Società mutualistiche

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Società mutualistiche

Le società mutualistiche NOZIONE: Sono quelle società (cooperative e di mutua assicurazione) che agiscono per uno scopo mutualistico, caratterizzate da un particolare tipo di organizzazione e che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli

Scopo mutualistico È l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato

Natura secondo parte delle dottrina si tratta di associazioni in senso stretto (ASCARELLI) secondo altri autori si tratta di vere e proprie società (MESSINEO, FERRI)

Società cooperative quelle che esercitano attività commerciale e non, perseguendo un fine essenzialmente mutualistico Hanno personalità giuridica e possono operare in diversi settori

Disciplina (1/2) Espresso riconoscimento costituzionale (Funzione sociale: art.45 Cost.) Sono disciplinate dal codice civile: norme specifiche (artt. 2511- 2545 c.c.) e residualmente dalle disposizioni che riguardano le S.p.A. in quanto compatibili anche da leggi speciali (D.lgs.1577/1947, L. 302/1951, 127/1971, 72/1983, 59/1992, 266/1997)

Disciplina (2/2) Leggi specifiche con riguardo all’oggetto dell’attività: Cooperative edilizie: R.D. 1165/1938 e ss., L.179/1992 Cooperative di Produzione e Lavoro: L.526/1907, L.422/1909, R.D. 278/1911 Piccole cooperative agricole: L.526/1907, L.1909/422, R.D.278/1911 Cooperative sociali: L.381/1991 Cooperative giornalistiche: L.416/1981 e L.67/1987 Cooperative femminili: L.215/1992 Cooperative di credito: D.L. 49/1948 e R.D. 1706/1937 Cooperative tra extracomunitari: L.39/1990

Scopo mutualistico Scopo ultimo non è la produzione di utili da distribuire ai soci ma perseguire lo scopo mutualistico Lo scopo mutualistico si traduce nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato Il vantaggio del socio sta nella possibilità di concludere contratti a condizioni di favore o meglio di procurarsi beni e servizi ad un prezzo minore di quello di mercato ecc. Le società cooperative possono normalmente offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci (c.d. mutualità spuria)

Variabilità del capitale Il capitale può continuamente modificarsi in relazione al variare del numero dei soci, l’aumento o diminuzione non comporta modifiche dell’atto costitutivo

Voto per teste Ogni socio ha un voto, quale che sia l’entità del capitale investito

Costituzione della cooperativa analogamente a quanto avviene per le S.p.A., la costituzione della società cooperativa si configura come una fattispecie a formazione successiva,composta di tre fasi

Stipulazione dell’atto costitutivo (1/2) Deve essere stipulato nella forma di atto pubblico Deve prevedere un numero minimo di nove soci (per alcune categorie particolari di cooperative sono previsti numeri più elevati) Deve consentire l’ingresso a nuovi soci alle condizioni determinate dallo stesso atto costitutivo (c.d. principio della porta aperta) Può subordinare l’ammissione di nuovi soci al ricorrere di specifiche qualità personali

Stipulazione dell’atto costitutivo (2/2) Deve contenere la denominazione sociale (nella quale deve esservi l’indicazione di società cooperativa e il tipo di responsabilità) Deve indicare la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio e se il capitale è ripartito in azioni il valore nominale delle stesse. Il valore di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 50.000 e superiore a lire 1 milione, salvo casi particolari Deve prevedere la percentuale massima degli utili ripartibili

Contenuto dell’atto costitutivo (1/2) Soci Denominazione Sede Oggetto sociale Capitale sociale Partecipazione sottoscritta da ogni socio Conferimento dei crediti o di beni in natura Condizioni per l’ammissione dei soci e le modalità dei conferimenti

Contenuto dell’atto costitutivo (2/2) Condizioni per l’eventuale recesso ed esclusione dei soci Ripartizione degli utili Convocazione dell’assemblea Amministratori Collegio sindacale Durata della società Spese per la costituzione della società

Controllo dell’autorità giudiziaria L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340 ha abrogato la fase del controllo giudiziario (c.d. di omologazione) sigli atti costitutivi delle società di capitali

Iscrizione della società nel Registro delle imprese Con l’approvazione della L. n. 266/1997 non è più necessaria la pubblicazione dell’atto costitutivo nel BUSC, Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative Per la nascita è necessaria la sola iscrizione nel registro delle imprese

Vigilanza e controlli Per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi controlli da parte: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale Associazioni nazionali di rappresentanza Commissioni provinciali di vigilanza

Partecipazione La misura della partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni nominative (nelle cooperative a responsabilità limitata)

Gli organi sociali Salvo poche norme peculiari, è applicabile la disciplina delle S.p.A. Gli amministratori: devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie Il collegio sindacale: non si applica alle cooperative l’obbligo di nominare i sindaci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili I probiviri: nelle cooperative spesso esiste un organo atipico, che è il collegio dei probiviri, al quale le leggi speciali o clausole statutarie attribuiscono funzioni arbitrali

