Prof Bruno Tellia Università degli studi di Udine

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Prof Bruno Tellia Università degli studi di Udine Il rapporto di lavoro Prof Bruno Tellia Università degli studi di Udine

Il lavoro nella Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali   Art. 1   l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. § Parte prima TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un';esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Natura giuridica del rapporto di lavoro Subordinato Svolto per conto altrui sulla base delle direttive del datore di lavoro Retribuito in rapporto al tempo Organizzazione e rischi ricadenti sul datore di lavoro Associato Svolto nell’interesse dei soci Organizzazione e rischi ripartiti Compenso in base agli utili Autonomo Organizzazione e rischi ricadenti sul lavoratore Compenso subordinato al risultato dell’opera

Il contratto collettivo Definizione Il contratto collettivo di lavoro è l’accordo tra un datore di lavoro ( o un gruppo di datori di lavoro) ed un’organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali tra datore e prestatore di lavoro. Tipi Contratto collettivo unilateralmente sindacale Contratto collettivo bilateralmente sindacale Oggetto L’oggetto della disciplina del contratto collettivo è costituito in linea di massima dai rapporti individuali di lavoro subordinato Procedura di stipula I FASE: proposta contrattuale: la piattaforma rivendicativa, elaborata dal sindacato e spesso sottoposta alla preventiva approvazione dei lavoratori, costituisce la base della contrattazione II FASE: negoziazione: è la fase di discussione, alla quale partecipano datori di lavoro e lavoratori, rappresentanti delle rispettive associazioni. A volte interviene, con funzioni di mediazione, l’ente pubblico III FASE: accordo: l’ipotesi di accordo viene generalmente sottoposta alle assemblee dei lavoratori per la rettifica. Il contratto collettivo deve essere redatto a pena di nullità per iscritto e deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Obblighi del datore di lavoro Retribuzione È l’obbligo principale del datore di lavoro, correlato alla prestazione di lavoro Obblighi accessori Tutela delle condizioni di lavoro Tutela assicurativa e previdenziale Assicurazione dei dipendenti per il rischio di responsabilità civile verso terzi Obbligo di procedere a determinati accertamenti sanitari Informazioni al lavoratore e al sindacato

Diritti e poteri del datore di lavoro Ai doveri del prestatore si contrappongono altrettanti diritti del datore di lavoro. Esistono inoltre due specifici poteri di quest’ultimo. Potere direttivo È il potere di conformare l’attività utile di ciascun lavoratore alle esigenze dell’impresa stessa. Si distingue in: Potere normativo Potere di conformazione Potere di controllo Potere sanzionatorio Potere disciplinare È il potere di applicare sanzioni a carico del lavoratore che venga meno ai suoi doveri. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate ed espressamente previste. Esse sono: Ammonizione Multa Sospensione Licenziamento Procedura: Predeterminazione delle sanzioni Preventiva affissione delle norme Contestazione e motivazione Termini per la difesa

Limitazioni al potere del datore di lavoro I poteri del datore di lavoro trovano limiti soprattutto negli articoli 1-13 dello Statuto dei lavoratori, che tutelano la libertà e la dignità del lavoratore. Libertà: il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Dignità: la dignità del lavoratore è così tutelata: Divieto di impiegare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa Obbligo di comunicare nominativi e mansioni del personale di vigilanza Divieto di impianti audiovisivi per il controllo dell’attività lavorativa a distanza Divieto di accertamenti sanitari Divieto di perquisizioni personali Divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori Diritto dei lavoratori di controllare le misure di prevenzione

Obblighi del lavoratore Prestazione La prestazione deve essere sempre correlata alle mansioni e alla qualifica. Essa deve essere lecita, possibile e determinata o determinabile. Luogo della prestazione: stabilito dal contratto. Di regola è la sede dell’impresa Tempo della prestazione: si riferisce all’orario di lavoro ed ai conseguenti istituti contrattuali. Ha una duplice funzione: Di determinare la quantità effettiva della prestazione Quale criterio di determinazione dell’ammontare ella retribuzione Diligenza La prestazione va eseguita con accuratezza, in relazione all’interesse del datore di lavoro e in riferimento alla complessa attività da svolgere nell’organizzazione dell’impresa Obbedienza e collaborazione Rappresentano l’aspetto fondamentale della posizione di subordinazione e consistono nell’obbligo di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori (art 2104 comma 2° cod. civ.) Fedeltà L’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod. civ. consiste: Nel divieto, per il lavoratore, di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore Nel divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio Patto di non concorrenza: vale per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro. A norma dell’art 2105 cod. civ. deve: Essere pattuito per atto scritto Essere contenuto entro determinati limiti di oggetto e di luogo Prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore Non essere superiore a tre (impiegati- operati) o cinque anni (dirigenti)

