Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) Istituzione (ovvero le regole che ne governano l’esistenza e il suo scioglimento)
Funzione delle società Favorire l’attività produttiva, attraverso la collaborazione tra più soggetti e la distribuzione del rischio tra tutti gli associati
Società e impresa La società si presenta come ente unificatore di più soggetti che esercitano collettivamente la stessa impresa
Il Contratto di società L’art.2247 c.c. definisce il contratto di società come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
Natura del contratto di società Contratto consensuale: si perfeziona con il semplice consenso Contratto non formale: le forme disposte dalla legge per alcuni tipi di società sono previste non per la validità del contratto, né a fini probatori, ma solo ai fini della pubblicazione sul Registro delle Imprese Contratto di collaborazione: lo scopo che anima i contraenti è comune a tutti
Società unipersonali Il D.Lgs. N.88/1993 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata Secondo la teoria contrattualistica la società unipersonale rappresenta “un’eccezione nel vasto programma della società di origine contrattuale” (FERRARA) Secondo la teoria anticontrattualistica il D.Lgs. N.88/1993 sancisce il declino della teoria contrattualistica, avendo incrinato il principio secondo il quale la società non può avere origine da un atto unilaterale
Requisiti del contratto costitutivo Il contratto di società è valido a condizione che contenga i requisiti: Necessari stabiliti dalla legge per tutti i contratti in genere: Accordo espresso (dei soci fondatori) Causa Oggetto Forma Specifici che caratterizzano la società e senza i quali il contratto non può essere qualificato come societario
Soci fondatori L’art.2247 c.c. implicitamente afferma che socio è colui che apporta beni (o servizi) per esercitare in comune con altri una attività economica al fine di partecipare agli utili prodotti In tutti i casi, per diventare soci fondatori è necessario prestare il consenso ad associarsi. Questo deve essere prestato consapevolmente, validamente e legittimamente in forme diverse (verbalmente, per iscritto o anche attraverso un comportamento c.d. concludente: art.1650 c.c.. Per le società di capitali attraverso le deliberazioni)
Capacità di essere soci Soci possono essere: Persone fisiche Enti collettivi, quali le società di persone e di capitali
Capacità delle persone fisiche In via generale le persone fisiche possono essere soci fondatori, senza distinzione di sesso, razza, religione Cittadini di Stato membro della Comunità europea Cittadini di Stati extra-Comunità europea, ai quali si applica il principio di reciprocità Coniugi a prescindere dal loro regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni), possono divenire soci di una società
Regime fiscale Il regime fiscale di tassazione che grava sulle persone fisiche, quando costituiscono una società, riguarda essenzialmente i conferimenti e la loro natura Per quanto concerne gli utili derivanti dall’attività esercitata dalla società, la tassazione dipende innanzitutto dalla scelta iniziale di costituire una società di persone o di capitali
Divieti Non possono partecipare alla costituzione di società personali commerciali: I dipendenti pubblici Per un certo periodo i falliti Gli incapaci d’agire (eccezione per il minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale)
Causa La causa è la ragione pratica del contratto costitutivo, cioè l’interesse che il contratto è diretto a soddisfare La costituzione della società rappresenta la ragione per la quale il contratto è stato concluso La causa non va confusa con i motivi che sono giuridicamente irrilevanti È nullo il contratto sociale qualora sia esclusivamente concluso per motivi illeciti comuni a tutti i soci fondatori Se la causa è illecita il contratto sociale è nullo (il contratto è illecito se in frode alla legge, cioè diretto a eludere l’applicazione di una norma imperativa)
Oggetto Riguarda il contenuto complessivo degli accordi dei soci fondatori (art.1346.c.c.), vale a dire: la forma societaria la natura e la quantità dei conferimenti l’amministrazione e la rappresentanza la fase della liquidazione L’oggetto deve essere Possibile Lecito Determinato o determinabile
Forma: principio della libertà di forma La forma costituisce il mezzo attraverso il quale il contratto viene manifestato e quindi concluso Essa può essere verbale o scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata e non) o addirittura per fatti concludenti
La forma nelle società di persone Per le società personali in via generale il contratto è valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta) Tuttavia altre ragioni impongono la forma scritta: Per la società semplice, la natura del bene conferito (Es: se viene conferita la proprietà è obbligatoria la forma scritta) Per la società in nome collettivo, l’esigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.) Per la società in accomandita semplice, oltre all’iscrizione, l’esigenza che l’atto costitutivo contenga l’indicazione dei soci accomandanti e accomandatari (art.2316 c.c.)
