I contenuti dei documenti programmatici 1) 1)un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza; 2) 2)un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1; 3) 3)una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante; 4) 4)informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità.; 5) 5)un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro; 6) 6)le modalità di esecuzione del programma operativo.
Le modalità di esecuzione di un programma operativo Le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendono: la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14; una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione; le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza; gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo; una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione Un elenco indicativo dei grandi progetti.
Partenariato Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne. Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e ocale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner. Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.