Tipi di cooperativa (1/2) In ordine alla responsabilità: A responsabilità limitata: i soci rispondono solo in ragione della loro quota A responsabilità sussidiaria limitata: i soci, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria e solidale delle obbligazioni sociali, ma solo nei limiti di una somma multipla della loro quota A responsabilità illimitata: i soci, solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria solidale e illimitata delle obbligazioni sociali

Tipi di cooperativa (2/2) In ordine all’oggetto Cooperative di consumo Cooperative di produzione Cooperative di lavoro Cooperative di costruzione Cooperative di credito Cooperative di assicurazione

I soci sovventori Non partecipano agli scopi mutualistici ma perseguono un fine di lucro Sono una categoria speciale di soci (istituita per le cooperative, con la L.n.59/1992), ai quali gli statuti possono riconoscere condizioni di favore nella ripartizione degli utili La loro partecipazione nasce dall’esigenza di aumentare il capitale di rischio Svolgono un’attività di controllo sull’operato degli altri soci Possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori

Azionisti di partecipazione cooperativa La L. n.59/1992 ha previsto la possibilità per le cooperative di emettere azioni di partecipazione cooperativa Ai possessori di tali azioni spetta una ripartizione degli utili maggiorata Sono azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, ma prive del diritto di voto

Cooperative sociali (L.381/1991) Hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” Tale scopo si realizza attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Tipi di cooperative sociali Cooperative di servizi sociali, ossia cooperative di produzione e lavoro, costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente, che offrono i loro servizi al pubblico o all’ente pubblico Cooperative integrate, ossia cooperative di produzione e lavoro che hanno un’elevata percentuale di soci portatori di handicap Cooperative di solidarietà sociale, che non perseguono uno scopo occupazionale, essendo invece finalizzate ad offrire un servizio di tipo socio-sanitario non soltanto ai soci

Agevolazioni fiscali Godono di agevolazioni fiscali al momento della costituzione e del funzionamento Presupposto: iscrizione nel registro prefettizio e nello Schedario generale della Cooperazione e lo Statuto deve contenere alcune clausole:

… segue Divieto di distribuire utili superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato Divieto di distribuzione di riserve tra i soci sia durante la vita sociale sia nella fase della liquidazione della società In caso di scioglimento della società, devoluzione dell’intero patrimonio sociale, escluso solo il capitale versato e rivalutato e gli utili maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Destinazione di una parte degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge

Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (1/2) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia di società cooperative Deve essere composta esclusivamente da soci persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto La denominazione sociale, in qualunque modo sia formata, deve contenere l’indicazione “piccola società cooperativa”

Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (2/2) Qualora il potere di amministrazione è attribuito all’assemblea nel suo complesso, è obbligatoria la nomina di un presidente con funzioni di rappresentante legale della società La nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora la quota di capitale sottoscritta è superiore a 200 milioni o se comunque è prevista nell’atto costitutivo della società Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, trattasi, dunque, di società necessariamente a responsabilità limitata, non derogabile neppure contrattualmente

Responsabilità dei soci A differenza delle cooperative ordinarie, nella piccola società cooperativa la responsabilità dei soci è limitata al conferimento Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Denominazione sociale Deve contenere l’indicazione di piccola società cooperativa Ne è vietato l’uso a società che non hanno scopo mutualistico

Amministrazione L’atto costitutivo può attribuire il potere di amministrazione anche all’assemblea dei soci In tal caso è necessaria l’espressa indicazioni dell’organo che ha la rappresentanza sociale

Collegio sindacale A differenza delle cooperative ordinarie, manca l’obbligo assoluto del collegio sindacale Esso è obbligatorio per previsione statutaria e negli stessi casi fissati dall’art.2488 e ss. C.c. per le s.r.l.

Trasformazione Salvo cessare l’attività, se vengono a mancare i requisiti richiesti, la piccola società cooperativa è obbligata a trasformarsi in cooperativa ordinaria Es.: numero minimo di 9 soci, oggetto sociale conforme ai requisiti soggettivi richiesti ai soci È comunque vietata la trasformazione in una società di altro tipo (lucrativa) Alla trasformazione si applicano gli art.2498 e ss. C.c.

Cooperativa ordinaria Piccola cooperativa Caratteristiche Cooperativa ordinaria Piccola cooperativa DENOMINAZIONE Società cooperativa Piccola Società cooperativa TIPO DI SOCIETA’ A responsabilità limitata o illimitata A responsabilità limitata NUMERO DI SOCI Minimo 9 Minimo 3, massimo 8 NATURA DEL SOCIO Nessuna previsione esclusiva Solo persone fisiche ORGANO AMMINISTRATIVO Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione – Assemblea dei soci REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI Solo soci COLLEGIO SINDACALE Obbligatorio sempre Obbligatorio: -per previsione statutaria – con il superamento dei limiti art. 2488 REQUISITI DEI SINDACI Nessun requisito Iscritti nel registro dei revisori contabili TRASFORMAZIONE Solo in piccole società cooperative Solo in società cooperative FUSIONE Solo con altre cooperative ordinarie Solo con altre cooperative piccole od ordinarie Solo in società