La forma verbale In concreto solo la società semplice e la società di fatto consentono la forma verbale o, addirittura, di essere costituite in base al comportamento concludente dei soci Es: è costituita una società di fatto tra Tizio e Caio, se concretamente esercitano in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
La forma nelle società di capitali A differenza delle società personali, per le società di capitali la legge richiede espressamente l’atto pubblico a pena di nullità (per garantire che non siano costituite e non operino in regime di responsabilità limitata società prive delle condizioni richieste dalla legge)
Elementi essenziali della società Conferimento di beni e servizi Esercizio in comune dell’attività economica Scopo di dividere gli utili
Conferimento di beni o servizi Nozione: Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società Tipi: Conferimento di beni in proprietà Conferimento di beni in godimento Conferimento di crediti Conferimento di propria opera Effetti: Costituzione del patrimonio sociale Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società Acquisto dello status di socio
Attività sociale L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società persegue l’oggetto sociale Inoltre l’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa della società Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la società si propone di esercitare, per esempio costruzione e vendita di immobili, prestazioni di servizio ecc. L’oggetto sociale va indicato nell’atto costitutivo e deve riguardare un’attività economica commerciale o anche non commerciale (agricola; obbligatoriamente non commerciale per la società semplice)
Esercizio in comune dell’attività economica Secondo la dottrina dominante deve intendersi come potere di gestione comune; la gestione è comune quando si può ricondurre alla volontà di tutti i soci e più persone assumono il rischio dell’impresa (pertanto non è società l’associazione in partecipazione) Attività economica: Oltre ad essere gestita in comune, l’attività deve essere economica, vale a dire rivolta a uno scopo produttivo e a creare un fine di lucro. È l’attività produttiva di nuova ricchezza (Non sono società le associazioni culturali, ricreative ecc.)
Scopo di dividere gli utili Scopo dell’attività sociale è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utile è qualsiasi incremento patrimoniale o risparmio di spesa che si può produrre direttamente nel patrimonio del socio, anche senza passare attraverso il patrimonio sociale (come avviene nelle cooperative)
Tipi di società Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società cooperativa a responsabilità limitata Società cooperativa a responsabilità illimitata Società di mutua assicurazione Scopo di lucro Scopo mutualistico
La scelta della società La scelta del tipo di società, secondo i diversi tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte salve alcune limitazioni: Divieto di ricorrere alla società semplice per l’esercizio di un’attività commerciale Scelta obbligata per determinati tipi di società in ragione di particolari attività (Es: S.p.A per le imprese che esercitano il credito e per le assicurazioni)
Società e associazione in partecipazione L’associazione in partecipazione realizza una collaborazione tra due o più soggetti non legati da altri vincoli contrattuali A differenza della società l’associazione è priva: Di un fondo comune (l’associante resta unico proprietario dei propri beni, mentre l’apporto dell’associato comporta il trasferimento del bene nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso diviene debitore dell’associato) Della gestione in comune di un’attività. Infatti è solo l’associante, persona fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere all’associato (persona fisica o società) la quota di utili spettante
L’associazione in partecipazione: natura L’associazione in partecipazione è considerata come un contratto di scambio, consensuale, oneroso e bilaterale (escluso quindi dalla tipologia contrattuale societaria strictu sensu, anche dal genere dei contratti di natura associativa)
Autonomia patrimoniale e personalità giuridica SOCIETA’ di PERSONE Il legislatore ha riconosciuto alle società di persone una autonomia patrimoniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente insensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa SOCIETA’ di CAPITALI Sono dotate di una perfetta autonomia patrimoniale; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa