COOPERATIVE E STUDI DI SETTORE Gruppo di lavoro cooperative 28 febbraio 2012
DM 30 marzo 1999 art. 2 cause di inapplicabilità Circ. 21/05/99 n. 110/E – paragrafo Nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate 4. Nei confronti delle società cooperative costitute da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
Cooperative a mutualità prevalente artt. 2512, 2513, 2514 C.C. L. 59/92 e D.Lgs. 6/2003 La disciplina delle cooperative e della mutualità non si concilia con le disposizioni della legge fiscale che prevede lesclusività delloperatività nei confronti dei soci Mutualità prevalente come valida giustificazione ?
Risoluzione Min. 330/E del particolari situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera rilevante sui ricavi conseguiti
Circolare 29/E del in relazione a studi settore 2009
Circolare 21/E del Indirizzi operativi per i controlli 2011
DM 16 marzo 2011 di modifica del DM 11 febbraio 2008 [...] i risultati derivanti dallapplicazione degli studi di settore [...] non possono essere utilizzati per lazione di accertamento [...]....ma solo per selezionare le posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le normali metodologie....con applicazione limitata al periodo di imposta e solo per le coop a mutualità prevalente ex art C.C.
Istruzioni Studi di settore 2012 parte generale par. 2.3 esclusioni – lettera i) che riprende la precedenti cause di inapplicabilità e si precisa che - per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente confermando che lo studio di settore dellattività prevalente non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo