SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

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SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI arresto e ammenda nel reato (penale) illecito arresto e sanzione (civile) CORSO ASPP/RSPP MODULO A

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL LAVORO MINORILE LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE  LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL LAVORO MINORILE L’articolo 37 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce: la necessità di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione. L’età minima per poter lavorare e le norme di tutela del lavoro al di sotto dei 18 anni di età sono stabilite in Italia da una serie di leggi nazionali. Il lavoro dei fanciulli (i minori che non hanno compiuto i 15 anni) e degli adolescenti (persone di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti) è disciplinato e tutelato dalla L. 17/10/67 n. 977 con alcune deroghe fino a 14 anni

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE Normativa legge 17 ottobre 1967, n. 977 I lavoro minorile D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Apporta modifiche e integrazioni importanti alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994. decreto legislativo 262/2000 deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni per indispensabili motivi didattici

Nuove regole con il decreto legislativo 262/2000 LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO Nuove regole con il decreto legislativo 262/2000 Viene chiarito che la deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I è prevista per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa…

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE decreto legislativo 262/2000 ….oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione..

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge Pertanto, è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge 977/97. In deroga a tale divieto le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa.

Lavori vietati ai minori di 18 anni (Allegato I legge 977/67 modificato dal DLgs 345/99 e dal DLgs 262/2000) I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione superiore al valore di 90 dBA previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285: (T) tossici (T+) molto tossici  (C) corrosivi  (E) esplosivi (F+) estremamente infiammabili b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi; R40 possibilità di effetti irreversibili; R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione; R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di dispositivi di protezione individuale per la cute R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata; R60 può ridurre la fertilità; R61 può danneggiare i bambini non ancora nati;

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione; R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso): 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 , modificato dal DLgs 66/2000(cancerogeni). 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) … soppresso dal DLgs 262/2000… 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri). 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. In vigore dal 20/10/2000

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL LAVORO MINORILE PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO L'attività formativa che avviene in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista dovrà essere svolta sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. La deroga al divieto di adibire  gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge 977/97, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro

Visite di Sorveglianza Apprendisti minori che svolgono mansioni a rischio (mansioni per le quali la normativa vigente prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del D.Lgs. 626/94): le visite mediche d’idoneità saranno effettuate, sempre su richiesta dell’Ufficio di collocamento, dal medico competente aziendale (art.9 D.Lgs. 345/99 modificato dall’art.2 D.Lgs. 262/00) che eseguirà anche le visite periodiche, ove previste. Apprendisti maggiorenni che svolgono mansioni a rischio. In analogia a quanto previsto dalla normativa sui minori e visto l’art.2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 626/94, le visite mediche saranno effettuate dal medico competente aziendale che eseguirà anche le visite periodiche. Apprendisti maggiorenni che svolgono mansioni non a rischio. Le visite rimarranno di competenza del Servizio P.I.S.L.L. dell’Azienda USL territorialmente competente sul luogo di lavoro (e non sul luogo di residenza dell’apprendista o minore). non essendo stata emanata a riguardo alcuna normativa in merito.