1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A / 2011 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro
2 Le analisi finanziarie delle agenzie di rating Si definisce rating quel processo di analisi e valutazione, fatta da unagenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dellente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti
3 Le agenzie internazionali di rating Attualmente sul mercato sono presenti diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre: Moodys Standard & Poors FitchRatings
4 Il ricorso al rating Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono laccesso ai mercati finanziari Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile
5 Il processo di rating, gli elementi valutati Le agenzie di rating, per poter definire il grado di affidabilità di unamministrazione pubblica, valutano: il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il bilancio triennale) la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie la struttura del debito il modello di programmazione degli investimenti la capacità di realizzazione degli investimenti il management presente nella struttura le strategie di rilancio delle aziende pubbliche laffidabilità del contesto politico istituzionale
6 I benefici derivanti dal rating Il risultato più immediato che unamministrazione pubblica ottiene attraverso un voto espresso da unagenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, lamministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale
7 La valutazione di rating La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dellente valutato La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moodys: Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato con Aaa) al maggior rischio (valutato con C). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla Aaa alla Baa fanno parte della fascia cosiddetta investimento e che dalla Ba alla C rientrano nella fascia cosiddetta speculativa
8 La scala di rating di Moodys AaaMassima qualità e rischio di credito minimo AaQualità elevata e rischio di credito molto remoto ALivello medio – alto e rischio di credito remoto BaaLivello intermedio e rischio di credito contenuto BaPresenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole BSpeculazione e rischio di credito elevato CaaScarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato CaAltamente speculativo con probabilità di insolvenza CTradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di capitale e interessi
9 … la scala di rating di Moodys A ciascuno dei gradi compresi tra Aa e Caa vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature allinterno della stessa categoria: Aa1Aa2Aa3 A1A2A3 Baa1Baa2Baa3 … … … Caa1Caa2Caa3 Il numero 1 rappresenta lestremo superiore della categoria di appartenenza; il numero 2 rappresenta la fascia intermedia; il numero 3 si posiziona sullestremità inferiore
10 Il debito pubblico Il finanziamento pubblico attraverso il debito Nozione di debito pubblico Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento La Finanziaria 2004 e il debito La Finanziaria 2004 e gli investimenti Le altre definizioni di spesa di investimento Le condizioni per lindebitamento degli enti locali
11 Nozione di debito pubblico Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating)
12 Debito pubblico e investimenti In attuazione del 6° comma dellart. 119 della Costituzione, in base al quale è possibile indebitarsi solo per finanziare spese di investimento, la Legge Finanziaria del 2004 (art. 3, c. 16 – 21) ha stabilito: Chi può indebitarsi Cosa si intende per debito Cosa si intende per investimento La classificazione economico-funzionale degli investimenti – D.P.R. n. 194/1996 Le altre definizioni di debito e investimenti pubblici Le condizioni per lindebitamento La programmazione degli investimenti pubblici
13 La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) La definizione del debito e degli investimenti (art. 3, c ): Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo): regioni a statuto ordinario, comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), regioni a statuto speciale e province autonome, aziende speciali e istituzioni; fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
14 La Finanziaria 2004 e il debito (… 2) Sono considerate operazioni di debito *: assunzione di mutui emissione di prestiti obbligazionari cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all85 per cento del prezzo di mercato cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche Up – front concessi su operazioni di derivati * Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art. 1, commi 739 e 740 e L. n. 203/2008, art. 3
15 La Finanziaria 2004 e gli investimenti Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
16 Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) Legge n. 62/1964, art. 3: sostituiva la classificazione delle spese ordinarie o di parte corrente con correnti o di funzionamento e mantenimento e straordinarie o di parte straordinaria con in conto capitale o di investimento
17 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) In base al D.P.R. n. 194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale: Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni
18 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali: Opere pubbliche; Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente; Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali; Fondo rotativo per la progettualità. Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.
19 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4 …) Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, nellambito delle finalità pubbliche, per la copertura di specifiche spese così classificate: la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
20 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 5 …) La Circolare Cdp n del 29 luglio 2003, ispirandosi alla nozione di investimento contenuta nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (Reg. CE n del 25 giugno 1996 – SEC 95), definisce le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dellente che le sostiene
21 Le altre definizioni di spesa di investimento (… 6 …) Dalla dottrina si evince la distinzione tra il concetto di SPESA IN CONTO CAPITALE e di INVESTIMENTO, evidenziando che le spese in conto capitale costituiscono una categoria di ampiezza maggiore SPESA IN CONTO CAPITALE: prevale lelemento aziendale dellimpiego di risorse finanziarie volte ad acquisire beni a fecondità ripetuta che partecipano per più esercizi ai processi produttivi ed erogativi degli enti locali INVESTIMENTO: prevale la visione patrimoniale della spesa volta alla realizzazione e/o acquisizione di beni non destinati al consumo che, quindi, non solo si prestano ad un uso ripetuto nel tempo, ma costituiscono anche delle vere e proprie dotazioni permanenti a disposizione delle comunità locali
22 In conclusione sul concetto di spesa di investimento (… 7) Interpretando il concetto di investimento alla luce della Costituzione (art. 119) e della Finanziaria 2004, la nozione di investimento acquista un valore diversificato a seconda che emerga: ai fini classificatori di bilancio, e in questo caso viene in rilievo la nozione tradizionale, omologa a quella di spesa in conto capitale ovvero a fini di indebitamento (ex. art. 30, c. 15, L. n. 289/2002) e in questo caso emerge la nozione più rigorosa, quale spesa destinata ad incrementare il patrimonio dellente
23 Le condizioni per lindebitamento articolo 203 del TUEL Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
24 La capacità di indebitamento articolo 204 del TUEL Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione
25 Il limite per il ricorso al debito 15% ENTRATE CORRENTI Previsionale dicembre 2010 Interessi passivi sullo stock di debito Cons Anno 2010 Interessi passivi sul nuovo debito da assumere Tit. V Bil. 2011
26 … le altre condizioni I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELLAMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELLANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELLANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto.