Registrare le fatture e basi di normativa Lezione 11 gennaio 2012 Registrare le fatture e basi di normativa IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Registrare le fatture e normativa IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) trova principale fonte normativa nazionale nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni e integrazioni: Istituzione e disciplina dell’imposta sul Valore Aggiunto.
Imposta europea – imposta armonizzata politica fiscale europea: ruolo significativo nel mercato interno limitate competenze fiscali dell’UE imposizione diretta quasi interamente regolata da accordi bilaterali disposizioni di armonizzazione imposte indirette nel trattato CE fiscalità generale: obiettivo espresso all’art. 3 del trattato CE di - ottenere l’abolizione, tra gli Stati membri «dei dazi doganali [...] come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente»; - «garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». L’art. 93 tratta specificatamente l’imposizione indiretta (IVA e ii sui consumi) I provvedimenti in altri settori fiscali sono adottati in base all’art. 94 (integrato dagli artt. 96 e 97), che riguarda le misure volte a prevenire le distorsioni del mercato L’art. 293 raccomanda la conclusione di convenzioni fiscali tra Stati al fine di evitare la doppia imposizione. Direttiva 17/5/1977 n. 77/388/CE del Consiglio (VI Direttiva iva) e ss modifiche, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme In ambito interno: DPR n. 633/1972
raffronto con la normativa comunitaria Artt. 4 e 5 Sesta Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 chi esercita in modo indipendente e in qq luogo attività di produzione, commercio, prestazione di servizi o una professione nonché chi procede, anche con una singola operazione, allo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti di una certa stabilità Per quel che riguarda gli enti pubblici, sono soggetti passivi IVA solo per attività economiche commerciali che esercitano e non per quelle che esercitano in quanto pubbliche autorità
Distinzione tra IVA e altre ii.ii. Genus: Imposta sui consumi Species: imposta sugli scambi (o imposta sulla cifra d’affari). Le imposte sugli scambi possono essere: - monofase: viene applicata una sola volta (es. local utilities tax) - plurifase: si applica a più fasi del processo produttivo possono altresì essere: - cumulative – a cascata (il prelievo di ogni fase si somma) - sul valore aggiunto (si colpisce il valore che ogni fase aggiunge al bene)
Caratteristiche dell’IVA L’IVA è un’imposta indiretta che va a incidere sul consumo, fatto economico che manifesta la capacità contributiva. Si tratta di un’imposta plurifase, poiché incide sul valore aggiunto di più fasi del processo produttivo. Il meccanismo è di «detrazione imposta da imposta»: l’imposta assolta dall’operatore economico (soggetto passivo) sugli acquisti effettuati (assolta) viene detratta da quella riscossa sulle vendite (esatta). Ne deriva che solo il consumatore finale ne viene gravato (soggetto inciso), in maniera proporzionale al prezzo del bene acquistato.
Neutralità L’imposta è neutrale per una duplice ragione: non varia al variare del numero di fasi del processo produttivo, ma soprattutto è neutrale con riferimento agli effetti sui soggetti passivi che possono effettuare la detrazione.
Prime conclusioni Perché è stata adottata l’IVA ? - per la sua neutralità - per l’esigenza di armonizzazione fiscale comunitaria Pertanto l’IVA - ha sostituito l’IGE (imposta plurifase a cascata del 4%) - è plurifase ma non cumulativa - colpisce solo il valore aggiunto, che è l’oggetto economico del tributo (grazie al sistema di detrazione: IVA a debito – IVA a credito)
Primi approfondimenti Neutralità dell’IVA (per l'imprenditore non rappresenta né un costo né un ricavo, perchè non ne rimane colpito) differente posizione tra: - Soggetti passivi - Consumatore finale (economicamente inciso dal tributo) Occorre pertanto distinguere il punto di vista giuridico formale dal punto di vista economico
PRESUPPOSTO OGGETTIVO art. 1 (operazioni) Campo di applicazione IVA: operazioni INCLUSE Imponibili Non imponibili Esenti (limitano il diritto di detrazione) ESCLUSE Non hanno alcun rilievo a livello sostanziale e formale Non incidono su diritto di detrazione e sul calcolo del volume d’affari
Operazioni incluse nel d.p.r. 633 1. Imponibili cessione di beni prestazione di servizi (effettuate da imprenditori e professionisti nel territorio dello Stato) acquisti intracomunitari (territorialita ex artt. 7 e 7 sexies) importazione da paesi extra-UE (da chiunque effettuate)
Cessione di beni: a titolo definitivo e oneroso trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni dietro corrispettivo assimilate: vendita con riserva di proprietà ; locazione con clausola di trasferimento della proprietà; autoconsumo; cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività escluse: cessioni nell’attività straordinaria (cessioni d’azienda, trasformazioni e fusioni) ; cessioni di terreni non edificabili; cessioni di denaro; cessioni di campioni di modico valore, di beni di prima necessità
