Il patto di stabilità interno Salvatore Bilardo

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Transcript della presentazione:

Il patto di stabilità interno Salvatore Bilardo

Dalla finanza derivata alla finanza originaria Avvio sistema regionale Federalismo a costituzione invariata Riforma titolo V della Costituzione Articolo 119 della Costituzione Legge delega in materia di federalismo fiscale I decreti legislativi attuativi

Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n Stato dell’arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 1. Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (D. lvo n. 85/2010) 2. Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (D. lvo n. 156/2010) 3. Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D. lvo n.216/2010) 4. Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42 (D.lvo n. 23/2011) 5. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (D.lvo n. 68/2011)

Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 6. Attuazione dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (D.lvo n. 88/2011) 7. Ricognizione degli interventi infrastrutturali, ai sensi dell’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.M. 26.11.2010) 8. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni (D. lvo n. 149/2011) 9. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.lvo n. 118/2011)

L’organizzazione dei lavori della copaff 6 Gruppi di lavoro: Bilanci Coordinamento finanza pubblica Entrate Perequazione Trasferimenti e perequazione infrastrutturale Fabbisogni/costi standard

Vincoli europei connessi al patto di stabilità e crescita Rapporto deficit PIL Rapporto debito PIL

CARATTERISTICHE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO Cuore del coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dell’autonomia costituzionale Conta 2.300 enti su 13.000 Pubbliche Amministrazioni Dal 2013 circa 7.000 enti Condivisione degli obiettivi tra livelli di governo

Indebitamento netto – programmatico Debito - programmatico (Dati in % del PIL) Indebitamento netto – programmatico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DPEF 2009/2011 (giugno 2008) -2,5 -2,0 -1,0 -0,1 0,0 0,1 DFP 2010 (settembre 2010) -5,3 -5,0 -3,9 -2,7 -2,2 DEF 2011 (settembre 2011) - 5,4 -4,6 -1,6 DEF 2012 (aprile 2012) -1,7 -0,5 Debito - programmatico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DPEF 2009/2011 (giugno 2008) 103,9 102,7 100,4 97,2 93,6 90,1 DFP 2010 (settembre 2010) 115,9 118,5 119,2 117,5 115,2 DEF 2011 (settembre 2011) 116,1 119,0 120,0 119,4 116,9 DEF 2012 (aprile 2012) 118,6 120,1 123,4 121,5 118,2

Il principio del pareggio nella carta costituzionale (Legge costituzionale n. 1/2012) e il Patto di stabilita’ interno Il controllo dell’indebitamento netto e del debito in Costituzione Come intendere l’equilibrio di bilancio per gli enti locali (lettera UE) Equilibrio di bilancio e saldo del patto di stabilità interno Le deroghe: fasi avverse del ciclo economico e stato di necessità Le integrazioni all’articolo 119, sesto comma: piani di ammortamento del debito e debito di comparto Declinazione dei principi con legge rinforzata L’armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica competenza esclusiva dello Stato?

OBIETTIVI MACRO PATTO 2012/2014 (DL 98/2011 e DL 138/2011) 2013 2014 Regioni 3.600 Province 700 800 Comuni 1.700 2.000

Restituzioni spazi finanziari per l’anno 2012 Robin Tax 1.800 Premialità enti virtuosi 200 Totale concorso alla Manovra 2012 4.000

Non hanno raggiunto l’obiettivo: I RISULTATI DEL PATTO 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 Non hanno raggiunto l’obiettivo: 2007 2008 2009 2010 2011 Comuni 256 su 2058 110 su 2045 216 su 2273 49 su 2285 104 su 2293 Provincie 9 su 94 2 su 94 1 su 100

I RISULTATI DEL PATTO 2010: COMUNI OBIETTIVO RISULTATO DIFFERENZA +348.067 + 1.201.768 +853.701

I RISULTATI DEL PATTO 2011: (dati provvisori) COMUNI

I RISULTATI DEL PATTO 2010: PROVINCE OBIETTIVO RISULTATO DIFFERENZA -66.002 +64.831 +130.833

I RISULTATI DEL PATTO 2011: (dati provvisori) PROVINCE

Elementi che hanno concorso a tali risultati Un sistema di monitoraggio via web sempre più sofisticato Un continuo rapporto on line con gli enti locali La collaborazione del Ministero dell’interno Il rigoroso sistema sanzionatorio Le relazioni degli organi di revisione Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti

