di risoluzione alternativa … L’arbitrato rapido è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie
… prime caratteristiche … rientra nelle funzioni istituzionali di regolazione del mercato delle Camere di Commercio risponde ad un “bisogno di giustizia” per le controversie di valore medio-basso il lodo ha efficacia di sentenza ha un costo costo limitato è rapido
Rapidità: 2 puntualizzazioni la rapidità si ottiene con il rispetto di regole condivise (il regolamento arbitrale) la rapidità può limitare i diritti di difesa delle parti (l’arbitrato rapido è adatto a controversie di valore contenuto)
Il regolamento in vigore dal 1° gennaio 2006 si compone di 34 articoli l’arbitrato rapido è regolamentato dagli articoli dal 19 al 26
Ambito di applicazione qualsiasi controversia di valore non superiore a 150.000 euro (200.000 euro se internazionale) i limiti di valore sono derogabili per volontà di entrambe le parti il valore di riferimento è quello indicato nella domanda dell’attore
Il deposito cauzionale si intende forfetario e al netto dell'IVA ed include le spese amministrative e l'onorario dell'arbitro. Esso deve essere versato da attore e convenuto, diviso in parti uguali, all'atto della domanda e della risposta. Nell'arbitrato internazionale, ove l'arbitro sia residente in un luogo diverso dalla sede dell'arbitrato, saranno dovute anche le spese di soggiorno e viaggio dell'arbitro.
Principi di base procedura rituale semplificata giudizio di equità (di diritto, in caso di arbitrato in materia di diritto societario, ai sensi del D.Lgs. 5/03) tempi e costi contenuti una o due udienze ravvicinate mezzi di prova già nella domanda (a pena di decadenza) discussione prevalentemente orale
La domanda forma: modulo standard 3 copie (inclusi documenti) di cui 2 in bollo contenuto essenziale della domanda: identificazione delle parti (con numero telefax dell’attore) esposizione delle pretese (con indicazione del valore) testo della convenzione arbitrale indicazione dei mezzi di prova (a pena di decadenza) indicazione e identificazione dei testi da sentire versamento deposito cauzionale
La risposta alla domanda termine per la risposta: 15 giorni contenuto essenziale della risposta: numero telefax del convenuto repliche alla domanda eventuale domanda riconvenzionale indicazione dei mezzi di prova (a pena di decadenza) indicazione e identificazione dei testi da sentire versamento deposito cauzionale
La nomina dell’arbitro lista di almeno 5 arbitri disponibili scelta dell’arbitro (15 giorni) … ma, caso di arbitrato in materia di diritto societario ai sensi del D. Lgs. 5/03, la nomina è effettuata dalla Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale nomina dell’arbitro accettazione (48 ore) dichiarazione di indipendenza
La dichiarazione di accettazione e di indipendenza Io sottoscritto Mario Rossi dichiaro di accettare la nomina quale arbitro nel procedimento in oggetto, ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, non sussistendo fatti o circostanze contrari alla mia indipendenza ed imparzialità ai sensi dell’art. 815 c.p.c. ed in particolare: - di non essere attualmente né essere stato in passato dipendente o consulente di una delle parti, né di avere con alcuna di essere rapporti di parentela, amicizia od affinità; - di non avere alcun interesse personale od economico relativo all’oggetto della controversia. Accetto altresì che il compenso venga determinato in base alle tariffe della Camera Arbitrale del Piemonte. Data, 6 febbraio 2008 Firma Mario Rossi
L’udienza l’arbitro convoca le parti (entro 10 gg.) l’udienza si tiene entro 20 gg. dalla nomina verbale: registrazione audio le parti devono comparire personalmente le parti assicurano la presenza dei testi l’arbitro sente le parti tentativo di conciliazione se assolutamente necessario, l’arbitro può: fissare una nuova udienza (da tenersi entro 20 gg.) ordinare una perizia o un accertamento tecnico (segue …)
L’udienza (segue) nella gestione dell’udienza l’arbitro può compiere tutti gli atti ritenuti necessari nel rispetto del principio del contraddittorio): interrogatorio libero delle parti e dei testimoni esibizione di ulteriori documenti o mezzi di prova al termine della trattazione, le parti espongono oralmente le loro conclusioni eventuali memorie scritte dopo la chiusura dell’udienza possono essere autorizzate dall’arbitro solo per motivi eccezionali
Il lodo decisione entro 2 mesi dalla prima udienza forma della decisione: lodo secondo equità … ma, in caso di arbitrato in materia di diritto societario ai sensi del D.Lgs. 5/03, il lodo è reso secondo diritto efficacia del lodo: arbitrato rituale contenuto essenziale del lodo: indicazione delle parti clausola compromissoria e svolgimento del procedimento motivazione: fatti, posizioni delle parti, argomenti arbitro dispositivo: decisione e sorte liquidazione delle spese data e luogo di emissione firma dell’arbitro
La clausola compromissoria Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. *oppure irrituale ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria. N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della legge n 52/96, è necessario allegare il regolamento. E' inoltre necessario che la clausola compromissoria sia negoziata e non predisposta unilateralmente
La clausola societaria Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio arbitrale di tre arbitri (NB: nel secondo caso=arbitrato ordinario). In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.