STUDI DI SETTORE: COME DIFENDERSI a cura di Marco Pomaro
NOVITA’ DL 223/2006 FINANZIARIA 2007 ABOLITA LA REGOLA DEL 2 SU 3 NUOVI INDICI DI COERENZA DATI ERRATI/OMESSI – NUOVE SANZIONI LIMITI AGLI ACCERTAMENTI ANALITICO-PRESUNTIVI CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONTRIBUENTI
MODIFICA NORMA BASE ANTE FINANZIARIA 2007 POST FINANZIARIA Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del DL 331/93 sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del DL 331/93 sono effettuati nei confronti dei contribuenti e con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.
POSSIBILITA’ PER IL CONTRIBUENTE NON CONGRUO ADEGUARSI IN DICHIARAZIONE ANDARE IN CONTRADDITTORIO CON L’AMMINISTRAZIONE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE L’adeguamento ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP E’ effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. L’adeguamento NON PUO’ ESSERE RATEIZZATO e per quanto riguarda l’IVA deve essere ANNOTATO NEI REGISTRI DI CUI ART 23-24/DPR 633/72 Se l’ADEGUAMENETO è effettuato NEI PERIODI SUCCESSIVI a quello in cui trova applicazione PER LA PRIMA VOLTA LO STUDIO sia applica una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra RICAVI/COMPENSI GERICO e QUELLI ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI
ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE La maggiorazione non è dovuta se La predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili Per gli studi approvati per la prima volta ovvero per il primo anno di applicazione dello studio revisionato Es. ricavi in COGE 100.00 ricavi PUNTUALI 112.000 In caso di adeguamento si dovrà versare la maggiorazione del 3% su 12.000 e non su 2.000
LIMITAZIONI ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI ACCESSO CONGRUITA’ DEI RICAVI O COMPENSI + COERENZA RISPETTO INDICI NORMALITA’ (anche per adeguamento in dichiarazione) BLOCCO SUGLI ACCERTAMENTI SOLO SE: Attività non dichiarate ≤ 40% ricavi dichiarati con un massimo di 50.000 euro Non siano irrogabili sanzioni per violazioni nella compilazione del prospetto
LIMITAZIONI ACCERTAMENTO ESEMPIO 1 Compensi dichiarati 1.000.000 Compensi Ge.Ri.Co 1.050.000 Il contribuente non si è adeguato alle risultanze degli studi di settore, pertanto non sussiste alcun limite all’accertamento analitico-presuntivo
LIMITAZIONI ACCERTAMENTO ESEMPIO 2 Compensi dichiarati 1.050.000 Compensi Ge.Ri.Co 1.050.000 Attività non dichiarate 55.000 Il contribuente anche per effetto dell’adeguamento ha dichiarato compensi in linea con quelli puntuali determinati da Ge.Ri.Co. tuttavia, l’Amministrazione non subisce alcun limite nell’azione di accertamento, in quanto le attività non dichiarate,pur INFERIORI al 40% di quelle dichiarate, SUPERANO IL LIMITE MASSIMO DI € 50.000
LIMITAZIONI ACCERTAMENTO ESEMPIO 3 Compensi dichiarati 1.050.000 Compensi Ge.Ri.Co 1.050.000 Attività non dichiarate 45.000 Il contribuente anche per effetto dell’adeguamento ha dichiarato compensi in linea con quelli puntuali determinati da Ge.Ri.Co. , l’Amministrazione in questa ipotesi NON può effettuare ACCERTAMENTI ANALITICO- PRESUNTIVI, in quanto le attività dichiarate sono inferiori al 40% di quelle dichiarate e non superano il limite massimo di € 50.000
LIMITAZIONI ACCERTAMENTO ESEMPIO 4 Compensi dichiarati 50.000 Compensi Ge.Ri.Co 50.000 Attività non dichiarate 45.000 Il contribuente anche per effetto dell’adeguamento ha dichiarato compensi in linea con quelli puntuali determinati da Ge.Ri.Co. tuttavia, l’Amministrazione non subisce alcun limite nell’azione di accertamento, in quanto le attività non dichiarate,pur INFERIORI AL LIMITE MASSIMO DI € 50.000 SUPERANO il 40% DI QUELLE DICHIARATE
CONTRADDITTORIO Premesso che il co.3 bis all’art 10 L. 146/1998 prevede per L’AMMINISTRAZIONE L’OBBLIGO DI INSTAURARE IL CONTRADDITTORIO ANTERIORE ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO è necessario che il contribuente per preparare la difesa non si basi su elementi generici (quali richiami di prassi e giurisprudenza) bensì verifichi fatti economici/personali che hanno inciso sull’attività svolta. LE MEMORIE SCRITTE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO ASSUMONO UN’ IMPORTANZA NOTEVOLE ED E’ NECESSARIO CHE DI TUTTO SI TENGA CONTO NEL VERBALE DI CONSTATAZIONE CHE DEVE ESSERE REDATTO DAL FUNZIONARIO INCARICATO Si tratta quindi di individuare elementi quali:
DIFESA DEL CONTRIBUENTE Le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cluster) al quale il contribuente risulta assegnato non corrispondono a quelle dell’attività concretamente svolta. Lo studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell’impresa nell’ambito del territorio comunale e lo specifico contesto economico e sociale della realtà territoriale in cui opera.