…. Prestazioni di servizi: definizione diversa da VI Direttiva IVA: formula residuale, DPR n. 633/1972 più dettagliato tutte quelle che implicano obblighi di fare, permettere, non fare dietro corrispettivo Assimilate: - prestazioni di valore superiore a euro 25,82 da soli imprenditori per uso familiare o personale o a titolo gratuito per finalità extra-imprenditoriali (autoconsumo o simili, altrimenti sfuggirebbero …) - concessioni di beni in locazione, affitto, … - cessioni di diritti su beni immateriali (concessioni, licenze per diritto d’autore) - cessione di contratti
escluse - cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore - prestiti obbligazionari - cessione di contratto aventi ad oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta
2. Operazioni esenti: art. 10 …. 2. Operazioni esenti: art. 10 no imposta Sì obblighi formali (con indicazione dell’esenzione – art. 21 c. 6) no detrazione dell’IVA a monte quali sono? - operazioni di tipo finanziario - relative a riscossione - esercizio di giochi e scommesse - prestazioni di mandato e mediazione - operazioni in oro - operazioni immobiliari - operazioni socialmente rilevanti (sanitarie, educative, culturali …) caratteristica: no detrazione IVA su acquisti (quindi è un costo)
3. Operazioni non imponibili …. 3. Operazioni non imponibili no obbligo d’imposta si obblighi formali si integrale deduzione dell’IVA assolta su acquisti
I presupposti dell’applicazione dell’IVA sono tre: soggettivo oggettivo territoriale
Presupposto soggettivo È soggetto passivo IVA, secondo la normativa comunitaria*, chiunque eserciti in modo indipendente ed in qualsiasi luogo un’attività economica. Per la normativa nazionale (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72) gli imprenditori e coloro che esercitano arti e professioni. *Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
Si definisce imprenditore: chi esercita professionalmente attività commerciali e agricole (artt. 2195 e 2135 C.C.) anche se non organizzate in forma di impresa. chi svolge attività di prestazione di servizi diversi da quelli elencati nell’art. 2135 C.C., ma con un’organizzazione d’impresa. Le società di persone o assimilate (con esclusione delle società semplici e dei GEIE*), le società di capitali, le società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, le società costituite all’estero, le società di fatto; gli enti commerciali diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale. Gruppo Europeo di Interesse Economico (regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985) Attuazione: decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991 Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.
Imprenditore - approfondimento criterio sostanziale: - attività di cui all’art. 2195 C.C. - in modo abituale ancorché non esclusivo - non necessario il requisito dell’organizzazione in termini generali - necessità del requisito dell’organizzazione solo per prestazioni di servizi fuori art. 2195 C.C. - anche attività agricola: art. 2135 C.C. (a differenza delle IIDD) criterio formale: ogni attività svolta da società di tipo commerciale … (“… oggetto esclusivo …”): art. 4, c. 2, n° 2
Limiti alla soggezione ad IVA Gli enti non commerciali non sono soggetti ad IVA se non in alcuni casi Per gli enti pubblici sono rilevanti ai fini IVA solo le operazioni effettuate non occasionalmente nell’esercizio di attività agricola o di impresa Per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono soggette ad IVA solo le operazioni relativa ad attività commerciali
Il lavoro autonomo È esercizio di arti e professioni l’attività di lavoro autonomo, svolta professionalmente anche senza organizzazione d’impresa Si tratta di qualsiasi attività abituale svolta senza vincolo di subordinazione, ma non rientrante tra quelle di impresa: persone fisiche, società semplici e associazioni professionali non sono soggette ad IVA le prestazioni di servizi svolte in collaborazione coordinata e continuativa («contratti a progetto») da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo oppure se l’oggetto del rapporto non è inerente all’attività professionale abituale l’attività deve essere svolta in modo autonomo (non dipendente) al di fuori dell’imprenditorialità materiale o intellettuale
Presupposto oggettivo Per il legislatore comunitario l’ambito di applicazione dell’IVA è determinato dalla distinzione tra operazioni imponibili e operazioni non soggette ad IVA Nel diritto nazionale si possono distinguere: operazioni imponibili operazioni non imponibili operazioni esenti
Soggetti passivi e operazioni rilevanti ai fini IVA Art. 1 Artt. 4 e 5
Operazioni imponibili Le operazioni imponibili comportano il sorgere del debito d’imposta e tutti gli adempimenti formali necessari all’attuazione del tributo. Le operazioni imponibili sono le seguenti: Cessioni a titolo oneroso e assimilate. Rientrano tra le operazioni imponibili le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa o quelle non inerenti di costo non superiore a 25,82 € e il cosiddetto autoconsumo (la destinazione di beni ad esigenze personali) Prestazioni di servizi a titolo oneroso Acquisti intracomunitari o relativi a beni immessi in libera pratica (beni importati, ma di cui sono state assolte tutte le formalità di importazione e sono così in libera circolazione nell’Ue) Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg D.P.R. 633/1972.
