LA CAMBIALE: R.D. 14/12/1993, n. 1669.

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LA CAMBIALE: R.D. 14/12/1993, n
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LA CAMBIALE: R.D. 14/12/1993, n. 1669

La cambiale: nozione È un titolo di credito all’ordine, formale e astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indica Alla nozione di cambiale sono riconducibili 2 figure particolari: La tratta o cambiale in senso stretto Il vaglia cambiario o pagherò cambiario

La tratta o cambiale in senso stretto Consiste nell’ordine incondizionato che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro: Il rapporto traente-prenditore è detto rapporto di valuta Il rapporto traente-trattario è detto rapporto di provvista

La tratta o cambiale in senso stretto: esempio Campobasso, 19/04/2001 L.100.000 Pagate per questa cambiale, il 20/10/2001, lire centomila alla sig.ra Caia (prenditore) Sempronia (traente) alla sig.ra Calpurnia (trattario)

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario consiste nella promessa incondizionata fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario: esempio Campobasso, 20/04/2001 L.100.000 Pagherò, il primo febbraio 1990, per questa mia cambiale L.100.000 alla sig.ra Caia (prenditore) Sempronia (emittente)

Caratteristiche La cambiale: È titolo all’ordine È titolo formale È titolo astratto In esso possono confluire più obbligazioni aventi il medesimo oggetto, tutte autonome e valide, indipendentemente dalla validità delle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà (art.1292 c.c.) È titolo esecutivo (purché bollato è assistito da un particolare rigore processuale)

Requisiti (artt. 1 e 100 L.C.) Requisiti essenziali: ove manchino, il titolo non varrà più come cambiale, ma come mera attestazione di credito Requisiti accidentali: ove manchi uno di questi operano anche criteri suppletivi di legge

Requisiti essenziali Denominazione di cambiale Ordine incondizionato (per la tratta) o promessa incondizionata (per il vaglia cambiario) di pagare una determinata somma Nome del trattario (requisito esclusivo della tratta) Nome del singolo prenditore Data e luogo di emissione Sottoscrizione del traente (nella tratta) o dell’emittente (nel vaglia cambiario)

Requisiti accidentali Luogo di pagamento Scadenza

Luogo di pagamento Se manca nella cambiale tratta varrà il luogo indicato accanto al nome del trattario (art.2 L.C.) Ove manchi nel vaglia cambiario, varrà il luogo indicato accanto al nome dell’emittente (art.101 L.C.)

Scadenza Può essere indicata, in tal caso la cambiale si intende pagabile a vista Se indicata, deve rientrare a pena di nullità, in una delle forme consentite dalla legge (art.38 L.C.) A giorno fisso A certo tempo vista A certo tempo data A vista

Le cambiali incomplete o in bianco La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali viene definita: Incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo suo successivo riempimento In bianco: quando sussiste un contratto di riempimento successivo; qualora tale contratto non venga rispettato il debitore cambiario potrà eccepire al prenditore (o al terzo portatore che abbia acquistato la cambiale i mala fede o con colpa grave) l’abusivo riempimento

Obbligazioni cambiarie: categorie di obbligati Obbligati principali: Emittente nel pagherò Trattario nella tratta Obbligati in via di regresso: Traente Giranti

Autonomia delle obbligazioni cambiarie Ciascuna obbligazione è autonoma rispetto alle altre, pertanto l’invalidità di una non avrà alcuna influenza sulle altre, che rimarranno comunque valide (art. 7 L.C.)

Accettazione della tratta Nozione: l’accettazione è la dichiarazione del trattario di obbligarsi cambiariamente Modalità: l’accettazione deve essere scritta sulla cambiale, è espressa con le parole “accettato”, “visto”, o altre equivalenti, ed è sottoscritta dal trattario Disciplina: fin quando il trattario non ha accettato egli non è un obbligato cambiario, solo ad accettazione avvenuta entra nel rapporto cambiario quale obbligato principale

Girata Nozione: è un negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento Funzione: funzione essenziale è quella di trasferimento del titolo cambiario e del relativo credito Funzione non essenziale è quella di garanzia: girando la cambiale il girante diviene obbligato cambiario Caratteri (art.16 L.C.): La girata non può essere condizionata: la condizione si ha per non apposta La girata parziale è nulla

Tipologie di girata Piena: con formula completa, per es. “per me pagate al Sig. X” Per procura o per incasso: qualora venga apposta la clausola “per procura” il giratario assume la figura di mandatario del girante In garanzia: se è apposta la clausola “in garanzia” il giratario assume la posizione di un creditore pignoratizio

La girata in bianco Laddove non è indicato il nome del giratario, questi potrà: Riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona Girare di nuovo la cambiale in bianco o a persona determinata Trasmettere la cambiale ad un terzo senza riempire la girata in bianco o senza girarla

Avallo Nozione: è una dichiarazione con la quale taluno garantisce cambiariamente il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari

Caratteristiche dell’avallo (1/2) L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato L’avallante è obbligato in solido con l’avallato L’avallo è indipendente dall’obbligazione cambiaria per cui è dato (ciò lo differisce dalla fideiussione) L’avallante non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l’avallato

Caratteristiche dell’avallo (2/2) L’avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell’avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo L’avallante (poiché assume la medesima obbligazione dell’avallato) non può assoggettare il proprio obbligo a condizioni È ammesso, però, l’avallo parziale, dato cioè per una sola parte della somma cambiaria

Forme di garanzia extracambiaria Il credito cambiario, oltre che dall’avallo (tipica garanzia cambiaria), può essere assistito da garanzie extracambiarie: Cambiale ipotecaria Cambiale agraria Cambiale tratta con cessione della provvista

Le azioni cambiarie Nei confronti degli obbligati in via diretta: l’azione non è subordinata a formalità o termini di decadenza Nei confronti degli obbligati di regresso: Alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento e l’accettazione, e che sia stato levato protesto Prima della scadenza

Protesto Il protesto è un processo verbale redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale giudiziario nel quale viene constatata l’avvenuta presentazione della cambiale e il conseguente rifiuto di accettare o pagare Se nella cambiale è apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto”, il protesto non è necessario

Le azioni prima della scadenza Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte anche qui è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento o per l’accettazione, e che sia stato levato protesto In caso di fallimento del trattario In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, è sufficiente che il portatore esibisca la sentenza dichiarativa di fallimento

Le azioni extracambiarie Azione derivante dal rapporto fondamentale: Questa azione permane nonostante l’emissione o trasmissione della cambiale È legata al rapporto fondamentale sottostante L’esercizio è subordinato al protesto, cioè al mancato buon fine della cambiale Esiste a carico del portatore l’onere di restituire la cambiale e di depositarla in cancelleria, onde evitare rischi di duplicazione del pagamento

Azione di arricchimento Quando il danneggiato non può esperire né l’azione cambiaria, né altra azione causale, (carattere residuale) può essere esercitata l’azione di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.), la quale impedisce che il portatore resti danneggiato dalle decadenze e prescrizioni cambiarie

La cambiale finanziaria Nozione: è un titolo di credito all’ordine, emesso in serie ed avente una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione Funzione: Raccogliere denaro dai risparmiatori per investirlo nell’attività dell’emittente Caratteri: Titolo emesso in serie Titolo causale Rapporto fondamentale è quello di mutuo Deve contenere la denominazione cambiale finanziaria