Fondazione Emanuele Casale

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Transcript della presentazione:

Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 Mario Campobasso La circolazione delle azioni

Rappresentatività del capitale Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Rappresentatività del capitale Uguaglianza dei diritti Caratteristiche della partecipazione azionaria Libera trasferibilità Circolazione secondo principi cartolari

Nominativi Emissione dei titoli Al portatore Mancata Dematerializzazione obbligatoria (art. 83-bis, 1° comma, Tuf ); Dematerializzazione volontaria (art. 83-bis, 3° comma, Tuf); Circolazione secondo le regole della cessione del contratto (2355+ art. 5 r.d. 239/42). Mancata Emissione dei titoli

Legge di circolazione dei titoli azionari Art. 2354, 1° comma. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non dispongono diversamente Art. 74 d.p.r. 600/73: Divieto di emettere azioni al portatore Eccezioni: Azioni di risparmio (art. 145, 3°comma, Tuf) Azioni Sicav (art. 45, 4° comma, Tuf)

TITOLI AZIONARI NOMINATIVI Fonti: r.d.l. 1148/1941 r.d. 239/1942 Cod. civ. artt. 2355 Per transfert Trasferimento Per girata

Trasferimento per tranfert Art. 2355, 4° comma. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’art. 2022. Art. 2022, 2° comma. Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Trasferimento per girata Art. 2355, 3° comma. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Gestione accentrata Art. 2355, 5° comma. […]Il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale a girata.

Legali Convenzionali Statutari LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI - Conferimenti in natura (art. 2343, 3° c.) Prestazioni accessorie (art. 2345, 2° c.) Legali Convenzionali Statutari Sindacati di blocco Divieto temporaneo di alienazione (2355-bis) Clausole di prelazione Clausole di gradimento Clausole di riscatto Clausole di covendita

Introduzione – Diritto di recesso (art. 2437, 2° comma) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Divieto temporaneo di alienazione (art. 2355-bis, 1° comma) Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Propria Impropria CLAUSOLE DI PRELAZIONE La prelazione può essere esercitata dai soci solo alle medesime condizioni offerte dal terzo acquirente Propria Impropria La prelazione può essere esercitata dai soci offrendo al socio alienante un giusto prezzo

Clausole di prelazione impropria Cons. not. Milano, Massima 15 novembre 2005, n. 86.   Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 cod. civ., il diritto di recesso.

NON MERO gradimento MERO CLAUSOLE DI GRADIMENTO Il gradimento dipende da circostanze predeterminate ed oggettivamente apprezzabili Il gradimento dipende dal consenso di un organo sociale

Clausole di Mero gradimento (art. 2355-bis, 2° e 3° comma) Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; […]. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso

(Drag along, bring along ) CLAUSOLE DI COVENDITA L’alienante può vendere anche le azioni dell’altro socio alle stesse condizioni Obbligatoria (Drag along, bring along ) In caso di vendita delle azioni di un socio, l’altro può vendere alle stesse condizioni Facoltativa (Tag along)

Clausole di covendita Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 88 «Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa».

Azioni riscattabili Art. 2437 sexies Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.

Azioni riscattabili Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 99 […] La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purché consti - ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione - il consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora: […] la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e - al momento dell'inserimento - nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni.

Azioni riscattabili Direttiva 77/91/CEE Articolo 39 Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti: a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;

Vincoli sulle azioni (art. 3 r.d. 239/1942) I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all’annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente. I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Vincoli sulle azioni Cons. notarile Milano, Massima 19 novembre 2004, n. 34   Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni di cui all'art. 2355-bis, 1° comma cod. civ., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni. Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.

Vincoli sulle azioni Art. 2352   Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte […]. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione

Vincoli sulle azioni Art. 2352  Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditori pignoratizio può vendere le azioni […]. Nel caso di usufrutto, usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.