Operazioni non imponibili Non determinano il sorgere del debito d’imposta a carico del soggetto passivo, ma comportano per il contribuente una serie di adempimenti formali. Sono operazioni non imponibili le esportazioni verso Paesi extracomunitari. Queste operazioni prevedono l’emissione della fattura e consentono di effettuare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti inerenti.
Operazioni esenti Sono esenti le operazioni elencate nell’art.10 del D.P.R. 633/1972 Queste operazioni non comportano il sorgere del debito di imposta A differenza delle operazioni non imponibili, non comportano la possibilità di effettuare la detrazione dell’imposta assolta operazioni escluse - Sono considerate tali alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi collocate fuori dal campo di applicazione IVA, per disposizione di legge oppure per mancanza di almeno un presupposto di applicazione dell’imposta
Base imponibile La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato dall’art.24 della L. 88/2012)
Base imponibile la base imponibile è l’ammontare del corrispettivo contrattuale pattuito; il valore normale/venale non rileva tranne se non c’è corrispettivo o corrispettivo in natura/valore normale vi rientrano : - oneri e spese per le esecuzioni non vi rientrano: - indennità di mora e penalità - rimborsi spese per conto del cliente - imballaggi
Aliquota l’Aliquota IVA è fissata nella misura ordinaria del 21 per cento (gennaio 2012) sono inoltre previste aliquote ridotte al 4 per cento e 10 per cento per alcuni beni di prima necessità e di largo consumo elencati nella tabella A del D.P.R. 633/1972.
Rivalsa e detrazione La realizzazione di una delle operazioni imponibili genera per il soggetto che pone in essere l’operazione un obbligo nei confronti del Fisco L’obbligo principale consiste nel calcolare e nell’addebitare l’imposta, da porre a carico dell’acquirente l’imposta è calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile tale soggetto (il venditore, in sintesi), addebitando l’IVA al soggetto che acquista il bene (cessionario) o servizio (committente), matura nei suoi confronti un credito (diritto di rivalsa) il cessionario o committente, a sua volta, matura nel momento in cui l’imposta diviene esigibile dallo Stato un diritto di detrazione, che può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto Il diritto di detrazione è esercitato in sede di liquidazione dell’imposta, che consiste nel detrarre dall’imposta dovuta sulle operazioni attive (di vendita) quella assolta sulle operazioni passive (di acquisto)
Presupposti della rivalsa 1) effettuazione di un’operazione imponibile 2) emissione fattura La rivalsa è un diritto ed un obbligo. È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve: emettere la fattura addebitare imposta a titolo di rivalsa È un diritto: il cessionario/committente ha - diritto di ricevere la fattura - la possibilità di operare la detrazione dell’IVA esposta in fattura Il diritto di detrazione del cessionario/committente è di importo pari all’IVA a lui addebitata in via di rivalsa per gli acquisti Grazie alla detrazione: risultato di NEUTRALITÀ
Detrazione detrazione - inerenza: rapporto tra acquisti e svolgimento dell’attività che dà diritto alla detrazione (operazioni imponibili) si ha esclusione o limitazione del diritto di detrazione se l’acquisto è correlato ad altre attività (ad es. operazioni esenti)
Indetraibilità Può essere specifica/analitica oggettiva o soggettiva - non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni/servizi afferenti operazioni esenti o non soggette all’imposta - per operazioni promiscue: detraibilità al 50%
ulteriori dettagli sulla detrazione soggetto passivo IVA esercita attività che danno oppure non danno diritto alla detrazione (cioè quando compie operazioni esenti in modo sistematico) Iva detratta in base al PRO RATA (% data dal rapporto tra operazioni con diritto alla detrazione / operazioni con diritto alla detrazione + operazioni esenti)
INDETRAIBILITÀ INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA / SOGGETTIVA OGGETTIVA beni per i quali è difficile stabilire inerenza (il legislatore ne presume la non inerenza) es: moto, aerei, auto, lubrificanti e carburanti, spese di rappresentanza, alberghi, alimenti, ristoranti, acquisto e locazione di fabbricati ad uso abitativo telefonia cellulare al 50% SOGGETTIVA enti non commerciali → IVA detraibile solo per quella parte di acquisti relativi ad attività agricola e commerciale; obbligo di contabilità separata
