LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001: ARTT. 117 E 119
FUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA (L. cost. 3/2001, art. 117)
FUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA (L. cost. 3/2001, art. 117) NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, DELL’ ORDINAMENTO COMUNITARIO STATO STATO - REGIONI REGIONI LEGISLAZIONE CONCORRENTE LEGISLAZIONE ESCLUSIVA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA * Determinazione dei principi fondamentali * Determinazione del sistema tributario e contabile dello Stato * Relativamente a tutte le materie che non siano espressamente di competenza dello Stato * Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario REGIONE PIEMONTE – Settore Tributi
AUTONOMIA FINANZIARIA DI COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E REGIONI (L. cost. 3/2001, art. 119) Si realizza mediante: TRIBUTI ED ENTRATE PROPRI (stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica) COMPARTECIPAZIONI AL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI RIFERIBILE AL TERRITORIO FONDO PEREQUATIVO RISORSE AGGIUNTIVE E INTERVENTI SPECIALI DA PARTE DELLO STATO PATRIMONIO PROPRIO INDEBITAMENTO (per finanziare le sole spese di investimento)