TUTELA PENALE DELLAMBIENTE E RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: IL D. LGS. 121/2011 o DCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Intervento dellAvv. Guglielmo Guglielmi Coreferente per i reati ambientali 16 novembre
Il D. Lgs. 121/11 (entrato in vigore il ), nel recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dellambiente e la Direttiva 2009/123/CE, relativa allinquinamento provocato dalle navi, ha esteso il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 anche a determinate ipotesi di reati in materia di tutela ambientale. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi2
La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti che gli Stati membri adottassero misure affinchè le persone giuridiche potessero essere dichiarate responsabili di determinati reati in materia ambientale qualora commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù: ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi3
a) del potere di rappresentanza delle persone giuridiche; b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. Gli Stati membri debbono altresì provvedere affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei precedenti soggetti abbia reso possibile la commissione dei reati in questione a vantaggio della persona giuridica da parte di persona soggetta alla sua autorità. Relazione illustrativa al D. Lgs. 121/2011 ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi4
Alla luce di quanto appena evidenziato nel D. Lgs. 231/01 viene dunque inserito lart. 25 undecies che punisce gli enti per numerose ipotesi di reato, la maggior parte delle quali di natura contravvenzionale e, quindi, punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. Sono tuttavia contemplati anche taluni delitti come meglio si vedrà infra. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi5
1) Artt. 727bis e 733bis c.p. 6ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Art. 727-bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 7ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Bene giuridico oggetto di tutela penale: Le specie animali o vegetali selvatiche protette: in particolare, lindividuazione concreta delloggetto materiale della condotta punibile viene effettuata dallart. 1 co. 2 D. Lgs. 121/11 che individua le specie animali o vegetali selvatiche protette in quelle indicate nellAllegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. direttiva Habitat)e nellAllegato I della Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, c.d. direttiva Uccelli). 8ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Stato di conservazione di una specie: ai sensi dellart. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è leffetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e limportanza delle sue popolazioni nel territorio interessato. 9ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando: - i dati relativi allandamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; - larea di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 10ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. 11ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Art. 733-bis c.p. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat allinterno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con larresto fino a diciotto mesi e con lammenda non inferiore a euro. 12ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Bene giuridico oggetto di tutela penale: La protezione esercitata dalla norma penale ha ad oggetto la tutela di un habitat allinterno di un sito protetto che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in: 1. qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dellart. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE; 2. qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dellart. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE. 13ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
1) qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dellart. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE. La Direttiva 2009/147/CE contiene un elenco di specie, indicate nellallegato I della medesima, per le quali sono previste misure speciali di conservazione del loro habitat. Tali misure tengono conto di una serie di parametri (specie che possono essere danneggiate da una modifica dellhabitat, specie rare, ecc.). Lart. 4 par. 1 specifica che gli Stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione di tali specie. Lart. 4 par. 2 della Direttiva richiede ladozione di misure analoghe anche con riferimento alle specie migratrici non indicate nellallegato I della stessa che ritornino regolarmente, in relazione alle aree di muta, di riproduzione, di svernamento, ecc. 14ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
La Direttiva 2009/147 sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE, in attuazione della quale lo Stato italiano ha emanato il D.M. 19 giugno 2009 n , recante lindividuazione delle Zone di Protezione Speciale (contenute nellallegato A del Decreto Ministeriale citato). 15ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
2) Qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito dia designato come zona speciale di conservazione a norma dellart. 4, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CE. La Direttiva 92/43/CE, allart. 4 par. 4, stabilisce chequando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di 6 anni, stabilendo le priorità in funzione dellimportanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui allallegato I o di una o più specie di cui allallegato II e per la coerenza Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 16ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Tale previsione si riferisce dunque ai siti individuati con la procedura di cui allart. 4, paragrafi I e II della medesima direttiva, secondo cui, in base ai criteri di cui allallegato III e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui allallegato I e quali specie locali di cui allallegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, allinterno dellarea di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. 17ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Lelenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della Direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dallapplicazione dei criteri specificati nellallegato III e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo precise procedure stabilite dalla Direttiva. 18ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Stato di conservazione di una specie: ai sensi dellart. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è leffetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e limportanza delle sue popolazioni nel territorio interessato. 19 ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando: - i dati relativi allandamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; - larea di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 20ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. 21ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
2) Con riferimento alla disciplina delle acque ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi22
I. Art. 137 co. 3 D. Lgs. 152/06: violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III TUA, delle prescrizioni contenute nellautorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità dambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 c.1 e 108 c.4 del T.U.A. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi23
Art. 137 co. 5, primo periodo D. Lgs. 152/06: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellAllegato 5 alla parte III del TUA, nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellAllegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dallautorità dambito. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi24
Art. 137 co. 13 D. Lgs. 152/06: violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dallItalia. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi25
II. Art. 137, co. 2 D. Lgs. 152/06: apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dellautorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi26
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi27
Art. 137 co. 5 secondo periodo D. Lgs. 152/06: Supero, in relazione alle sostanze di cui alla Tabella 5, Allegato V, Parte III, T.U.A. - nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellAllegato 5 parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità dambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi28
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi29
Art. 137 co. 11 D. Lgs. 152/06: violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 T.U.A, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104), fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui allart. 100, comma 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti, ecc. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi30
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi31
3) Con riferimento alla disciplina dei rifiuti ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi32
III. Art. 256 co. 1 lett. a) D. Lgs. 152/06: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dellautorizzazione, delliscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e lintermediazione. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi33
Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,0 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi34
Art. 256 co. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui allart. 227 T.U.A. Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi35
IV. Art. 256 co. 1 lett. b) D. Lgs. 152/06: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dellautorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e lintermediazione; ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi36
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi37
Art. 256 co. 3 primo periodo D. Lgs. 152/06 realizzazione o gestione di discarica non autorizzata Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi38
Art. 256 co. 5 D. Lgs. 152/06: attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dellart. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui allart. 178, comma 2 (secondo cui la gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga) in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi39
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi40
V. Art. 256 co. 3, secondo periodo D. Lgs. 152/06: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi41
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi42
Art. 256 co. 4 D. Lgs. 152/06 inosservanza delle prescrizioni contenute nellautorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti. Sanzioni: Le sanzioni previste a carico dellente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 256, ridotte alla metà. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 43
VI. Art. 257 co. 1 D. Lgs. 152/06: punisce la condotta di chi cagioni linquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente allinquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui allart. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare limmediata comunicazione alle autorità competenti di cui allart. 242 TUA. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi44
Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi45
Art. 257 co. 2 D. Lgs. 152/06: il secondo comma dellart. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente comma 1 quando linquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi46
VIII. Art. 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06: punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 47
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi48
IX. Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/06: La norma sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dellart. 26 del regolamento CEE 259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nellallegato II del citato regolamento in violazione dellart. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi49
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi50
X. Art. 260 co. 1 D. Lgs. 152/06: Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Si tratta di delitto, punito assai gravemente (reclusione da uno a sei anni) ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi51
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 52
XI. Art. 260 co. 2 D. Lgs. 152/06: Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Anche in questo caso si tratta di delitto, punito con la reclusione da tre ad otto anni. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi53
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi54
XII. Art. 260bis co. 6 D. Lgs. 152/06 (SISTRI): Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi55
Art. 260bis co. 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI): Sanziona la condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, ometta di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (co. 7 secondo periodo). Sanziona il trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (co. 7 terzo periodo). ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 56
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi57
Art. 260bis co. 8, primo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI): Trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi58
Art. 260bis co. 8, secondo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI): Trasporto di rifiuti pericolosi da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi59
3) con riferimento alla disciplina delle emissioni ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi60
XIII. Art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06: Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs. 152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi61
Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi62
Reati – presupposto non disciplinati nel Testo Unico Ambientale ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi63
XIV. Art. 1 co. 1, 2 co. 1 e 2, 6 co. 4 L. 150/92: Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente; detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e lincolumità pubblica. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi64
Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi65
XV. Art. 1 co. 2 L. 150/92: Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente in caso di recidiva e qualora le suddette condotte siano tenute nellesercizio di attività di impresa. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi66
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi67
XVI. Art. 3bis co. 2 L. 150/92: Falsificazioni o alterazioni di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per limportazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso previste dal codice penale). ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi68
Sanzioni: Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto. Es. se per il reato presupposto è prevista una pena non superiore nel massimo ad 1 anno di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria fino a 250 quote; se, invece, è prevista una pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 69
XVII. Art. 3 co. 6 L. 549/93: Violazione delle disposizioni sullimpiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono. Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi70
XVIII Art. 9 co. 1 D. Lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78. Sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro ,00. Non è prevista lapplicazione di sanzioni interdittive. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 71
XIX. Art. 8, co. 1, 9 co. 2 D. Lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78; sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui alla Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi72
Il danno si considera di particolare gravità quando leliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Soggetti attivi del reato sono: il comandante, i membri dellequipaggio, il proprietario e larmatore della nave battente qualsiasi bandiera. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi73
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 150 a 250quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi74
XX. Art. 8 co. 2 D. Lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando leliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (soggetti attivi: comandante, membri dellequipaggio, proprietario e armatore della nave battente qualsiasi bandiera). ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi75
Sanzioni: Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dallart. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 76
Ultimi accenni alle sanzioni a carico dellente: misure cautelari, confisca, sanzione dellinterdizione definitiva dallesercizio dellattività. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi77
Con riferimento alla possibilità di applicare le sanzioni interdittive in via cautelare, si precisa che, come già visto precedentemente con riferimento ai singoli illeciti di cui allart. 25undecies D. Lgs. 231/01, lapplicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare è possibile solo ed esclusivamente per quelle ipotesi per le quali è prevista lapplicazione della sanzione interdittiva come sanzione principale (es. per lipotesi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D. Lgs. 152/06). ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi78
Interdizione definitiva dallesercizio dellattività di impresa ex art. 16 D. Lgs. 231/01. Il D. Lgs. 121/01 ha previsto la possibilità di applicare la gravissima sanzione dellinterdizione definitiva dallesercizio dellattività di impresa solo se lente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati: ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi79
- art. 260 D. Lgs. 152/06: attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (normali o ad alta radioattività) al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi80
- art. 8 D. Lgs. 202/07: sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE e sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi81
Confisca: Il D. Lgs. 121/11 non detta alcuna disposizione specifica in tema di confisca, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale di cui agli artt. 9 e 19 del D. Lgs. 231/01. Si ritiene pertanto sempre applicabile la confisca dei proventi del reato, anche nella forma per equivalente. ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi82