LEGISLAZIONE D’IMPRESA

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LEGISLAZIONE D’IMPRESA AZIENDA

NATURA GIURIDICA Concezione organica o unitaria: azienda autonomo e unitario oggetto di diritto, si identifica con figure caratteristiche del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immateriale) Concezione atomistica: l’azienda è priva di un’autonoma identità, oggetto di diritto sono i singoli beni che la costituiscono

Azienda (art.2555 c.c.) Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.)

Nozione La nozione giuridica di azienda presuppone quella di impresa, della quale costituisce lo strumento Se non vi è impresa, non vi è azienda in senso tecnico; l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo La legge pone l’azienda nell’ambito delle combinazioni di cose, considera cioè l’azienda un aggregato di beni, i quali conservano la loro individualità, ma che, sotto certi aspetti, subiscono una unificazione in conseguenza della unitarietà della loro destinazione economica

Differenza tra impresa e azienda I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: L’AZIENDA è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; L’IMPRESA è l’attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati

Rapporto di strumentalità Tra azienda e impresa esiste un rapporto strumentale in quanto la prima è il mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall’esercizio di un’attività d’impresa

Elementi costitutivi Sono elementi costitutivi dell’azienda i beni che la compongono: Beni materiali (merci, macchinari, locali, ecc.) Beni immateriali (brevetti, marchi, ecc.) L’azienda può essere composta da beni: mobili e immobili Non omogenei Non necessariamente appartenenti all’imprenditore

I beni singoli nel complesso aziendale Una distinzione usuale nell’ambito di complesso aziendale, dal fondamento più economico che giuridico, è quella tra: Capitale fisso Capitale circolante

Capitale fisso Complesso di beni che, avendo carattere strumentale rispetto al processo produttivo, trovano una destinazione duratura nel complesso aziendale, e che appunto costituiscono il capitale fisso: Impianti Arredamenti Macchinari brevetti

Capitale circolante Complesso dei beni che si consumano nel processo produttivo o nelle singole operazioni commerciali, e sono destinati a rinnovarsi continuamente, costituendo il capitale circolante dell’azienda: Merci Materie prime o semilavorate Prodotti finiti

Nesso di interdipendenza Essenziale per la configurazione dell’entità “azienda” è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni aziendali, in modo da rendere tale entità atta a perseguire un fine produttivo: destinazione funzionale unitaria Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità

Destinazione funzionale unitaria L’azienda si presenta come una entità una e plurima L’unità della funzione economica determina una unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa funzione realizzano L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale

Riflessi giuridici dell’unità aziendale L’unità funzionale del complesso aziendale ha una rilevanza giuridica sotto diversi aspetti: Frutti Miglioramenti, danni e usufrutto Divisione ereditaria

Frutti dell’azienda Il complesso aziendale ha una sua produttività: il prodotto dell’azienda non è il prodotto dei singoli beni di cui risulta, ma è il prodotto del complesso aziendale e cioè il risultato della destinazione funzionale della pluralità dei beni collegati

Miglioramenti, danni e usufrutto Miglioramenti e danni possono sussistere anche quando i singoli elementi siano rimasti gli stessi: Il mancato esercizio dell’azienda costituisce danno talmente grave da costituire addirittura causa di decadenza dell’usufrutto, appunto perché, pur non toccando i beni singoli, tocca la complessità del complesso aziendale

Divisione ereditaria L’indivisibilità dell’azienda è affermata espressamente in sede di divisione ereditaria (art.722 c.c.)

Indivisibilità del complesso aziendale I beni non possono essere sottratti, se non per volontà dell’imprenditore, alla loro destinazione funzionale. Il complesso aziendale si presenta non solo come tutto unico, ma addirittura come un tutto indivisibile.

Caratteri dell’azienda Organizzazione Avviamento Clientela

Organizzazione è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l’azienda in modo da renderla idoneo strumento per il perseguimento del fine produttivo

Avviamento Il carattere di complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo comporta che l’organizzazione faccia acquisire agli stessi beni un valore superiore rispetto a quello individuale. Tale maggior valore prende il nome di AVVIAMENTO

Avviamento: definizione È il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità. È la capacità dell’azienda di produrre profitti. Non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento funzionale dei singoli beni

Fondamento Duplice fondamento: Soggettivo, in quanto è inerente alla capacità dell’imprenditore; Oggettivo, in quanto è inerente agli elementi dell’azienda e al luogo di svolgimento dell’attività

Tutela Duplice tutela: Diretta – a favore dell’imprenditore locatario nei confronti del locatore dell’immobile destinato all’impresa (L. 392/1978 sull’equo canone) Indiretta (repressione della concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi etc.)

Clientela Coloro ai quali sono destinati i beni e i servizi prodotti dall’imprenditore. Flusso costante della domanda dei beni e servizi che fanno capo all’azienda È espressione e indice di misura dell’avviamento È un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa dal quale dipende il profitto che l’imprenditore ricava dalla sua attività

Differenza tra clientela e avviamento L’avviamento sta ad indicare la potenzialità economica dell’azienda (cioè l’attitudine obiettiva a conseguire il fine che le è proprio) La clientela si riferisce al complesso dei clienti attirati ed è lo scopo e l’espressione dell’avviamento, ovvero un indice di questo

