Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT Principi generali.

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Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT Principi generali

La normativa di riferimento Il diritto dautore e i diritti connessi sono riconosciuti dalla legge 633/41, che nel corso degli anni è stata via via modificata per adeguarsi alle direttive internazionali e agli accordi internazionali che hanno adeguato la normativa all evoluzione tecnologica.

Oggetto del diritto dautore Sono protette le opere dellingegno di carattere creativo: –opere letterarie, –opere drammatiche, –opere scientifiche, –opere musicali, –opere coreografiche, –opere scultoree, –opere della pittura, –disegni di architettura, –film, –fotografia, –programmi per elaboratore, –banche dati. Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dellopera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

Sentenza Elencazione esemplificativa L'art. 1 della legge 633/ 41 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicchè la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Cass. Pen. N giugno 1995

Lautore Il titolo originario di acquisto del diritto dautore é costituito dalla creazione dellopera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nellopera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dellopera. Se lopera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto dautore appartiene in comune a tutti i coautori.

Sentenza Il concetto di creatività In materia di diritti d'autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge 633/41, di modo che, affinchè un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 della legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, ecc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (In forza di tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima). Cassazione civile n dicembre 1993

Sentenza La forma espressiva ll diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. Cassazione Civile sent. n Agosto 2004

Tipologie di opere e relativi autori opere collettiveopere in comunioneopere composte riunione di opere o di parti dopera che hanno il carattere di creazione autonoma contributi indistinguibili e inscindibili i vari contributi sono autonomi ma si configurano come essenziali di un insieme organico (opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere cinematografiche) è autore chi organizza e dirige la creazione dellopera il diritto dautore spetta in comunione a tutti i coautori nessuna regola generale: solo discipline per i casi specifici* * Ad esempio, si veda art. 34. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Contenuto del diritto dautore Diritto morale diritto di rivendicare la paternità dellopera* e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dellopera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale é inalienabile Diritto di utilizzazione economica dellopera diritto di riprodurla, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, di diffonderla etc. I diritti di utilizzazione economica dellopera durano tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati Al diritto di rivendicare la paternità dellopera si riconducono tre distinte ipotesi: 1.Il diritto di rivendicazione vero e proprio cioè il diritto di impedire che altri usurpino la propria qualità di autore; 2.Il diritto di identificazione nel senso che allautore è riconosciuta la facoltà di essere conosciuto come autore attraverso uno pseudonimo o di rimanere nellanonimato 3.Il diritto di rivelazione che consiste nalla facoltà dellautore di rivelare in ogni momento il proprio vero nome

Articolo 68 bis Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE La riproduzione temporanea Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico scopo di consentire: a)La trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario; b)Un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali

Articolo 16 Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE La comunicazione al pubblico 1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2.Il diritto di cui al comma 1. non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

I diritti di utilizzazione dellopera possono essere alienati L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

diritto dautore interesse alla diffusione della cultura e dellinformazione utilizzazioni libere durata

La durata dei diritti patrimoniali I diritti di utilizzazione economica dellopera durano per tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Eccezioni e limitazioni (selezione) Le cosiddette utilizzazioni libere Legge 633/41 (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato lautore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

... continua (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dellautore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

... continua (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. (....) E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

... continua (art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. I1 riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

…continua (si riprenderà nella lezione sulle opere musicali) 71-sexies. 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. (...) 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

I diritti connessi Sono diritti connessi alcune categorie di diritti che pur avendo una natura giuridica diversa dal diritto dautore, sono ad esso collegati, affini o dipendenti da esso.

Alcuni esempi di diritti connessi diritti del produttore di dischi fonografici diritti del produttore di opera cinematografica diritti di coloro che esercitano lattività di emissione radiofonica e televisiva diritti di artisti interpreti ed esecutori diritti di chi pubblica edizioni critiche di opere di dominio pubblico diritti di chi realizza bozzetti di scene teatrali diritti sulle fotografie diritti relativi alla corrispondenza epistolare diritti sul ritratto diritti relativi ai progetti di ingegneria diritti relativi ai titoli e alle rubriche diritti sulle testate, emblemi, fregi.... diritti sulle notizie di cronaca

Tutela delle banche dati Decreto legislativo 169/99 Articolo 2 Sono protette le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

Tutela delle banche dati Diritto dautore L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; Diritto sui generis Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Chi è il costitutore? Colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tale fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.

tuteladella banca datidel contenutodei singoli items oggettoraccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici totalità del contenuto o di una sua parte sostanziale i singoli items se sono opere dirittodiritto dautorediritto sui generisdiritto dautore titolareautorecostitutoreautore

Utilizzazioni libere delle banche dati - Laccesso o la consultazione della banca dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nellambito di unimpresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nellambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette allautorizzazione del titolare del diritto - Limpiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale

La Confindustria aveva realizzato un catalogo della produzione militare italiana che venne utilizzato senza autorizzazione anche dalla Difesa, determinando la reazione della Confindustria che chiamò in giudizio questultima, per violazione delle norme a tutela del diritto dautore. Fattispecie

Sentenza applicazione del diritto dautore ad un catalogo precedente alla legge sulla tutela delle banche dati Poiché l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore contenuta nell'art cod. civ., e nell'art. 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 va intesa in senso non tassativo, ma esemplificativo, mentre la richiesta originalità dell'opera attiene alla forma dell'esposizione, e non al contenuto esposto, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire l'oggetto di un'opera tutelabile con il diritto di autore quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l'impronta di una elaborazione personale dell'autore. Ne consegue che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci (come, del resto, ad un calendario od una lista di vario genere), quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività, consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici. (Nella specie, trattavasi di un catalogo della produzione militare italiana). Sez. I, sent. n del , La Confindustria c. Amministrazione della Difesa (rv ).

Sentenza Tribunale di Roma 13 luglio 2004 Tutela della banca dati Mess (Modello di indicatori di epidemiologia dei servizi sanitari) ai sensi della normativa a protezione del diritto dautore La banca dati possiede chiari connotati di creatività ed originalità si aper la raccolta dei dati in essa contenuti sia per la creazione di un sistema per la loro consultazione che costituisce certamente opera creativa e dellingegno. Ne consegue la sussistenza della violazione