Le sanzioni tributarie amministrative

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Le sanzioni tributarie amministrative Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2006/2007 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo lezione 14 . 1

oggetto della lezione le sanzioni tributarie amministrative il principio di legalità la responsabilità personale gli amministratori di società il concorso di violazioni e la continuazione il ravvedimento operoso l’irrogazione delle sanzioni 2

le sanzioni tributarie amministrative le violazioni tributarie sono punite con sanzioni amministrative e sanzioni penali se una stessa violazione è punita con una sanzione amministrativa ed una sanzione penale si applica una sola sanzione (di regola quella penale) in base al principio di specialità (art.19 d.lgs. 74/2000) 3

le sanzioni tributarie amministrative sono sanzioni amministrative la sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie (tra le quali l’interdizione per non più di 6 mesi dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali, l’interdizione per non più di 6 mesi dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, l’interdizione per non più di 6 mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa) (art.2, c.1, d.lgs. 472/1997) 4

le sanzioni tributarie amministrative la sanzione pecuniaria a seconda dei casi consiste in una somma: determinata dall’Ufficio, tra un minimo ed un massimo indicati dalla legge, in base alla gravità della violazione, alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche e sociali; pari all’imposta cui riferisce, ad una sua frazione o ad un suo multiplo; fissa 5

il principio di legalità nessuno può essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art.3, c.1) nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art.3, c.2) se la legge posteriore stabilisce una sanzione di entità diversa si applica la legge più favorevole (art.3, c.3) 6

la responsabilità personale la sanzione si imputa alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione e non si trasmette agli eredi (artt.2, c.2, e 8). la violazione è punibile tanto se dolosa quanto se colposa (art.5, c.1) se commessa nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria si richiede il dolo o la colpa grave 7

la responsabilità personale la violazione non è punibile, tra l’altro, quando è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce (art.6, c.2) 8

gli amministratori di società se l’autore ha agito nell’interesse di una persona fisica, società, associazione o ente di cui è dipendente, rappresentante o amministratore: la persona fisica, società, associazione o ente sono obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso (art.11, c.1); 9

gli amministratori di società nel caso di violazione commessa senza dolo o colpa grave la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, per un importo eccedente euro 51.645, ferma restando la responsabilità della persona fisica, società, associazione o ente per l’eventuale differenza (art.5, c.2) 10

gli amministratori di società tuttavia, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica (art.7, d.l. 269/2003, conv. l. 326/2003) 11

il concorso di violazioni e la continuazione nel caso di pluralità di violazioni, a ciascuna violazione si applica di regola la relativa sanzione (cumulo materiale delle sanzioni) tuttavia, si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio (cumulo giuridico), a chi: con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni (art.12, c.1); 12

il concorso di violazioni e la continuazione con più azioni o omissioni, commette diverse violazioni formali della stessa disposizione (art.12, c.1); anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione dell’imposta (art.12, c.2) 13

il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta (art.13), se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche: ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza del relativo termine; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; ad un ottavo del minimo, se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg. dalla scadenza del relativo termine 14

il ravvedimento operoso il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 15

l’irrogazione delle sanzioni la sanzione è irrogata dall’Ufficio che è competente all’accertamento del tributo (art.16, c.1) se la sanzione si collega ad una dichiarazione infedele o omessa può essere irrogata con l’avviso di accertamento (art.17, c.1) se la sanzione si collega ad un omesso o ritardato pagamento può essere irrogata con l’atto della riscossione (art.17, c.3) 16

l’irrogazione delle sanzioni se la sanzione non si collega ad un tributo l’Ufficio deve notificare un atto di contestazione della violazione al trasgressore (art.16), che entro 60 gg.: può definire la sanzione pagando un quarto di quella indicata nell’atto; può impugnare l’atto; può presentare deduzioni difensive, caso in cui l’Ufficio ha un anno per emettere l’avviso di irrogazione della sanzione 17

l’irrogazione delle sanzioni l’atto di contestazione o l’avviso di irrogazione della sanzione (tanto se contestuale ad altro atto quanto se autonomo): deve essere motivato (anche in ordine alle eventuali deduzioni difensive presentate dal trasgressore); deve essere notificato, pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento del tributo (art. 20, c.1) 18