Lezione 4 La tutela del software.

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Lezione 4 La tutela del software

Fattispecie Un ex dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente della Ristomat, un prodotto software che - almeno in parte - duplicava il software Ristomat.

Software e diritto d’autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè orginali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Tutela Protetti Non protetti programmi risultato della creazione intellettuale materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie

Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Datore di lavoro Dovrebbe essere regolato in contratto

Durata Fino al termine del 70^ anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico

Diritti del titolare: la riproduzione Effettuare o autorizzare: * La riproduzione del programma permanente o temporanea con qualsiasi mezzo e forma totale o parziale * Il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione

Diritti del titolare la modificazione Effettuare o autorizzare: la traduzione l’adattamento la trasformazione ogni altra modificazione la riproduzione conseguente alle modifiche I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati

Diritti del titolare la distribuzione Effettuare o autorizzare: qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Le modalità di esercizio dei diritti patrimoniali Licenze d’uso La licenza è un contratto che ha come scopo di porre delle condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge a tutela del titolare del diritto d’autore sul software. Con la licenza il titolare esercita i propri diritti patrimoniali sul programma.

Tipi di licenze Software proprietario Freeware Shareware Public domain generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza d’uso) Freeware la licenza permette la libera distribuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente) Shareware la licenza permette la libera distribuzione, ma l’utilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.) Public domain rinuncia ai diritti sul software Free software (Free Software Foundation) Software Open Source (Open Source Iniziative)

Facoltà dell’utilizzatore legittimo Condizioni Note Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Se necessarie per l’uso del programma in modo conforme alla sua destinazione E’ ammesso patto contrario Effettuare una copia di riserva Se necessaria per l’uso Non è ammesso patto contrario Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Per conseguire l’interoperabilità con altri programmi

Condizioni per la decompilazione attività eseguita da personale legittimato; informazioni sull’interoperabilità non accessibili in altro modo; attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per l’interoperabilità; le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione

Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa; ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio L’apposizione del contrassegno sul supporto contenente programmi per elaboratore programmi multimediali suoni, voci o immagini in movimento

il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

Tutela civile Provvedimenti di urgenza Provvedimenti in via definitiva Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore

Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (…)

Sentenza La tutela penale prevista dalla vigente normativa relativa al diritto d’autore si applica anche ad una parte di programma purchè sia dotata di originalità. La duplicazione abusiva di software prevista dal primo comma dell’articolo 171 bis costituisce reato indipendentemente dall’apposizione del bollino SIAE sul supporto. Cassazione 24 aprile 2002 n. 15509

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione Pretura di Modena 29 aprile 1999 Le condotte di duplicazione di programmi previste dall’articolo 171 bis consistono nella realizzazione di una copia identica del programma che al più comprende eventuali variazioni introdotte all’esclusivo scopo di nascondere il plagio. Non è pertanto configurabile il reato nel caso in cui siano identiche soltanto le specifiche funzionali del programma in quanto il termine “duplicare” è in teoria più rigoroso del termine “copiare”.

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione Cassazione penale n. 473 27 aprile 2002 La duplicazione comporta la riproduzione di più copie di un unico originale, perfettamente identiche fra loro quanto a contenuto e a caratteristiche, mentre la nozione di “riproduzione” ha un significato più ampio e diffusivo ed è relativa a qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l’effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto.

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33303 del 6 settembre 2001 In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33896 19 settembre 2001 Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).

Il software open source Free Software Open Source Foundation Iniziative 2 caratteristiche principali: libero accesso al codice sorgente effetto a cascata delle licenze

Le libertà fondamentali della Free Software Foundation 0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 1. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità. L’accesso al codice sorgente ne è una precondizione 2. Libertà di ridistribuire copie 3. Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. L’accesso al codice sorgente ne è una precondizione

Open source Iniziative Open source definition Libera distribuzione Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata Modificazione e realizzazione di prodotti derivati Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi Nessuna modificazione verso campi di applicazione I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza

Licenze Alla Free Software Foundation e alla Open Source Iniziative sono riconducibili alcune licenze che sono considerate conformi ai principi dichiarati dall’una e dall’altra. La licenza GPL (General Public License) è una di queste.

La licenza GPL Termini generali La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta E’ possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza. E’ possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni: - indicazione delle modifiche, della data e dell’autore - applicazione della stessa licenza anche alle modifiche - le condizioni di licenza devono poter essere visibili all’avvio del programma effetto a cascata

Licenza GPL Termini generali (continuazione) E’ possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni: - deve essere allegato il codice sorgente - deve essere presente un’offerta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente - deve essere presente l’offerta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica all’intera distribuzione.

Licenza BSD Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

La questione della brevettabilità del software Tutela del diritto d’autore oggetto opera dell’ingegno E’ tutelata la forma di espressione del codice sorgente o del codice oggetto ma non le idee o i principi che ne sono alla base Tutela brevettuale oggetto invenzione industriale E’ tutelata l’invenzione. Condizioni: novità attività inventiva idoneità ad un’applicazione industriale

art. 52 Convenzione sul brevetto europeo I programmi per elaboratore, in quanto tali, non possono essere considerati invenzioni. Cosa vuol dire “in quanto tali”? Vuol dire “privi di carattere tecnico”.

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici Condizione un’invenzione per essere brevettabile deve costituire un contributo tecnico allo stato dell’arte La giurisprudenza europea è molto variabile in materia con la conseguenza che un’invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici trova tutela in uno stato e non in un altro

Brevetti concessi in sede europea Esempi: sistema per scegliere degli oggetti attraverso il riconoscimento automatico degli oggetti; sistema per progettare un contenitore tridimensionale; sistema per ottimizzare i raggi X evitando sovraesposizioni; metodo per convertire automaticamente da una forma ad un’altra un testo al fine di trasformarsi in comandi di stampa; sistemi di miglioramento del monitor sistema di configurazione di immagini sullo schermo

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici... continuazione ! A questo si aggiunga il diverso regime previsto negli Stati Uniti e in Giappone dove sono brevettabili non solo i softwares ma anche i metodi commerciali informatici (business method patents) In particolare, negli Stati Uniti, non è richiesto per l’assegnazione del brevetto che l’invenzione fornisca un contributo tecnico

La proposta di direttiva COM (2002)92 Brevettabilità dell’invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici invenzione la cui esecuzione implica l’uso di un elaboratore e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore; Condizioni deve essere adatta ad un’applicazione industriale deve presentare un carattere di novità deve implicare un’attività inventiva deve cioè arrecare un contributo tecnico, inteso come un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia

Il titolare di un brevetto per un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici ha quindi il diritto d'impedire ai terzi di utilizzare un software che metta in atto la sua invenzione (quale definita dalla rivendicazione di brevetto). Questo principio vale anche se si possono trovare vari modi di ottenere questo, utilizzando programmi il cui codice fonte od oggetto differisce da quello di ciascun altro e che possono parallelamente essere protetti da diritti d'autore indipendenti che non si violano reciprocamente

diritto brevettuale e diritto d’autore sul software possono coesistere