Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda Lezione 4 Scienza delle finanze – CLEP a.a. 2008-2009.

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Tassazione del reddito di impresa e delle società – parte seconda Lezione 4 Scienza delle finanze – CLEP a.a

2 Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali

3 Principali riforme Riforma : Abolizione Ilor, patrimoniale, contributi sanitari, altre imposte minori (Iciap, tassa concessione partita Iva etc.) Introduzione dellIrap Introduzione di un sistema di tassazione duale: Dual Income Tax (Dit) Riforma Abolizione della Dit Introduzione dellIres Participation exemption Consolidato fiscale (Thin capitalisation) Legge finanziaria 2008 Riduzione aliquote Ires e Irap Ampliamento base imponibile Legge finanziaria 2009 Robin tax

4 Irap: Imposta regionale sulle attività produttive

5 Irap (1998) Imposta molto innovativa sia nel presupposto che nella definizione della base imponibile Platea molto ampia di contribuenti Base imponibile molto ampia Preleva molto gettito con t relativamente bassa Presupposto dellimposta è lesercizio abituale di unattività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi: imprenditori individuali, società enti commerciali e non commerciali, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). NON SOLO IMPRESE E SOCIETA!!! Platea di contribuenti molto più ampia! Sono esclusi i contribuenti minimi Contenzioso con lavoratori autonomi senza stabile organizzazione

6 Irap (1998) Base imponibile: valore aggiunto tipo reddito-netto. Per unimpresa in contabilità ordinaria: differenza fra il valore della produzione e una serie di costi di produzione (acquisto materie prime, ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali). Non sono deducibili gli interessi passivi, e il costo del lavoro (con alcune importanti eccezioni, vedi dopo). Sono deducibili i contributi Inail. Per le società di capitali (e per opzione per tutte quelle in contabilità ordinaria) la base imponibile è ricavata direttamente dai dati di bilancio (LF 2008) Criteri diversi di determinazione base imponibile per banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione, pubblica amministrazione, esercenti arti e professioni …. Pubblica Amministrazione: 8,5% sulle retribuzioni annue lorde Banche ed enti finanziari: margine di intermediazione – 50% dividendi; -90% ammortamenti e -90% altre spese amministrative … Esercenti arti e professioni: differenza fra ammontare compensi e costi Tranne interessi e personale dipendente) Aliquota normale: 4,25% (agevolata in agricoltura:1,9%), ridotta a 3,9% con LF Possibilità da parte delle regioni di aumentare aliquota (+ o – 1)

7 Irap La base imponibile è calcolata per sottrazione, ma lo stesso risultato si avrebbe sommando utili, interessi e costo del lavoro (VA come somma dei redditi, invece che come differenza fra ricavi delle vendite e costi per materie prime)

8 Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto Base imponibile IRPEG = Utili = ( ) = 280 Base imponibile IRAP = valore aggiunto tipo reddito netto = per sottrazione: =630 (NB hp deduzione contributi) 630 per addizione: = 630 Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

9 Irap: agevolazioni Nel tempo si sono stratificate una serie di agevolazioni (che non riguardano mai la PA), tra cui: Deduzione per PMI: pari a 7350 euro con base imponibile fino a ,91 euro, poi decresce fino ad annullarsi a ,91 euro; (9500 per società persone, imprese individuali e esercenti arti e professioni) Due insiemi alternativi di deduzioni, con varie finalità incentivanti: Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: deduzione contributi previdenziali e assistenziali (inclusi contributi a fondi pensione) (5000 nel 2007) euro per dipendente aumentato a 9200 (10000 nel 2007) nel mezzogiorno; Deduzione spese per apprendisti, contratti FL, disabili; deduzioni per personale addetto a ricerca e sviluppo; per i soggetti con componenti positive della base imponibile che non superano euro, deduzione di 1850 euro per dipendente, con un massimo di cinque; euro se aggiuntivo rispetto al costo del lavoro 2004 (aumentato in alcune aree svantaggiate);

10 Chi paga? Dati Dichiarazione Irap 2005 Gettito complessivo: quasi 40 miliardi di euro nel 2007!

11 Obiettivi dellIRAP (enunciati dal governo istitutivo) avvio del decentramento fiscale (Irap destinata alle regioni); semplificazione del sistema fiscale e contributivo; maggiore neutralità a regime del prelievo in ordine alla scelta dei fattori produttivi; diminuzione del costo del lavoro per il complesso delleconomia; riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese; una diminuzione del vantaggio fiscale allindebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. LIrap è neutrale rispetto alle scelte finanziarie.

12 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese Scelte di investimento (costo del capitale) Scelte finanziarie (costo del capitale di debito e proprio) Scelte di occupazione (costo del lavoro) Scelte fra fattori produttivi Scelte di localizzazione (tassazione media effettiva) Scelte di distribuzione degli utili Scelte organizzativa (vedi lez.3)

13 La neutralità del prelievo rispetto alle scelte delle imprese: approfondimento Effetto Ires e Irap: sul costo del capitale sul costo del lavoro

14 Ires e Irap e tassazione del fattore lavoro (1) Situazione in assenza di imposte: = F(L)-wL F L = cl = w

15 Ires e Irap e la tassazione del fattore lavoro (2) Con imposte : = F(L)-wL-Ts Ts = (cp+ci)wL + t s (F(L)- wL- (cp+ci) wL) + t r (F(L)-ciwL) = [F(L)- wL(1+cp+ci)] (1-t s )- t r (F(L)-ciwL F L (1-t r -t s ) = w[(1+cp+ci)(1-t s )-t r ci] NB: aggiungo e tolgo t r (1+cp+ci)

17 Ires e Irap e tassazione del fattore capitale (1) Ipotesi bene non ammortizzabile Situazione in assenza di imposte = F(K)-rK F K = cK = r

18 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (2) Con imposte, ipotesi finanziamento con debito; deducibilità IP: = F(K)-rK-Ts Ts = t s (F(K)- rK) + t r F(K) = (F(K)- rK)(1-t s )- t r F(K) F K (1-t r -t s ) = r(1-t s )

19 Ires e Irap e la tassazione del fattore capitale (3) Con imposte, ipotesi finanziamento con capitale proprio (non deducibilità del relativo costo) = F(K)-rK-Ts Ts = t s F(K) + t r F(K) = (F(K)- rK-(t s + t r )F(K)) F K (1-t r -t s ) = r

20 Dual income tax ( ) (1) DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato allaliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società). ROC = r* E 96 r* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio E 96 = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dellesercizio in corso al (quando fu presentata riforma con collegato LF 97). Motivo: consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

21 Dual income tax ( ) (2) Perché solo incrementi? ROC = r* E 96 Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB leffetto è cumulativo! Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

22 Dual income tax ( ): esempio (r*=7%)

Costo del capitale in diverse ipotesi di finanziamento (imposte sulle società) (Investimento=100; r=r*=5%)

Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento e diversi beni capitali (tasso di interesse: 5%; tasso di inflazione: 2%)

25 Decreto legge 185, 28 novembre 2008 Art. 6 (Deduzione dallIRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) 1.A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dellarticolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dellimposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita allimposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dellarticolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. 2.Rimborsi… (Problema della deducibilità: giudizio in corso, più volte rinviato, presso la Corte Costituzionale)

26 Riferimenti bibliografici P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nelleconomia italiana, Bologna Il Mulino, ed Per saperne di più: P.M.Panteghini, La tassazione delle società, Il Mulino, Bologna, 2005 Ministero dellEconomia e delle Finanze, Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, Tributi, Supplemento 3, 2008, uti_SUPPLEMENTO_3_def.pdf, S. Giannini, M.C.Guerra, Per chi e perché si taglia il cuneo: le imprese, www.lavoce.info Rapporto Finanza Pubblica 2007, Il Mulino, Bologna, 2008