Lezione 4 La tutela del software. Fattispecie Un ex dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Università Luigi Bocconi
Advertisements

1. L ’insostenibile danno delle fotocopie pirata
La Tutela della proprietà Intellettuale
La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
I DIRITTI D'AUTORE.
D.Lgs n. 74 Aggiornato dal D.Lgs. 67/2000 Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità
La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
Codice della Privacy Il d. lgs. n°196 del 30 giugno 2003.
© 2007 SEI-Società Editrice Internazionale, Apogeo Unità E1 Diritto e Informatica.
Unità E1 Diritto e Informatica.
La Tutela della proprietà Intellettuale invenzioni del dipendente
Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT.
Lezione 4 La tutela del software.
Lezione 4 La tutela del software. Fattispecie Un ex dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente.
Lezione 4 La tutela del software. Software e diritto dautore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi.
Lezione 4 Diritto dautore e diritti connessi in internet.
Lezione 4 La tutela del software. Fattispecie Un ex dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il trasferimento d’azienda
La tutela dei dati personali
Documento informatico Ingegneria Informatica 31 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
La tutela del diritto dautore Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 21 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
Struttura dei sistemi operativi (panoramica)
Unalternativa a Microsoft Office OpenOffice Author Kristian Reale Rev by Kristian Reale Liberamente distribuibile secondo i termini della licenza.
Protezione della Proprietà Intellettuale
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
ECDL Mod. 1 1 I virus sono particolari programmi che hanno effetti negativi sul sistema informatico. Il loro scopo è: Infettare il programma senza alterarne.
Il diritto d’autore e le Creative Commons
Tutela dei programmi Lotta tra software house e mercato pirata Trappole elettroniche, vincoli contrattuali, innovazione tecnologica USA Programmi come.
Tutela penale del software
10 punti fondamentali su Windows originale Note legali Le informazioni fornite in questo documento rappresentano l'opinione di Microsoft Corporation sui.
SIB 2004 SOFTWARE. [2] Non sono considerate come invenzioni [...] in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani,
DIRITTO DAUTORE Andrea 2^ BEAT ISIS G. Meroni Lissone Anno scolastico
Protezione della Proprietà Intellettuale
Rossetto Stefano Seminario di Commercio Elettronico
IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire Licenze e Autorizzazioni per aprire: VIDEONOLEGGIO.
Modulo 1 – Diritto dautore e aspetti giuridici u.d. 8 (syllabus – 1.8.2)
Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Informatica e Diritto122/04/2008 Diritto dautore È attribuito ad un software per garantire la proprietà intellettuale al suo ideatore. La normativa che.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Lezione 8 Posta elettronica e internet in azienda. La legittimità degli strumenti di controllo.
Reggio Emilia, 10 ottobre Camera di Commercio Ufficio di Milano: via Lancetti, 19 Tel
ECDL Patente europea del computer MODULO 1 Concetti di base della tecnologia dellinformazione.
Informatica Giuridica e Diritto dellinformatica ( IUS 20 ) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Lezione 3 Informatica e diritto Le cause.
ECDL Patente europea del computer MODULO 1 Concetti di base della tecnologia dellinformazione 1.6 Aspetti giuridici.
prof. Antonella Schiavon ottobre 2009
Diritti di Riproduzione La legge (633/1941 modificata e aggiornata dalla legge 248/2000, dal dl 68/2003 e dalla legge 128/2004) tutela il diritto d'autore.
Parliamo di diritto informatico La tecnologia corre molto più della regolamentazione dell'uso di essa da parte di tutti gli stati del mondo. Le normative.
LE INVENZIONI INDUSTRIALI
LE INVENZIONI INDUSTRIALI
Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy)
Proprietà intellettuale
Impresa e azienda.
IL CONTRATTO D’ALBERGO
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ON – LINE PER LE PRATICHE EDILIZIE IL FUTURO DEL PROFESSIONISTA.
Reati NON informatici Dario Zucchini. Ingiuria 1:1 Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente commette il reato di ingiuria. Incorre.
ISIA Duca degli Abruzzi a.s. 2010/2011 prof. Antonella Schiavon
La Proprietà Industriale Il brevetto è l’incentivo affinché le imprese sostengano aleatori ed onerosi investimenti per ricerca e sviluppo, garantendo all’inventore.
GR: Arzuffi - Carreri -Rinetti - Smiroldo MR 1 Sicurezza Diritto d’autore Aspetti giuridici.
1 Sicurezza Diritto d’autore Aspetti giuridici. 2 La sicurezza dei dati Copia di Backup ( salvataggio), Password di accesso.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Le policy aziendali relative al trattamento di dati sensibili ed informazioni riservate novembre2015.
Introduzione al diritto d’autore e alla tutela del software Giuseppe Contissa Modifiche Francesco Romeo Materiale LUISS 2013.
L’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata ai procedimenti demografici A. FRANCIONI e G. PIZZO Esperti Anusca.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
1 Le firme elettroniche (2006). 2 L’EVOLUZIONE NORMATIVA I Prima fase
COMPONENTI DI UN SISTEMA INFORMATICO HardwareSoftware Parte fisicaComponenti logiche Componenti fisiche (elettroniche e meccaniche) di un computer Istruzioni.
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali AA.AA. 2012/2013 Avv. Prof.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione”
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Transcript della presentazione:

Lezione 4 La tutela del software

Fattispecie Un ex dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente della Ristomat, un prodotto software che - almeno in parte - duplicava il software Ristomat.

Software e diritto dautore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè orginali quale risultato di creazione intellettuale dellautore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Tutela Protetti –programmi risultato della creazione intellettuale –materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti –idee –principi

Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Colui che ha creato il programma Datore di lavoro Regolato in contratto

Durata Fino al termine del 70^ anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico

Diritti del titolare: la riproduzione Effettuare o autorizzare: *La riproduzione del programma -permanente o temporanea -con qualsiasi mezzo e forma -totale o parziale * Il caricamento, la visualizzazione, lesecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione

Diritti del titolare la modificazione Effettuare o autorizzare: -la traduzione -ladattamento -la trasformazione -ogni altra modificazione -la riproduzione conseguente alle modifiche I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati

Diritti del titolare la distribuzione Effettuare o autorizzare: -qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia allinterno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare lulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Le modalità di esercizio dei diritti patrimoniali Licenze duso La licenza è un contratto che ha come scopo di porre delle condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge a tutela del titolare del diritto dautore sul software. Con la licenza il titolare esercita i propri diritti patrimoniali sul programma.

Tipi di licenze Software proprietario –generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza duso) Freeware –la licenza permette la libera distrubuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente) Shareware –la licenza permette la libera distribuzione, ma lutilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.) Free software (Free Software Foundation) Software Open Source (Open Source Iniziative)

Facoltà dellutilizzatore legittimo FacoltàCondizioniNote Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Se necessarie per luso del programma in modo conforme alla sua destinazione E ammesso patto contrario Effettuare una copia di riserva Se necessaria per lusoNon è ammesso patto contrario Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Non è ammesso patto contrario Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Per conseguire linteroperabilità con altri programmi Non è ammesso patto contrario

Condizioni per la decompilazione -attività eseguita da personale legittimato; -informazioni sullinteroperabilità non accessibili in altro modo; -attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per linteroperabilità; -le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; -le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione

Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore –la registrazione è facoltativa; –ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio Lapposizione del contrassegno sul supporto contenente –programmi per elaboratore –programmi multimediali –suoni, voci o immagini in movimento

il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

Tutela civile Provvedimenti di urgenza Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore

Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (…)

Sentenza La tutela penale prevista dalla vigente normativa relativa al diritto dautore si applica anche ad una parte di programma purchè sia dotata di originalità. La duplicazione abusiva di software prevista dal primo comma dellarticolo 171 bis costituisce reato indipendentemente dallapposizione del bollino SIAE sul supporto. Cassazione 24 aprile 2002 n

Il software open source Free Software Open Source FoundationIniziative 2 caratteristiche principali: -libero accesso al codice sorgente -effetto a cascata delle licenze

Le libertà fondamentali della Free Software Foundation 0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 1.Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità. Laccesso al codice sorgente ne è una precondizione 2.Libertà di ridistribuire copie 3.Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. Laccesso al codice sorgente ne è una precondizione

La licenza GPL Termini generali La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta E possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza. E possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni: - indicazione delle modifiche, della data e dellautore - applicazione della stessa licenza anche alle modifiche - le condizioni di licenza devono poter essere visibili allavvio del programma effetto a cascata

Licenza GPL Termini generali (continuazione) E possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni: - deve essere allegato il codice sorgente - deve essere presente unofferta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente - deve essere presente lofferta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica allintera distribuzione.

Open source Iniziative Open source definition Libera distribuzione Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata Modificazione e realizzazione di prodotti derivati Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi Nessuna modificazione verso campi di applicazione I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza

La questione della brevettabilità del software Tutela del diritto dautore oggetto opera dellingegno E tutelata la forma di espressione del codice sorgente o del codice oggetto ma non le idee o i principi che ne sono alla base Tutela brevettuale oggetto invenzione industriale Uninvenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. esempio

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici Condizione uninvenzione per essere brevettabile deve costituire un contributo tecnico allo stato dellarte La giurisprudenza europea è molto variabile in materia con la conseguenza che uninvenzione attuata attraverso elaboratori elettronici trova tutela in uno stato e non in un altro

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici... continuazione A questo si aggiunga il diverso regime previsto negli Stati Uniti e in Giappone dove sono brevettabili non solo i softwares ma anche i metodi commerciali informatici (business method patents)

La proposta di direttiva COM (2002)92 Brevettabilità dellinvenzione attuata attraverso elaboratori elettronici invenzione la cui esecuzione implica luso di un elaboratore Condizioni deve essere adatta ad unapplicazione industriale deve presentare un carattere di novità deve implicare unattività inventiva deve cioè arrecare un contributo tecnico, inteso come un contributo allo stato dellarte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia

Bibliografia Andrea Monti Open source e diritto dautore pubblicato tra laltro sulle pagine del sito Per il reperimento della normativa in materia di diritto dautore e tutela del software si consulti il sito La legge sulla tutela del software si trova commentata anche nel sito della BSA