IL PARLAMENTO
PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE BICAMERALISMO: PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama).
BICAMERALISMO PERFETTO: LE DUE CAMERE HANNO LE STESSE FUNZIONI
DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE 315 membri elettivi + i senatori a vita Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale Camera dei deputati 630 membri elettivi 18 anni 25 anni Proporzionale con sbarramento su base nazionale Senato della Repubblica 315 membri elettivi + i senatori a vita 40 anni Proporzionale con sbarramento su base regionale
STATUS DI PARLAMENTARE - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO - IMMUNITA’: - per le opinioni e i voti espressi; per l’arresto, le perquisizioni e le intercettazioni autorizzazione a procedere della Camera a cui appartiene il parlamentare; INDENNITA’
ORGANI INTERNI DELLE CAMERE - PRESIDENTE + UFFICIO DI PRESIDENZA - COMMISSIONI: PERMANENTI IN SEDE REFERENTE IN SEDE DELIBERANTE D’INCHIESTA BICAMERALI - GRUPPI PARLAMENTARI + GRUPPO MISTO
RAPPORTI TRA PARLAMENTO E GOVERNO FIDUCIA MOZIONE DI FIDUCIA E DI SFIDUCIA LEGGE DI BILANCIO E LEGGE DI STABILITÀ FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO INTERPELLANZE INTERROGAZIONI INCHIESTE MOZIONI
DELIBERAZIONI DEL PARLAMENTO 1 - VERIFICA DEL N° LEGALE = presenti almeno la metà + 1 dei componenti 2 - MAGGIORANZA SEMPLICE = metà + 1 dei presenti in aula MAGGIORANZA ASSOLUTA = metà + 1 dei componenti MAGGIORANZA QUALIFICATA = 2/3 dei componenti
La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del presidente della Repubblica, la legislatura dura CINQUE anni. Ogni cinque anni il corpo elettorale deve eleggere il Parlamento attraverso le ELEZIONI POLITICHE. In caso di scioglimento anticipato, si tengono ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE.
Funzione di controllo del Governo LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Funzione legislativa Funzioni del Parlamento in seduta comune Funzione di indirizzo politico con il Governo Funzione di controllo del Governo
LA FUNZIONE LEGISLATIVA L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt. 71 - 74 Cost.) comprende le seguenti fasi: 1) INIZIATIVA 2) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3) PROMULGAZIONE 4) VISTO DEL GUARDASIGILLI 5) PUBBLICAZIONE.
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); - ogni Consiglio regionale; - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); 50 000 elettori (leggi di iniziativa popolare).
LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE - PROCEDURA AGGRAVATA Il progetto di legge deve essere approvato DUE volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA? REFERENDUM APPROVATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3? Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.) GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.) MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.)