DIFESA DEL CONTRIBUENTE Cambio-perdita personale lavorativo Rinnovamento macchinari-minor utilizzo-cambio di lavorazioni-agevolazioni all’acquisto che ne hanno ridotto il costo Concorrenza del mercato Variazione dei prezzi di vendita/acquisto Malattia-maternità-infortuni Modalità di svolgimento dell’attività Localizzazione dell’attività svolta Tipologia dei beni trattati Svolgimento di attività di opere e forniture ultrannuali Maggiori incassi in un periodo d’imposta a fronte di costi sostenuti in un altro periodo Livello di obsolescenza dei macchinari e dei beni strumentali Stock di magazzino fuori mercato venduti per lotti a prezzi inferiori al loro valore contabile
DIFESA DEL CONTRIBUENTE Descrizione analitica dello studio di settore applicato indicando anno di validazione - anno di revisione anno base da cui sono desunti i dati Confrontare le caratteristiche dell’attività del gruppo omogeneo rappresentato dal cluster di riferimento con le reali caratteristiche del contribuente incongruo Chiedere spiegazioni all’Ufficio in merito alle presunte formule matematiche che sono state utilizzate per ottenere l’ammontare dei ricavi ritenuti congrui secondo quanto elaborato dal sistema Ge.Ri.Co Richiedere all’Ufficio i procedimenti di calcolo che sono stati utilizzati dal programma
DIFESA DEL CONTRIBUENTE Per il personale addetto all’attività elencare le ragioni per cui non è applicabile un criterio generale di presunta capacità di produzione ricavi per soggetti addetti alle sole attività di segreteria, per il personale neo assunto con ridotta capacità produttiva, di personale interessato da infortuni e malattie ecc.. Chiedere all’Ufficio spiegazione del significato del c.d INTERVALLO DI CONFIDENZA e come mai, ritenga che il contribuente debba collocarsi proprio in corrispondenza del ricavo puntuale e non, ad esempio, sul ricavo minimo ammissibile oppure all’interno dell’intervallo medesimo, visto che tutti i valori compresi in questo intervallo sono comunque ritenuti possibili anche dall’Agenzia delle Entrate
DIFESA DEL CONTRIBUENTE Riportare qualsiasi indicazione relativa al settore in cui opera il contribuente che possa avvalorare il calo nel fatturato rilevabile da: sito ISTAT Osservazioni della Commissione di esperti stampa locale e osservatori della CCIAA che sono in grado di documentare particolari situazioni del territorio verificare l’esistenza di situazioni già avallate in circolari dall’Agenzia
RICHIESTA CONCLUSIVA NELLE MEMORIE PRESENTATE di voler archiviare la richiesta di voler eliminare la pretesa ad €uro……
RICORSO contestazione dell’atto in diritto: L’avviso di rettifica dell’Amministrazione, nella maggior parte dei casi, sarà privo di un’adeguata e fondata motivazione del presupposto impositivo, ciò in quanto basato sul mero scostamento tra risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli dichiarati dal contribuente. L’atto di ricorso, dovrà contenere un’articolata censura di carenza di motivazione e il riferimento a sentenze utili al convincimento del giudice adito contestazione dell’atto nel merito: La contestazione dell’atto avverrà riprendendo tutte le osservazioni contenute nelle memorie consegnate all’Ufficio, come risultanti dal processo verbale di constatazione redatto dal funzionario incaricato al termine della fase del contraddittorio.