Trasferimento dell’azienda L’imprenditore nella veste di titolare dell’azienda può trasferire a terzi: Singoli beni dell’azienda L’azienda nel suo complesso Quest’ultimo tipo di trasferimento può aversi per atto tra vivi in forme diverse: Secondo regole particolari Vendita (art.2558 c.c.) Usufrutto (art.2561 c.c.) Affitto (art.2562 c.c.) Secondo regole generali Donazione Permuta Conferimento in società

Generalità Si ha trasferimento d’azienda solo allorquando il complesso dei beni trasferiti è, di per sé solo, idoneo ad un esercizio di impresa; ciò non toglie che l’imprenditore possa cedere i singoli beni di cui si compone l’azienda, ma in tal caso non troverà applicazione la disciplina di cui agli artt. 2556 e ss. c.c. Si ha disposizione dell’azienda ogni volta che nel complesso dei beni aziendali si dispone per la continuazione dell’attività imprenditrice da parte di altro soggetto

Posizione del cessionario Il cessionario acquista l’azienda a titolo derivativo, ma non così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario Per effetto della disposizione di azienda non si ha successione nell’impresa, ma si ha cessazione dell’attività imprenditrice da parte di un soggetto e inizio di tale attività da parte di altro soggetto in conseguenza della dismissione e rispettivamente dell’acquisto del complesso aziendale, e cioè del mezzo attraverso il quale l’attività imprenditrice si esercita Vi è successione nell’impresa, invece, nelle ipotesi di usufrutto e di affitto, in quanto l’usufruttuario deve gestire l’azienda salvaguardandone la destinazione

Tipi di trasferimento Inter vivos Trasferimento della proprietà: vendita (art. 2558 c.c.), donazione, permuta o conferimento in società Costituzione di un diritto reale o personale di godimento: usufrutto (2560 c.c.) affitto (2562 c.c.) Mortis causa

Forma (art.2556 c.c.) “Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto, o dei singoli beni che compongono l’azienda” (art. 2556 c.c.)

Principi sulla forma Necessità della forma scritta solo ai fini della prova (ad probationem) Osservanza delle regole stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (necessità della forma scritta ad substantiam, se traatasi di immobili ecc.) o per la particolare natura del contratto (necessità dell’atto pubblico con testimoni in caso di “donazione”)

Segue Tali contratti, se redatti con atto pubblico, o con scrittura privata autenticata, dovranno essere iscritti nel Registro delle imprese (art. 2556 comma II c.c.), come modificato dalla L. 310/1993) Ciò comporta l’impossibilità di iscrivere quei contratti stipulati con forme diverse da quelle suindicate, e la inopponibilità ai terzi dell’avveduto trasferimento. Da tali principi si deduce che, in realtà, l’azienda non ha particolari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono

Effetti del trasferimento Divieto di concorrenza Successione nei contratti Crediti relativi all’azienda ceduta Debiti relativi all’azienda ceduta

Divieto di concorrenza Il trasferimento dell’azienda comporta per l’alienante l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa, che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 comma I c.c.). Tale obbligo può tuttavia essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei cinque anni (art. 2557 comma II c.c.)

Successione nei contratti In seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558 comma I c.c.).

Principi dell’art. 2558 c.c. L’art. 2558 c.c. fisa due principi: La successione del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta come effetto naturale della cessione stessa (salvo patto contrario) L’esclusione da tale successione dei contratti a carattere personale

Generalità Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto; quest’ultimo potrà però recedere dal contratto in presenza di una giusta causa. La successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in specifiche norme, quali: art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro; art. 2610 c.c. per il contratto di consorzio; art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore; art.36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione.

Consenso del contraente ceduto A differenza di quanto avviene nella cessione del contratto (art.1460 c.c.), nel caso di trasferimento d’azienda non è prevista la necessità del consenso del contraente ceduto. Il contraente ceduto ha solo la facoltà, in presenza di una giusta causa, di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia dell’avvenuto trasferimento

Esclusione con patto espresso Il cessionario può succedere in qualunque contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Le parti possono escludere con patto espresso detta successione anche se tale possibilità non sussiste per i contratti attinenti all’organizzazione aziendale in quanto strettamente collegati all’esercizio dell’impresa

Esclusione dei contratti intuitu personae La ratio di tale esclusione deve ricercarsi nel fatto che l’accordo contrattuale è fondato esclusivamente sulla fiducia tra le parti Il trasferimento di tali contratti seguirà pertanto la disciplina ordinaria della cessione del contratto, che si perfeziona con il consenso del contraente ceduto

Crediti relativi all’azienda ceduta È previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori con la notifica, o con l’accettazione da parte di questi, oppure con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda (art. 2559 c.c.)

Segue L’art. 2559 c.c. dispone che il trasferimento dei crediti aziendali è opponibile ai terzi anche in mancanza di notifica o accettazione, del debitore ceduto dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese Il debitore è liberato se paga in buona fede all’alienante. Quanto alla sorte dei crediti nel rapporto tra alienante e acquirente, per alcuni il trasferimento è automatico salvo patto contrario, per altri invece occorre sempre un’espressa pattuizione ad hoc

Debiti relativi all’azienda ceduta L’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido per il loro pagamento (art. 2560 c.c.) Nel rapporto interno è discusso se i debiti passino a carico dell’acquirente automaticamente oppure occorra una apposita pattuizione

Usufrutto e affitto d’azienda La disciplina prevista per entrambi gli istituti riconduce l’azienda ad una concezione unitaria della stessa (art. 2561, 2562 c.c.).

Obblighi dell’usufruttuario e dell’affittuario Esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; Gestirla senza modificarne la destinazione; Ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti deteriorati dall’uso.