Libertà di espressione e libertà politiche Lezione n.8.

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Libertà di espressione e libertà politiche Lezione n.8

Libertà di espressione dei membri del parlamento Parità di accesso ai mezzi di informazione Privacy e campagna elettorale

articolo 68 Costituzione I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, n é può essere arrestato o altrimenti privato della libert à personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza

Legge 140/03 Disposizioni per lattuazione dellart. 68 Art L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. 2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti. (…) 4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. (…) 8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione(…).

Nellapplicare lart. 68 si deve trovare un giusto contemperamento con lart. 24 Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

alcuni quesiti larticolo 68 comma 1 tutela anche lattività su un sito internet? e del messaggio di un deputato inviato in un newsgroup? attenzione: lattività può essere espletata anche fuori dal Parlamento ma deve essere connessa allattività parlamentare!

Parità di accesso ai mezzi di informazione Art. 41 Libertà di iniziativa economica Art. 21 Libertà di manifestazione del pensiero Art. 3 Uguaglianza formale e sostanziale Parità di accesso ai mezzi di informazione

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica Legge 28/00 La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

La norma riguarda prevalentemente luso dei mass media Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) Art. 2. (Comunicazione politica radiotelevisiva) Art. 3. (Messaggi politici autogestiti) Art. 4. (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale) Art. 5. (Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi) Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici) Art. 7. (Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici) Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali) Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) Art. 10. (Provvedimenti e sanzioni) Art. 11. (Obblighi di comunicazione) 11. bis (Ambito di applicazione) 11. ter (Definizioni) 11. quater (Tutela del pluralismo) 11. quinquies ( Vigilanza e poteri dellAutorita) 11. sexies (Norme regolamentari e attuattive dellAutorità) 11. septies (Efficacia per le emittenti locali) Art. 12. (Copertura finanziaria) Art. 13. (Abrogazione di norme) Art. 14. (Entrata in vigore

Lenfasi è posta sulla comunicazione radiotelevisiva. Per la stampa sono stabilite alcune prescrizioni relative alla campagna elettorale e ai messaggi politici elettorali a carattere pubblicitario

Art. 2 Comunicazione politica radiotelevisiva. 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialit à ed equit à l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. 3. E assicurata parit à di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. 4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita. 5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata Commissione, e l'Autorit à per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorit à, previa consultazione tra loro e ciascuna nell ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo

Sondaggi Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali) Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L'Autorit à determina i criteri obbligatori in conformit à dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralit à e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: – soggetto che ha realizzato il sondaggio; – committente e acquirente; –criteri seguiti per la formazione del campione; –metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; –numero delle persone interpellate e universo di riferimento; –domande rivolte; –percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; –data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Comunicazione istituzionale Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivit à di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalit à di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

legge 513/93 3.Altre forme di propaganda. 1.Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2 (30 giorni precedenti la data delle elezioni), la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (3), e successive modificazioni. 2.Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. 3.I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario. 4.Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o pi ù candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7

legge 212/56 9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altres ì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire a lire

alcuni quesiti come si realizza il silenzio pre-elettorale in un sito web? e in un newsgroup? la normativa sugli spot trova applicazione anche al sito?

Privacy e campagna elettorale Provvedimento del Garante 7 settembre 2005 –Dati utilizzabili senza il consenso Liste elettorali Elenchi elettori italiani residenti allestero Iscritti a partiti Informazioni raccolte nel quadro di relazioni interpersonali –Dati non utilizzabili Archivi dello stato civile Liste elettorali già utilizzate nei seggi Dati raccolti per fini strettamente istituzionali –Dati non utilizzabili senza il consenso Dati acquisiti dai titolari di cariche pubbliche nellesercizio del loro mandato Elenchi telefonici

Particolari modalità di comunicazione Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano: dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software ; liste di abbonati ad un provider ; dati pubblicati su siti web per specifiche finalit à di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attivit à istituzionale od associativa; dati ricavati da forum o newsgroup ; dati consultabili in Internet solo per le finalit à di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.