Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte prima Lezione 5 Scienza delle finanze – CLEA a.a. 2007-2008.

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Transcript della presentazione:

Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte prima Lezione 5 Scienza delle finanze – CLEA a.a

2 Tassazione e tipologie di imprese (1) 1.Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (1974) Il reddito delle imprese individuali è attributo allimprenditore; Il reddito delle società di persone viene imputato pro-quota in capo ai soci e incluso nellimponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione Non si pone problema di doppia imposizione Aliquote Irpef

3 Tassazione e tipologie di imprese (2) 2.Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; Irpeg: dal 1974) Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) e del 27,5% dal 2008 Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci: Dividendi Plusvalenze (differenza fra dividendi e plusvalenze!)

4 Integrazione fra imposte personali e societarie Occorre distinguere fra partecipazioni qualificate e non: Qualificate: 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e 5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di voto o 25% del capitale se non quotata Tassazione dei dividendi in capo a un socio persona fisica: Dal 1978 al 2004: credito di imposta ai dividendi (opzionale al 12,5% per partecipazioni non qualificate). La misura del credito variava al variare dellaliquota, in modo da rendere il credito totale. Dal 2004: esenzione parziale, o cedolare (12,5%) se non qualificate. Non elimina la doppia imposizione Tassazione delle plusvalenze azionarie: Fino al 1990 sostanzialmente esenti Solo dal 1998 tassazione uniforme e generalizzata Problema della tassazione alla realizzazione o alla maturazione

5 Credito di imposta ai dividendi Credito totale (opzionale per partecipazioni non qualificate) completa eliminazione della doppia imposizione tassazione dei dividendi solo con Irpef limposta societaria funge da acconto Sistema abolito in Italia (2004) e anche in altri paesi europei, perché incompatibile con i principi del Trattato dellUE, se limitato ai residenti e ai dividendi di fonte interna Sentenze della ECJ Soluzioni diverse nei vari paesi, ma nessuno ha esteso il credito

6 Tassazione dei soci (da 2004) Situazione dal 2004: Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze azionarie in capo a un socio persona fisica: Partecipazioni qualificate: inclusione del 49,72% dei dividendi nellimponibile Irpef. La % è stata aumentata dal 40% al 49,72% a seguito della riduzione dellaliquota Ires dal 33% al 27,5% Partecipazioni non qualificate: 12,5% Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione

7 Confronto Impresa individuale o società di persone (indipendentemente dalla distribuzione degli utili): Irpef con aliquote da 23% a 43% Società di capitali Tassazione dei dividendi: Partecipazioni qualificate: 0,275+t irpef*0,4972*(1-0,275), ossia dal 35,8% al 43% a seconda t Irpef. Percentuale inclusione calcolata in modo da far sì che tassazione complessiva per socio con reddito ultimo scaglione sia = 43% (aliquota Irpef ultimo scaglione) Partecipazioni non qualificate: 0,275+0,125*(1- 0,275)=36,56% Tassazione degli utili trattenuti: 27,5% più tassazione delle plusvalenze (12,5% o parziale inclusione in Irpef) alla realizzazione

8 Società di capitali e società di persone Perché diverso trattamento? Giustificazione imposta sulle società di capitali (presupposto imposta) Autonoma capacità contributiva? (sistema classico) Acconto imposta personale? Imposta sul beneficio (alla fonte)? Effetto dellimposta su scelta forma giuridica- organizzativa Eccezioni a 1 e 2

9 Regimi opzionali Le Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di Coop a responsabilità limitata) e rientranti nellambito di applicazione degli studi di settore possono optare per il regime di trasparenza (quello delle società di persone) (da 2004) Le società di persone o ditte individuali possono optare per la tassazione proporzionale Ires sugli utili trattenuti. (con LF 2008). Nel caso di successiva distribuzione: Irpef + credito

10 Base imponibile Base imponibile: la base di partenza è in entrambi i casi (soggetti Ires e soggetti Irpef che esercitano attività di impresa) lutile civilistico, a cui vengono apportate variazioni in aumento e diminuzione che riflettono le diverse finalità della norma civilistica e di quelle fiscali Le principali differenze fra le due tipologie di soggetti (Ires e Irpef) riguardano (dal 2004) il trattamento di dividendi e plusvalenze e (dal 2008) anche degli interessi Criterio di competenza

11 Componenti positive e negative dellimponibile Componenti positiveComponenti negative Ricavi: Cessioni di beni e prestazioni di servizi…(p.84) Costi di esercizio Variazioni delle rimanenze: Fifo, Lifo, costo medio… (ma in prospettiva IAS/IFSR: Lifo non più consentito) Ammortamenti Costo storico; Metodo lineare; Tabella ministeriale (in corso di revisione); primo anno coefficiente ridotto della metà Con LF 2008 abolizione ammortamento anticipato e accelerato