Elementi critici per il perseguimento di tali risultati La fondatezza dei dati di consuntivo Revisori di nomina “interna” Carenze nel monitoraggio degli enti locali delle autonomie speciali con competenza in materia di finanza locale La nuova frontiera dei patti regionali “verticali” e “orizzontali”

Il saldo “eurocompatibile” Il patto territoriale integrato I mutamenti del patto alla luce delle recenti manovrE e della legge di stabilità Il saldo “eurocompatibile” Il patto territoriale integrato La distribuzione della manovra in base a parametri di virtuosità

Esigenza di semplificazione dei parametri di virtuosità rispetto del patto di stabilità autonomia finanziaria equilibrio di parte corrente rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate rinvio dell’applicazione dei restanti parametri di virtuosità (fabbisogni standard,lotta all’evasione, copertura costi dei servizi a domanda individuale, spese per il personale,dismissioni patrimonio mobiliare) agli anni 2013 e seguenti.  

Ulteriori misure nella legge di stabilità per la riduzione del debito degli enti territoriali Contrazione del limite vigente per il ricorso al debito: - art. 204 del TUEL per gli enti locali - art. 10 della legge n. 281/1970 per le regioni Obbligo di riduzione in relazione al debito procapite dal 2013

QUESTIONI APERTE Freno agli investimenti Formazione dei residui passivi Ritardo nei pagamenti alle imprese Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

Freno agli investimenti Questioni aperte Freno agli investimenti (dati in migliaia i euro) Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

Questioni aperte Formazione dei residui passivi Il fenomeno riguarda i residui in conto capitale in quanto il patto non pone vincoli ai pagamenti di parte corrente. Molti residui, però, sono “residui di stanziamento” che non costituiscono debiti verso terzi. Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

Questioni aperte Ritardo nei pagamenti alle imprese I ritardi nei pagamenti superano, mediamente, i 200 giorni La Commissione europea, nell’ambito del “Piano europeo di ripresa economica”, ha insistito sull’importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche Il fondo in questione altro non è che l’effetto dell’applicazione della norma sul patto di stabilità interno (commi 676 e 681) in cui è previsto che gli enti locali conseguano un miglioramento del saldo finanziario (se positivo deve divenire più positivo). Pertanto, al fine di rispettare l’equilibrio del bilancio di previsione (comma 684) e nel caso che non si utilizzi il “surplus” di entrata per l’estinzione anticipata dei mutui, è necessario provvedere all’iscrizione di una posta che consenta tale equilibrio e dia trasparenza sull’effetto che la normativa del patto richiede ad ogni singolo ente locale. Trattandosi di una posta non stornabile nè impegnabile a fine esercizio, tale posta andrà a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Così come indicato nella circolare n. 12/2007 (punto C.1.), è l’ente che, nella propria autonomia di bilancio, deve trovare, sulla base sia della normativa del patto e sia dell’equilibrio del bilancio di previsione, le idonee soluzioni contabili. In ogni caso, a titolo puramente esemplificativo (da valutare nell’autonomia di bilancio di codesto Ente), potrebbe essere istituito un apposito capitolo di spesa denominato “fondo patto di stabilità interno” che potrebbe trovare allocazione in bilancio nel titolo 1°, ad esempio, intervento 9° (o, in alternativa, 10°). Si aggiunga, altresì, che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 2/AUT/2007 del 27 marzo 2007 riguardante “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007”, ha fornito le seguenti indicazioni: 5.4 Nel caso di saldo obiettivo positivo, ai fini del Patto di stabilità interno, e di eccesso di entrate finali, rispetto alle spese finali, non interamente riassorbito dal rimborso di quote capitale per prestiti (Tit. III – spesa), l’eccedenza è stata destinata, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, a: € € riduzione del debito accumulato negli esercizi precedenti: €………. € € fondo di ammortamento: €……… € € fondo di svalutazione crediti: €………. € € altro (da specificare): €…………

Regioni adempienti ai patti regionali 2011 Patto Verticale Patto Orizzontale ABRUZZO X BASILICATA EMILIA ROMAGNA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA TOSCANA UMBRIA VENETO

Il patto orizzontale nazionale Compensazione di spazi finanziari coordinata dallo Stato Incentivo alla cessione degli spazi Finalizzazione dei maggiori spazi assegnati Integrazione con i patti regionali