AUTOTUTELA GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

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AUTOTUTELA GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

AUTOTUTELA L’Autotutela nell’Amministrazione Finanziaria è stata introdotta con l'art. 68 del D.P.R. 23/03/1992 n.287, abrogato dal D.P.R. 26/3/2001, n. 107, il quale disponeva che “salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria possono procedere all’annullamento totale o parziale, di propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell’atto”. Con tale disposizione si è inteso dare un riconoscimento giuridico esplicito e di carattere generale al principio dell’autotutela, fino ad allora sporadicamente rappresentato nell’ordinamento tributario, e la cui applicazione era limitata alla prassi amministrativa.

QUADRO NORMATIVO Art. 68 DPR 27/03/1992 n. 287 ABROGATO; D.L. 30/09/1994 n. 564, convertito con modificazioni dalla Legge 30/11/1994 n. 656 - art. 2-quater; D.M. 11/02/1997 n. 37 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di Autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria; Circolare Ministero delle Finanze 08/07/1997 n. 195/E; Circolare del 05/08/1998 n. 198/S del Direttore dell’Ufficio Centrale per l’informazione del contribuente in materia di esercizio del potere di autotutela; Nota del 16/11/1999, n. 3/82993 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate D.R.E. Lombardia; Circolare del 07/04/2000 n. 11/28093 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate D.R.E. Lombardia

CARATTERISTICHE Viene conseguita tramite procedimento interno della Pubblica Amministrazione; non prevede contraddittorio con gli interessati; la Pubblica Amministrazione agisce nel proprio ed esclusivo interesse (interesse pubblico) e non secondo i principi di imparzialità propri degli organi giurisdizionali; viene comunicata con provvedimento motivato al destinatario dell’atto; nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato.

PRESUPPOSTI Illegittimità dell'atto, quale ad es: errore di persona; errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’A.F.; ecc. specifico e concreto interesse pubblico alla sua eliminazione.

IN CASO DI GRAVE INERZIA COMPETENZA POTERE DI AUTOTUTELA Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia alla imposizione in caso di autoaccertamento spetta all’ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende (art. 1 D.M. 37/97). UFFICIO CHE HA EMANATO L’ATTO IN CASO DI GRAVE INERZIA DIREZIONE REGIONALE DA CUI L’UFFICIO DIPENDE

GRAVE INERZIA Non si procede al riesame; Non si comunica il risultato al contribuente; Il lasso di tempo della risposta è irragionevolmente lungo; L’ammontare delle imposte, interessi e sanzioni è superiore a Euro 516.457 (1 miliardo di Lire); Ricorrono dei casi di illegittimità palese dell’atto di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 37/97.

PER IMPORTI SUPERIORI A COMPETENZA POTERE DI AUTOTUTELA Nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento superi Euro 516.457 (un miliardo di lire), l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende (art. 4 D.M. 37/97). PER IMPORTI SUPERIORI A 516.457 EURO (1 MILIARDO DI LIRE) PREVENTIVO PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE DA CUI L’UFFICIO DIPENDE UFFICIO CHE HA EMANATO L’ATTO

ATTI ANNULLABILI Oggetto di annullamento d’ufficio possono essere: tipici atti di imposizione quali: avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, tutti gli altri atti che comunque incidano negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali ad es.: il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni fiscali; gli atti di diniego di rimborso di imposte indebitamente versate.

LIMITI L’esercizio del potere di annullamento in via di autotutela trova un limite insuperabile nel “giudicato” e cioè nell’esistenza di una sentenza passata in giudicato che abbia pronunziato sul merito del rapporto tributario cui inerisce l’atto che, in ipotesi, si vorrebbe annullare. Pertanto l’autotutela è esercitabile anche : in pendenza di giudizio; qualora siano scaduti i termini di impugnazione; qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato soltanto ragioni pregiudiziali e non sia entrata nel merito della controversia.

EFFETTI L’annullamento avviene con efficacia “ex tunc”, anche se non può spingersi fino alla eliminazione di situazioni irrevocabili esauritesi nel tempo; Non obbliga l’Ufficio, in linea di principio, all’annullamento degli atti consequenziali (es. cartella esattoriale emessa a seguito di un avviso di rettifica o accertamento annullato) anche se, per evitare insanabili contraddizioni, sarebbe auspicabile un comportamento coerente; In caso di autotutela esercitata in pendenza di giudizio questo si estingue “per cessata materia del contendere” ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 546/92. In tal caso il comma 3 dell’art. 46 predetto dispone che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

EFFETTI La riconducibilità dell’autotutela esercitata in pendenza di giudizio ad una delle ipotesi di “cessata materia del contendere” e la conseguente applicazione dell’art. 46, comma 3, che prevede che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, è stata ampiamente criticata da dottrina e giurisprudenza in quanto lesiva dei principi di soccombenza, di equità, di uguaglianza, di difesa. Con la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 2005, n. 274, si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46, comma 3, nella parte in cui si riferiva alle ipotesi di cessazione di materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

MODALITA’ OPERATIVE Le eventuali richieste di annullamento (in carta libera) o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici che hanno emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente. Dell’eventuale annullamento, o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all’ufficio che ha emanato l’atto.

TERMINI La legge non prevede termini entro i quali l’Amministrazione Finanziaria debba rispondere alle istanze di autotutela indirizzatele dai contribuenti, né termini per l’autonoma revisione critica dei propri atti. La circolare ministeriale del 07/04/2000 n. 11/28093 del Dipartimento delle Entrate D.R.E. Lombardia ha tuttavia disposto che gli uffici si adoperino “affinché il riesame venga effettuato e l’esito venga comunicato entro un termine ragionevole che si può determinare in 120 giorni dal ricevimento dell’istanza”. 120 gg.