La sorveglianza sanitaria come elemento di valutazione del rischio Drssa Oriana Rossi Livorno 18 settembre 2004.

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La sorveglianza sanitaria come elemento di valutazione del rischio Drssa Oriana Rossi Livorno 18 settembre 2004

Il ruolo ed i compiti del Medico Competente vengono definiti nei Decreti Legislativi 277/91 626/94230/95 25/02

Valutazione del rischio chimico Il titolo VII bis prevede la valutazione del Rischio e non solo della Esposizione nella parola Rischio è implicito il concetto di Danno perché è dato dalla probabilità che si verifichi un danno ovvero: Rischio = esposizione o Pericolo X Danno valutare solo il primo fattore non significa fare la valutazione del rischio !

Art. 72-quater (valutazione dei rischi) Prima fase della valutazione a) Il Datore di Lavoro procede preliminarmente alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo in azienda b) Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione CE o in assenza di questa deve essere identificato se lagente chimico utilizzato possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza c) Il datore di lavoro deve tener conto delle attività produttive svolte, al fine di identificare se vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi

Art. 72-quater (valutazione dei rischi) Seconda fase della valutazione Il datore di lavoro deve sviluppare, nei casi in cui è necessario, una dettagliata valutazione del rischio attraverso: a)misurazioni ambientali o biologiche già eseguite in precedenza o eseguite ad hoc in questa fase b)algoritmi per stime di rischio c)modelli per stime di rischio d)valutazione dei dati di sorveglianza sanitaria

I diversi momenti di intervento del Medico Competente PRIMA (al momento della valutazione preliminare del rischio) partecipazione attiva alle misure di valutazione del rischio chimico e dei suoi possibili effetti DOPO (successivamente alla valutazione) attivazione della sorveglianza sanitaria come misura specifica di prevenzione

Perché è necessario il Medico Competente nella valutazione? Senza il contributo della sorveglianza sanitaria la valutazione del rischio potrebbe non essere valida! (comma 1 lettera g e comma 7 art. 72 quater sanzionati!)

Alcuni problemi di valutazione di rischio/danno effetti di esposizioni concentrate in periodi circoscritti effetti sinergici di più sostanze contemporaneamente e nellarco dellanno (comprese miscele) variabilità delle mansioni individuali spesso poco inquadrabili valutazione delle diverse vie di assorbimento (via cutanea, via respiratoria, via alimentare) valutazione delle diverse variazioni di assorbimento in relazione a fatica fisica, iperventilazione, sudorazione etc variazioni significative in dipendenza di fattori individuali (età, sesso, razza, malattie) endogeni ed esogeni extra-professionali (ipersuscettibilità) agenti sensibilizzanti

Quali strumenti di valutazione ha a disposizione il medico? Conoscenza e analisi di tutto il ciclo tecnologico aziendale Conoscenza e analisi della mansione specifica del/i lavoratore/i Identificazione del profilo di rischio individuale e collettivo Schede informative e di sicurezza (D.M. 7/9/2002) Documentazione tecnico scientifica (dati epidemiologici, valori limite biologici)

Quali strumenti di valutazione ha a disposizione il medico? dati di misurazione ambientale (esposizione potenziale) dati di monitoraggio biologico ove presente (esposizione effettiva) dati sulla sorveglianza sanitaria precedente ove presente conoscenza delle diverse caratteristiche dei DPI specifici per ciascun agente e situazione lavorativa

La Risposta dellorganismo allesposizione ad unagente chimico Consiste in un cambiamento dello stato normale A livello molecolare, cellulare, dorgano e di organismo Locale o sistemico Reversibile o irreversibile Immediato o ritardato

Da cosa dipende la risposta? Durata dellesposizione (acuta, cronica) Quantità dellesposizione Tipo di effetto nocivo e capacità daccumulo Meccanismo delleffetto (lineare senza soglia, non lineare con soglia ecc.) Tipo di esposizione (inalatoria, cutanea, digerente) Altri rischi e condizioni predisponenti (dieta, residenza, ipersuscettibilità, malattie)

Motivi di variabilità della risposta dellorganismo a diverse dosi di tossici Variabilità (polimorfismo) genetica Esposizioni multiple Esposizioni a immunoallergeni Variabilità individuale (sesso, età, salute, suscettibilità ecc.)

Definizione di sorveglianza sanitaria La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dellesposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute sul luogo di lavoro (art.72 ter lettera f) ovvero in funzione del rischio specifico valutato per ogni singolo lavoratore

Obbligo di sorveglianza sanitaria Quando il rischio per gli agenti chimici pericolosi per la salute (classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo) non è definibile come moderatomolto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritantitossici per il ciclo riproduttivo Anche con rischio moderato quando le misure adottate ai sensi del comma 1 dellarticolo 72-quinques non siano sufficienti a ridurre ulteriormente il rischio.

Obbligo di sorveglianza sanitaria Sono esclusi gli agenti pericolosi solo per la sicurezza, quelli non ricompresi nel titolo VII(cancerogeni e mutageni cat.3) e i corrosivi. Rimane lobbligo per altri agenti chimici non classificati pericolosi per la salute (voci non abrogate ex 303 relative a ferro, polvere di zolfo e talco) ma che lo possono diventare a seconda del modo duso.

Strumenti della sorveglianza sanitaria dati della valutazione delle esposizioni profilo di rischio della mansione profilo di rischio individuale valutazione delle ipersuscettibilità conoscenza dello stato di salute o malattia protocollo sanitario con le periodicità accertamenti sanitari (appropriati e a basso rischio per il lavoratore) preventivi e periodici monitoraggio biologico

Monitoraggio biologico Misura degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti nei tessuti, nei secreti o nellaria espirata del soggetto esposto al fine della valutazione dellesposizione e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti Per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico è obbligatorio il monitoraggio biologico (sanzione di cui allarticolo 92 del Decreto Legislativo 626/94).

PARAMETRI QUANTITATIVI DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO Valore di riferimento concentrazione dellindicatore biologico che si ritrova in soggetti non professionalmente esposti (soggetti appartenenti alla popolazione generale) Valore limite di esposizione (BEI o IBE) Concentrazione dellindicatore biologico corrispondente ad una esposizione pari al TLV- TWA Evento sentinella (Livello dazione) Concentrazione dellindicatore biologico che, anche se inferiore al BEI, è ritenuta indice di unesposizione non trascurabile e potenzialmente pericolosa. Il raggiungimento di tale valore attiva una serie di operazioni quali sopralluoghi per la verifica dei sistemi di aspirazione, dellidoneità dei DPI, delle procedure di lavoro, effettuazione campionamenti ambientali ecc

SostanzaIndicatore biologicoValore LimiteEvento sentinella ACETONEAcetone - U50 mg/l ALCOOL METILICO Metanolo - U15 mg/l BENZENEAcido fenilmercapturico – U Acido t,t – muconico - U 25 µg /g creat 500 µg /g creat CADMIOCadmio – U Cadmio – E 5 µg /g creat 5 µg/ L CROMOCromo - U30 µg /g creat2 µg /g creat COCarbossiemoglobina - E3,5 % emogl. N,N, DMFNMF - E40 mg/g creat20 mg/g creat N-ESANO2, 5 esandione – U (totale)5 mg/g creat3,2 mg/g creat CICLOESANO1,2 cicloesandiolo - U200 mg/g creat100 mg/g creat Tabella BEI con alcuni eventi sentinella

SostanzaIndicatore biologicoValore LimiteEvento sentinella MERCURIOMercurio – U35 µg /g creat METILETIL CHETONE Metiletilchetone – U2 mg/L PERCLORO ETILENE Acido tricloroacetico (TCA)-U3,5 mg/L2,5 mg/L TRICLORO ETILENE Acido tricloroacetico (TCA)-U100 mg/g creat50 mg/g creat PIOMBOPiombo – E * Piombo - U 60 µg /100 ml 150 µg /g creat STIRENEAcido mandelico – U (MA- U) Acido fenilgliossilico (APG-U) 400 mg/g creat 240 mg/g creat150 mg/g creat TOLUENEAcido ippurico – U1600 mg/g creat1500 mg/g creat XILENEAcido metilippurico – U1500 mg/g creat500 mg/g creat Tabella BEI con alcuni eventi sentinella

Azioni della sorveglianza sanitaria informazione al singolo lavoratore (momento di comunicazione individuale rivolto anche a raccogliere le soggettività)informazione istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischiocartella sanitaria e di rischio

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Contiene i dati sanitari individuali Contiene i dati di esposizione professionale individuale o collettiva : analisi di monitoraggio biologico, analisi descrittiva dei livelli di esposizione, dati ambientali forniti dal datore di lavoro così da permettere un calcolo anche grossolano delle esposizioni cumulate nel tempo Deve essere custodita presso lazienda Alla cessazione del rapporto di lavoro deve essere trasmessa allISPESL e consegnata in copia al lavoratore

Conseguenze della sorveglianza sanitaria giudizio di idoneità allontanamento del lavoratore identificazione corretti DPI comunicazione (relazione) anonima collettiva dei dati sanitari e aggiornamento documento di valutazione del rischio comunicazione di superamento dei valori limite biologici

Superamento dei valori limite biologici Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro ed esegue una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

E dopo la sorveglianza sanitaria? Il datore di lavoro: a) rivede la Valutazione dei Rischi dopo la valutazione della sorveglianza sanitaria b) rivede le misure adottate anche tenendo conto del parere del Medico Competente; c) fa effettuare una visita medica straordinaria ai lavoratori che hanno avuto analoga esposizione.

Fine ?