12 Componenti positive e negative dellimponibile Componenti positiveComponenti negative Plusvalenze patrimoniali relative ai beni dellimpresa: rateizzabili in cinque anni se detenuti da almeno tre anni Plusvalenze da cessioni di partecipazioni (se valgono certe condizioni): incluse per il 40% sino allesercizio in corso al 31 dicembre 2007 e 49,72 % successivamente (a seguito riduzione aliquota Ires da 33% a 27,5%) se soggetti Irpef; esenti per il 95% se soggetti Ires (PEX) Minusvalenze Criterio: simmetria di trattamento Sopravvenienze attiveSopravvenienze passive

13 Componenti positive e negative dellimponibile Componenti positiveComponenti negative Dividendi e utili: inclusi per il 40% sino allesercizio in corso al 31 dicembre 2007 e 49,72% successivamente (a seguito riduzione aliquota Ires da 33% a 27,5%) se soggetti Irpef; esclusi per il 95% se soggetti Ires (PEX) Interessi attiviInteressi passivi : Soggetti Irpef (che esercitano attività di impresa): R/(R+D) Soggetti Ires: indeducibilità generalizzata, ma limitata

14 Participation exemption (PEX) (1) Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate. Da 2004 (Ires) Abolizione del credito di imposta sui dividendi infrasocietari (metodo per eliminare doppia imposizione) Esclusione del 95% dei dividendi (altro modo, non del tutto equivalente, di eliminare la doppia imposizione) Esenzione al 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni se: la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie è stata detenuta per almeno un anno la partecipata esercita una effettiva attività commerciale la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata. Indeducibilità delle corrispondenti minusvalenze

15 Participation exemption (PEX) (2) Motivazioni: Abolizione credito ai dividendi tendenza internazionale Esenzione plusvalenze giustificata per similitudine con esenzione dividendi, come modo per evitare doppia tassazione Evoluzione altri paesi UE Evitare delocalizzazione holding

16 Participation exemption (PEX) (3) Problemi: Esenzione plusvalenze più discutibile, rispetto a esenzione dividendi come modo per evitare la doppia tassazione: non tutte le plusvalenze derivano da utili già tassati o che saranno assoggettati a tassazione Diverso trattamento partecipazioni iscritte o meno nelle immobilizzazioni finanziarie Modifiche finanziaria 2006: progressiva limitazione nella quota di plusvalenze esenti, mentre le corrispondenti minusvalenze continuavano a restare indeducibili. Ingiustificabili asimmetrie. Problemi risolti con finanziaria 2008 (esenzione al 95%).

17 Interessi passivi: società di capitali (LF 2008) Abolizione Pro-rata patrimoniale Pro-rata reddituale Thin capitalisation (introdotta nel 2004…) Unica indeducibilità se interessi passivi, al netto di quelli attivi, superano il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (al lordo di ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi e oneri e al lordo dei canoni di leasing dei beni strumentali) Riconoscimento allinterno del gruppo (per evitare di penalizzare le holding) Possibilità di riporto in avanti illimitato Dal 2010 la soglia di ROL non utilizzata può essere aggiunta a quella degli anni successivi Solo soggetti Ires (meglio soglia come in Germania?)

18 Regime delle perdite Soggetti Ires: La perdita realizzata in un certo periodo dimposta, può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto (art.84). Non è previsto il carry back. Per le nuove imprese le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (v. modifiche d.l. 223/06, legge 248/06). Soggetti Irpef: Per quanto riguarda le società di persone, secondo lart. 8 Tuir, la perdita realizzata dalla società è imputata ai soci per trasparenza ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e da questi ultimi utilizzata in diminuzione del reddito.

19 Regime delle perdite Soggetti Irpef: società in contabilità ordinaria: è concesso lutilizzo della perdita esclusivamente in diminuzione di redditi aventi la stessa natura con i medesimi termini previsti per le società di capitali (carry forward: cinque anni) società in contabilità semplificata: come per lavoratori autonomi è prevista la deduzione dal reddito complessivo ma senza riporto.

20 Consolidato fiscale (1) Consolidato fiscale: possibilità di compensare utili e perdite del gruppo (2004) Prima non era previsto, ma vi erano altri istituti (credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione Regime previsto è più diretto e trasparente. Vi sono due regimi: Consolidato relativo a società ed enti residenti Consolidato relativo a società ed enti non residenti La coesistenza di due regimi e soprattutto di una differenza in ambito UE non sembra compatibile con le norme comunitarie.

21 Consolidato fiscale (2) Consolidato relativo a società ed enti residenti: Lopzione può essere esercitata se la partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% del capitale sociale e dellutile di bilancio della controllata Consolidato relativo a società ed enti non residenti: Consolidamento pro-quota All in all out

22 Regimi semplificati Regime dei contribuenti minimi (lavoratori autonomi e imprese, soggetti Irpef), 2008: Imposta sostitutiva (anche dellIrap) del 20%, se … ricavi e compensi non superiori a 30mila euro e altre condizioni: Non hanno effettuato esportazioni Non hanno spese per dipendenti Non hanno effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali superiori a 15mila euro ….

23 Riferimenti bibliografici P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nelleconomia italiana, Bologna Il Mulino, ed Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dellEconomia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, Audizioni e relazione finale Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna Rapporto Finanza Pubblica 2008, Il Mulino, Bologna, in corso di pubblicazione