTO Originario Nucleo Reati commessi nei rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E Successive implementazioni
Reati contro la Pubblica Amministrazione Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato Art 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 640 ter c.p. Frode informatica Art. 317 c.p. Concussione Art. 318 – 319 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio Art.319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione Art.322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
Delitti informaticI E trattamento illecito di dati art. 491 bis c.p. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) art 615 ter c.p.(accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) art. 615 – quarter c.p.(detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) art. 615 quinques c.p.(diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) art. 617 quarter c.p.(intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) art. 635 bis c.p.(danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ) art. 635 ter c.p. (danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità) art.635 quarter c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici ) art.635 quinques c.p.(danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) art. 640 quinques c.p. (frode informatica del certificatore di firma elettronica)
Reati Societari Art. 2621 e 2622 c.c.(false comunicazioni sociali) Art. 2624 c.c.(falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione) Art. 2625 c.c.(impedito controllo) Art. 2632 c.c.(formazione fittizia di capitale) Art.2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti) Art.2627 c.c. (illegale ripetizione degli utili e delle risorse) Art.2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante) Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori) Art. 2629 bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto d’interessi) Art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) Art.2636 c.c. (illecita influenza sull’assemblea) Art. 2637 c.c. (aggiotaggio) Art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (abuso di informazione privilegiata) Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (manipolazione di mercato)
Violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e di salute sul lavoro Art. 589 c.p. Omicidio colposo Art 590 c.p. Lesioni personali colpose ATTIVITA’ SENSIBILI LE ATTIVITA’ SENSIBILI RIFERITE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SONO POTENZIALMENTE PRESENTI IN OGNI AMBITO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
Ricettazione e riciclaggio Art. 648 c.p. (RICETTAZIONE) Art. 648 bis c.p.(RICICLAGGIO) Art. 648 ter c.p. (IMPIEGO DI DENARO , BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA) ATTIVITA’ SENSIBILI Le attivita’ sensibili riferite ai reati in materia di ricettazione riciclaggio sono potenzialemnte presenti ogni qualvolta vi siano movimentazioni di somme o siano acquisiti beni
Altre ipotesi di reato Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ATTIVITA’ SENSIBILI ANCHE QUESTO REATO HA UN AMBITO DI APPLICAZIONE MOLTO AMPIO , SI PENSI ALLE DICHIARAZIONI IN AMBITO DI CONTENZIOSO SIA CIVILE CHE DI LAVORO
Delitti contro l’industria ed il commercio Art. 513 c.p. (turbata liberta’ dell’industria o del commercio) Art. 515 c.p. ( frode nell’esercizio del commercio) Art. 517 ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) Art. 517 c.p. (vendita di prodotti con segni mendaci) Art. 513 bis c.p.( illecita concorrenza con minaccia o violenza) Art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali) ATTIVITA’ SENSIBILI LE AREE SENSIBILI IN QUESTO CASO POSSONO ESSERE INDIVIDUATE INNANZITUTTO NEL COMMERCIALE E QUINDI NEL RAPPORTO CON I CLIENTI
Altre ipotesi di reato Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico Art. 25 quater Pratiche di mutilazione degli Organi genitali femminili Art. 25 quinques Delitti contro la personalità individuale Art. 25 nonies Delitti in materia di violazione dei diritti d’autore Art. 25 undicies Reati ambientali
NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE REATI COMMESSI NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE DA AUTORE QUALIFICATO
I Soggetti qualificati Soggetti in posizione apicale rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente Soggetti sottoposti all’altrui direzione persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cc.dd. “sottoposti”, quali, tipicamente, i prestatori di lavoro subordinato)
SINTESI DELLE CONDIZIONI Il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente Gli autori del reato devono identificarsi in persone fisiche qualificate da specifica posizione rivestita all’interno dell’ente I predetti soggetti non devono aver agito «nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»
L’ENTE NON RISPONDE SE PROVA CHE … Art. 6 comma 1, lett. a): che sia stato formalmente adottato quel sottosistema di regole procedurali interne costituenti il Modello di organizzazione che il Modello di organizzazione risulti già sulla carta idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi che il Modello di organizzazione sia stato efficacemente attuato prima della commissione del fatto
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE Il Modello di Organizzazione è un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), strumentale alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. L’ “idoneità” del Modello Organizzativo va misurata in relazione al fine di evitare la commissione di reati presupposto e può essere definita come la sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell’ente. Il Modello Organizzativo non può annullare i rischi che si verifichino reati presupposto, ma dovrà essere efficiente, praticabile e funzionale per poter ragionevolmente disinnescare le fonti di rischio.
OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO L’individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati presupposto Previsione di specifici controlli per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in funzione preventiva Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Controllo e osservanza dei modelli Introduzione di un adeguato sistema per sanzionare il mancato rispetto del Modello Organizzativo
STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO Non è schematizzabile a priori. Il Modello deve essere coerente con la natura e le dimensioni della struttura organizzativa e con le peculiarità dell’attività svolta dall’ente L’ente può predisporre i Modelli in autonomia oppure utilizzare i Modelli redatti dalle Associazioni di Categoria, cui è riconosciuto il potere di redigere dei codici di comportamento di portata generale
CONTENUTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO Descrizione introduttiva della struttura organizzativa della società e principali attività svolte Mappatura dei rischi – analisi delle aree esposte al rischio di commissione dei reati presupposto Mappatura normativa – definizione del sistema di prevenzione/contenimento dei rischi e modalità operative interne per la prevenzione Approntamento di un sistema disciplinare- sanzionatorio interno per violazioni dei precetti del Modello Predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio
L’EFFICACE ATTUAZIONE Costituzione effettiva di un ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) Previsione di un sistema di aggiornamento continuo del Modello Organizzazione di un piano di formazione del personale aziendale e comunicazione interna dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 (capillare, efficace ed autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta) Predisposizione di un formale Codice Etico di Condotta (corpo normativo interno) per tutti gli appartenenti alla persona giuridica
Le attività dell’organismo di vigilanza (COMPLIANCE OFFICER) Vigilare sull’effettività del Modello (coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello Organizzativo) Verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo (reale capacità del Modello di prevenire i comportamenti non voluti) Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionali del Modello Organizzativo Curare l’aggiornamento in senso dinamico del Modello Organizzativo e, ove necessario, proporre modifiche agli Organi aziendali competenti (CDA) Lo svolgimento di follow up per accertare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte
REQUISITI DELL’O.D.V. La continuità dell’azione – effettività e frequenza temporale delle attività di controllo L’autonomia ed indipendenza – l’O.D.V. deve essere imparziale nel proprio giudizio e privo di interferenze/condizionamenti (assenza di conflitti di interesse, di legami parentali e di vincolo di dipendenza gerarchica dai vertici aziendali, onorabilità) La professionalità – i membri dell’Organismo di Vigilanza devono possedere specifiche competenze (tecniche, giuridiche, ecc.) per poter svolgere le proprie funzioni principali, in particolare quelle ispettive
L’INDIVIDUAZIONE DELL’O.D.V. E LA SUA COMPOSIZIONE Le scelte da fare possono essere ricondotte ai seguenti aspetti: Membri interni (previa attenta valutazione in merito alla loro autonomia) e/o membri esterni (professionisti) Organo già esistente oppure organo costituito ad hoc Soggetti che non possono farne parte Organismo uninominale o plurisoggettivo La dotazione di un budget di spesa
Le Sanzioni (Art. 9) Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive Confisca del prezzo o del profitto reato Pubblicazione della sentenza di condanna Commissariamento
NUMERO DI QUOTE X VALORE QUOTE = SANZIONE Sanzioni pecuniarie Rappresenta la tradizionale sanzione amministrativa, ha NATURA AFFLITTIVA e non risarcitoria, e si concretizza nell’obbligo di pagare una determinata somma di denaro stabilita dal giudice: Fissare il numero delle «quote» sulla base della gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito (non inferiori a 100 né superiori a 1000) Determinare l’ammontare, cioè il valore monetario di ogni singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente (da 258 a 1550 euro) NUMERO DI QUOTE X VALORE QUOTE = SANZIONE
Sanzioni interdittive (IPOTESI DELITTUOSE Più GRAVI) Interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi Divieto, temporanea o definitiva, di pubblicizzare beni o servizi POSSONO ESSERE APPLICATE IN VIA CAUTELARE SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO PER GRAVI INDIZI SULLA RESPONSABILITà DELL’ENTE
Applicazione delle Sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando: l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative in caso di reiterazione degli illeciti