Professore a contratto di diritto internazionale

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Transcript della presentazione:

Professore a contratto di diritto internazionale Responsabilità nella gestione dei rifiuti, classificazione di pericolosità e misure specifiche per i rifiuti pericolosi: capo III della Direttiva 2008/98 (con una premessa sulla storia della normativa sui rifiuti in Italia) avv. Luciano Butti Professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente (Università di Padova - Facoltà di Ingegneria) B&P Avvocati Verona – Milano

I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti Dal Regio Decreto del 1941 al Decreto correttivo del 2008: Il significato della ricostruzione giuridica del passato (da quando sussiste l’obbligo di conferire a soggetti autorizzati i rifiuti industriali? Da quando sussiste l’obbligo di eliminare [bonificare?] i rifiuti interrati?) La svolta fondamentale nel 1982 con il Dpr n. 915 Il decreto Ronchi del 1997 introduce la responsabilità condivisa Il TU ambientale del 2006 apre significativi spazi di flessibilità, ma anche nuovi profili di contrasto con la disciplina comunitaria Il decreto correttivo del 2008 “ritorna al passato”

I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti CHE COSA E’ UN “RIFIUTO”? Il problema della definizione di rifiuto Sottoprodotti e materie prime secondarie Il cosiddetto “recupero diretto” In caso di abbandono incontrollato di rifiuti, il proprietario non responsabile ha degli obblighi? Alcuni rifiuti sono “pericolosi”: quali? con quali conseguenze? pericolosità presunta e codici a specchio

I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti OBBLIGHI FORMALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI: Formulari (la responsabilità è personale?) Registri M.U.D. (Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?)

I – Premessa: breve storia della normativa sui rifiuti OBBLIGHI SOSTANZIALI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI: Affidamento a soggetti in regola (la responsabilità è personale?) Sistemi di tracciabilità (Approfondimento: chi risponde all’interno dell’impresa per questi obblighi e come si può “organizzare” l’adempimento degli obblighi?)

I – Analisi dell’articolato (1) Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti Precedente normativa: disciplina espressa solo sui costi dello smaltimento, non sulla responsabilità (art. 15 Direttiva 2006/12/Ce). Ora ci sono due articoli sulla responsabilità e uno sui costi: art. 8 sulla responsabilità estesa del produttore (REP); art. 15 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti (RGR); e art. 14 sul principio chi inquina (produttore e detentore) paga La REP è una disciplina facoltativa e additiva rispetto alla RGR, e consiste tra l’altro nella previsione di misure che obblighino il produttore ad accettare e gestire i prodotti restituiti e i rifiuti rimasti dopo l’utilizzo (tracciabilità…; conto lavorazione… ) La RGR è una disciplina obbligatoria suscettibile solo di precisazioni da parte degli Stati riguardo alle possibilità di delega e condivisione della responsabilità tra i vari soggetti della catena di trattamento

I – Analisi dell’articolato (2) Art. 15: Responsabilità della gestione dei rifiuti La RGR è a carico del produttore iniziale o altro detentore e impone di provvedere personalmente al trattamento; o consegnare i rifiuti a un commerciante o ad un soggetto direttamente abilitato a raccoglierli e trattarli (fondamento e limiti della resp. in questo caso) La RGR richiede il completo recupero e smaltimento dei rifiuti, per cui di regola non è soddisfatta dal trasferimento degli stessi per un trattamento preliminare (certif. di avvenuto smaltimento) Gli Stati membri possono: Consentire ipotesi di responsabilità condivisa con altri soggetti della catena di trattamento; o Decidere per la responsabilità estesa del produttore ex art. 8, accollandogli in tutto o in parte la RGR I professionisti della raccolta e del trasporto rifiuti devono poi conferirli agli appositi impianti di trattamento, senza recare danno all’ambiente o alla salute umana (art. 13)

I – Analisi dell’articolato (3) Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità Nella precedente normativa (art. 5 Direttiva 2006/12/Ce) già si parla della necessità di un’azione di concerto tra gli Stati membri al fine di creare “una rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento” che consenta l’utilizzo dell’impianto più vicino al luogo di produzione (principio di prossimità); il raggiungimento dell’autosufficienza della comunità nel suo insieme in materia di smaltimento; e l’impiego dei metodi e delle tecnologie più idonei, anche prevedendo impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti

I – Analisi dell’articolato (4) Art. 16: Principi di autosufficienza e prossimità Nella nuova disciplina ex art. 16 si conferma quanto detto aggiungendo la precisazione secondo la quale i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno Viene inoltre aggiunta una nuova disposizione: la possibilità per gli Stati, anche in deroga al regolamento 1013/2006, di limitare le spedizioni sia in entrata che in uscita di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero al fine di proteggere la loro rete e la coerenza dei loro piani di gestione dei rifiuti.