Diritti del lavoratore Retribuzione È il corrispettivo dovuto dal datore al prestatore di lavoro in cambio della prestazione di lavoro da parte di quest’ultimo Integrità Il lavoratore ha diritto al rispetto delle condizioni di lavoro, a tutela della sua integrità fisica e della sua personalità morale Lavoro Il lavoratore ha diritto all’esecuzione ed all’utilizzazione del lavoro ogni qual volta ciò corrisponde ad un suo specifico interesse Invenzione Il diritto morale di invenzione è tutelato dall’art 2590, 1° comma cod. civ. Per quanto riguarda l’oggetto dell’invenzione, vanno distinte: Invenzioni di lavoro o di servizio Invenzioni d’azienda Invenzioni occasionali

La retribuzione Definizione Caratteri generali Natura giuridica La retribuzione costituisce l’obbligazione fondamentale del datore di lavoro. L’art. 16 della L. 300/1970 espressamente vieta la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio Caratteri generali Sufficienza Proporzionalità Determinatezza o determinabilità Obbligatorietà Corrispettività Continuità Natura giuridica La retribuzione, in quanto periodica e consumabile, è considerata un reddito e come tale, assoggettata all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Forme speciali di retribuzione Partecipazione agli utili d’impresa Partecipazione ai prodotti dell’impresa Partecipazione al nolo o altri prodotti del viaggio Percentuali sugli affari conclusi Convivenza con il datore di lavoro (es. domestici) Elementi della retribuzione Paga base Indennità di contingenza Attribuzioni patrimoniali accessorie Attribuzioni retributive (maggiorazioni, gratifiche, indennità, ecc.) Attribuzioni non retributive (rimborsi) Sistemi di retribuzione A tempo: proporzionata al tempo effettivamente lavorato (ore, giorni, settimana, mese) A cottimo: commisurata alle unità di prodotto Altri incentivi: collegati a presenza e produttività

Lo sciopero: evoluzione e normativa Codice sardo Esteso, dopo l’unificazione, a tutto il territorio nazionale, vietava lo sciopero e lo puniva come delitto. Codice Zanardelli (1989) Vietava solo il comportamento violento e minaccioso verso i lavoratori per indurli a scioperare (divieto per i pubblici dipendenti e gli addetti ai servizi pubblici) L. 563/1923 e Codice Rocco 1931 Sciopero e serrata furono considerati delitti. Recepisce la legge del ’26. Tuttora in vigore. Norme inapplicate dal dopoguerra. L’art. 502 è stato poi dichiarato illeggittimo (sent. n. 29/1960 Corte Cost.) Costituzione art. 40 Sancisce il diritto allo sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano. Il diritto è quindi: un diritto soggettivo fondamentale e irrinunciabile concesso al prestatore di lavoro; è un diritto potestativo, perché dà luogo a una modifica unilaterale del rapporto; è un diritto individuale: del singolo lavoratore, non del sindacato. L’effetto: sospensione bilaterale delle due prestazioni fondamentali del rapporto di lavoro (prestazione lavorativa e retribuzione) Sciopero politico e sciopero di solidarietà sono ritenuti legittimi. La prevenzione che viene suggerita dalla dottrina si articola: Nell’arbitrato obbligatorio Nel referendum obbligatorio Nel tentativo obbligatorio di conciliazione La precettazione (L. 383/1934 ed art. 8 L. 12-6-90, n. 146) è prevista per lo sciopero nei pubblici servizi.

Sospensione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore Cause Diritti e conseguenze Infortunio e malattia comune Conservazione del posto Decorre l’anzianità Particolare trattamento economico Gravidanza e puerperio Divieto di ogni lavoro da 2 mesi prima fino a 3 mesi dopo il parto o l’aborto Indennità: 80% retribuzione durante l’astensione obbligatoria Figli in tenera età: astensione facoltativa Astensione nei primi 6 mesi di vita del bambino Nei primi 3 anni assenza per malattia del bambino Indennità: 30% retribuzione Servizio militare di leva e sostitutivo civile Richiamo alle armi Indennità Aspettativa Diritto alla conservazione del posto Non decorre l’anzianità Sciopero Periodo non utile ai fini dell’anzianità Perdita della retribuzione

Cessazione del rapporto di lavoro Estinzione: Scadenza del termine Compimento dell’opera Scioglimento: Morte del prestatore Cessazione dell’impresa Risoluzione: Mutuo consenso Impossibilità sopravvenuta Recesso unilaterale Inadempimento contrattuale

Licenziamenti Nulli Inefficaci Ammessi Procedura Preavviso Malattia e infortuni Gravidanza e puerperio Servizio militare Funzioni pubbliche elettive Matrimonio Sciopero Credo o ideologie Inefficaci Difetto di formalità di legge Ammessi Per giusta causa Per giustificato motivo Procedura Preavviso Comunicazione Impugnazione o conciliazione Sanzioni per il datore (ex statuto)