Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT Principi generali.

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Transcript della presentazione:

Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT Principi generali

libertà di espressione diritto di informarsi diritto dellautore di tutelare la propria opera disciplinandone la diffusione

La normativa di riferimento Il diritto dautore e i diritti connessi sono riconosciuti dalla legge 633/41, che nel corso degli anni è stata via via modificata per adeguarsi alle direttive internazionali e agli accordi internazionali che hanno adeguato la normativa all evoluzione tecnologica.

Oggetto del diritto dautore Sono protette le opere dellingegno di carattere creativo: –opere letterarie, –opere drammatiche, –opere scientifiche, –opere musicali, –opere coreografiche, –opere scultoree, –opere della pittura, –disegni di architettura, –film, –fotografia, –programmi per elaboratore, –banche dati. Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dellopera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

Lautore Il titolo originario di acquisto del diritto dautore é costituito dalla creazione dellopera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nellopera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dellopera. Se lopera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto dautore appartiene in comune a tutti i coautori.

Tipologie di opere e relativi autori opere collettiveopere in comunione opere composte riunione di opere o di parti dopera che hanno il carattere di creazione autonoma contributi indistinguibili e inscindibili i vari contributi sono autonomi ma si configurano come essenziali di un insieme organico (opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere cinematografiche) è autore di organizza e dirige la creazione dellopera il diritto dautore spetta in comunione a tutti i coautori nessuna regola generale: solo discipline per i casi specifici

Contenuto del diritto dautore Diritto morale diritto di rivendicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dellopera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale é inalienabile Diritto di utilizzazione economica dellopera diritto di riprodurla, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, di diffonderla etc. I diritti di utilizzazione economica dellopera durano tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati

Articolo 68 bis Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico scopo di consentire: a)La trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario; b)Un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali

Articolo 16 Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione 1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2.Il diritto di cui al comma 1. non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

I diritti di utilizzazione dellopera possono essere alienati L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

diritto dautore interesse alla diffusione della cultura e dellinformazione utilizzazioni libere durata

La durata dei diritti patrimoniali I diritti di utilizzazione economica dellopera durano per tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Eccezioni e limitazioni (selezione) Le cosiddette utilizzazioni libere Legge 633/41 (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato lautore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

... continua (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dellautore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

... continua (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. (....) E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

... continua (art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. I1 riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

...continua 71-sexies. 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. (...) 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Il compenso per la riproduzione privata 71-septies. 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

I diritti connessi Sono diritti connessi alcune categorie di diritti che pur avendo una natura giuridica diversa dal diritto dautore, sono ad esso collegati, affini o dipendenti da esso.

Alcuni esempi di diritti connessi diritti del produttore di dischi fonografici diritti del produttore di opera cinematografica diritti di coloro che esercitano lattività di emissione radiofonica e televisiva diritti di artisti interpreti ed esecutori diritti di chi pubblica edizioni critiche di opere di dominio pubblico diritti di chi realizza bozzetti di scene teatrali diritti sulle fotografie diritti relativi alla corrispondenza epistolare diritti sul ritratto diritti relativi ai progetti di ingegneria diritti relativi ai titoli e alle rubriche diritti sulle testate, emblemi, fregi.... diritti sulle notizie di cronaca

Tutela delle banche dati Decreto legislativo 169/99 Articolo 2 Sono protette le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

Tutela delle banche dati Diritto dautore L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; Diritto sui generis Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

tuteladella banca datidel contenutodei singoli items oggettoraccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici totalità del contenuto o di una sua parte sostanziale i singoli items se sono opere dirittodiritto dautorediritto sui generisdiritto dautore

La Confindustria aveva realizzato un catalogo della produzione militare italiana che venne utilizzato senza autorizzazione anche dalla Difesa, determinando la reazione della Confindustria che chiamò in giudizio questultima, per violazione delle norme a tutela del diritto dautore. Fattispecie

Sentenza Poiché l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore contenuta nell'art cod. civ., e nell'art. 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 va intesa in senso non tassativo, ma esemplificativo, mentre la richiesta originalità dell'opera attiene alla forma dell'esposizione, e non al contenuto esposto, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire l'oggetto di un'opera tutelabile con il diritto di autore quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l'impronta di una elaborazione personale dell'autore. Ne consegue che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci (come, del resto, ad un calendario od una lista di vario genere), quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività, consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici. (Nella specie, trattavasi di un catalogo della produzione militare italiana). Sez. I, sent. n del , La Confindustria c. Amministrazione della Difesa (rv ).

le licenze Creative Commons Creative Commons è un movimento che promuove lutilizzo di licenze in base alle quali gli autori di opere dellingegno rinunciano allesercizio esclusivo di alcuni diritti, pur continuando a riservarsene altri. Si cerca di contemperare le istanze di protezione dei creatori e quelle di accesso della comunità

Riferimenti agevole descrizione delle condizioni della licenza creative commons license traduzione in italiano (non ufficiale) di una licenza creative commons

La tutela penale del diritto dautore 171. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da lire a lire chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; (...) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. (...)La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

171-ter. 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (...)

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (157/a); b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.