I – Analisi dell’articolato (5) Art. 17: Controllo dei rifiuti pericolosi La precedente normativa sui rifiuti pericolosi era contenuta a parte nella Direttiva 91/689/Cee ora abrogata come la 2006/12/Ce La nuova disciplina ex art. 17 impone agli Stati membri di garantire che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da non nuocere all'ambiente e alla salute umana, e in particolare senza creare rischi per acqua, aria, suolo, flora o fauna; senza causare inconvenienti da rumori od odori; senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse; La tracciabilità del rifiuto pericoloso dalla produzione alla destinazione finale attraverso la tenuta di appositi registri e l’esperimento di ispezioni periodiche sui professionisti del trattamento di rifiuti pericolosi, i produttori, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari

I – Analisi dell’articolato (6) Ancora sui rifiuti pericolosi Ma la norma più importante in materia di rifiuti pericolosi è contenuta nell’art. 7.1:L’elenco “è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi”. Riflessi in merito al recupero di una ormai datata giurisprudenza della Cassazione (sentenza Aprea del 1997) e alle condizioni di utilizzabilità in questo ambito del principio di precauzione (il caso dei rifiuti in cui sono presenti idrocarburi).

I – Analisi dell’articolato (7) Art. 18: Divieto di miscelazione dei RP Non si possono mischiare (o diluire) i rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali tranne che quando l'operazione di miscelazione sia effettuata da un soggetto dotato di autorizzazione ex art. 23 al trattamento dei rifiuti; l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (Approfondimento: concetto e prova). (Approfondimento: diversi sistemi di diluizione di rifiuti liquidi pericolosi: relativa disciplina giuridica; relativi strumenti di controllo) Nel caso la miscelazione avvenga senza il rispetto di tutte queste condizioni e la protezione dell’ambiente e della salute umana lo rendano necessario, si procederà alla separazione, ammesso che questa sia fattibile dal punto di vista tecnico ed economico

I – Analisi dell’articolato (8) Art. 19: Etichettatura dei RP Secondo la normativa vigente i rifiuti pericolosi devono essere: imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo; corredati di un documento di identificazione (anche in formato elettronico), che riporti i dati ex allegato IB del regolamento 1013/2006 in caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro. Art. 20: Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici Eccezioni alla disciplina generale sono previste per: i rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici (no artt. 17, 18, 19 e 35); e le frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un operatore autorizzato ex art. 23 o registrato ex art. 26 (no artt. 19 e 35)

I –Analisi dell’articolato (9a) Art. 21: Oli usati Vecchia disciplina contenuta a parte nella direttiva 75/439/Cee, ora abrogata Gli oli usati devono: essere raccolti separatamente quando è tecnicamente possibile; essere trattati secondo le priorità politico-normative dettate dalla gerarchia dei rifiuti (art. 4) e in modo da non nuocere all’ambiente e alla salute umana (art. 13); Non essere miscelati tra loro o con altri tipi di rifiuti o sostanze quando tale miscelazione può impedirne il trattamento e sia possibile tecnicamente ed economicamente evitarla

I –Analisi dell’articolato (9b) Art. 21: Oli usati Gli Stati membri possono: richiedere ulteriori requisiti tecnici, estendere la responsabilità del produttore e predisporre strumenti economici o accordi volontari per garantire la raccolta separata di oli usati ed il loro trattamento adeguato; (Approfondimento: ruolo degli accordi di programma in questa materia) prescrivere e rendere prioritario rispetto all’incenerimento la rigenerazione degli oli che sia richiesta dalla loro legislazione nazionale, a patto che questa sia tecnicamente fattibile.

I – Analisi dell’articolato (10) Art. 22: Rifiuti organici Gli Stati membri devono incoraggiarne: la raccolta separata ai fini del compostaggio e dello smaltimento; il trattamento in modo da garantire un livello elevato di protezione ambientale; Il riutilizzo al fine di ottenere materiali sicuri per l'ambiente. La Commissione valuterà la gestione dei rifiuti organici in vista di un’eventuale futura proposta legislativa la quale potrà comprendere fra l’altro: La definizione di requisiti minimi per la loro gestione criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto da essi (Approfondimento: l’entrata in vigore in Italia dei nuovi limiti per la accettabilità in discarica, con particolare riferimento al DOC, ed il problema delle sottocategorie e monodiscariche)

Grazie per l’attenzione