INDETRAIBILITÀ Artt. 18, 19, 19 bis, 19 bis n. 1, 19 bis n.2, 19 ter - Detrazione al momento dell’acquisto senza l’effettivo utilizzo (… ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione …) Se l’utilizzo successivamente è diverso va rettificata: Es beni ammortizzabili (art. 19 bis 2) - in misura integrale nell’anno di acquisto - se negli anni ss aumenta % operazioni esenti → la detrazione va modificata - sistema del pro rata temporis - la rettifica riguarda i 4 anni ss all’acquisto se si ha una variazione della % di detrazione sup a 10 punti
Rapporto IVA dal punto di vista giuridico – formale si possono distinguere quattro distinte situazioni giuridiche soggettive: 1. il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo Stato per l’IVA relativa ai corrispettivi che gli spettano 2. tale soggetto passivo è contemporaneamente creditore di rivalsa nei confronti del cessionario – committente 3. il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore per IVA di rivalsa nei confronti di colui che cede il bene o presta il servizio 4. contemporaneamente tale soggetto, se acquista beni o servizi, ha diritto a recuperare l’IVA dovuta sui beni o servizi acquistati
RISULTATO: l’IVA è neutrale per i soggetti passivi dal punto di vista giuridico formale non lo è invece per i consumatori finali, che devono pagare l’IVA in via di rivalsa al venditore o prestatore, ma non possono recuperarla dallo Stato
Dal punto di vista economico è solo il consumatore finale (contribuente di fatto) ad essere inciso dal tributo solo il consumatore finale deve pagare l’IVA in via di rivalsa al venditore o prestatore, ma non può recuperarla dallo Stato
Natura del tributo È imposta sul consumo (art. 53 Cost.) → è il consumo l’indice di capacità contributiva Diversa posizione: - economica: consumatori - giuridica: soggetti passivi Sostanziale neutralità in base al meccanismo detrazione – rivalsa
Cos’è una fattura La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un fornitore (venditore) per dimostrare l’avvenuta cessione del bene/erogazione del servizio costituisce titolo per la riscossione del prezzo indicato
art. 21 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto parcella o simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo»
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e deve contenere le seguenti indicazioni (art. 21 DPR 633/72): ditta, ragione o denominazione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente al cedente o prestatore numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati il nome e il cognome, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con indicazione della relativa norma; numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE; data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi; annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
Obbligo di fatturazione L’art. 21, 1° comma indica l’obbligo di fatturare tutte le operazioni imponibili Gli obblighi formali sono peraltro estesi anche a tutte le operazioni soggette ad IVA (comprese pertanto quelle non imponibili ed esenti), ai sensi del successivo comma 6
Eccezioni all’obbligo di emissione della fattura L’emissione della fattura non è obbligatoria nei seguenti casi (art. 22): 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, che esercitano attività autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.
Registro delle fatture emesse (vendita) Tutte le fatture di vendita devono essere annotate sul registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72). Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione e l'ammontare dell'imposta (distintamente, se sono presenti operazioni che prevedono aliquote diverse), la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio. Bisogna rispettare le seguenti scadenze: Se si tratta di fatture immediate (la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione anche per via telematica), la registrazione deve essere fatta entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l’ordine progressivo di numerazione, indicando distintamente il corrispettivo (separatamente nel caso di applicazione di differenti aliquote d’imposta) e l’IVA, nonché gli estremi identificativi del cliente. Se si tratta di fatture differite, emesse entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Il bene sarà stato accompagnato dal DDT = Documento Di Trasporto.
…. Autofatturazione (a carico del cessionario) - se cedente ha omesso la fattura - se cedente è non residente e non ha rappresentante fiscale
momento impositivo: art. 6 È il momento in cui l’operazione si intende effettuata e si ha l’esigibilità Esigibilità: effetto giuridico con doppia valenza → per chi fa operazioni attive: fa decorrere il tempo per gli adempimenti previsti → per compratore/acquirente: ha valore ai fini della detrazione
momento impositivo: art. 6 Cessioni mobili → consegna o spedizione immobili → stipula atto Prestazioni quando è pagato il corrispettivo (non si fa riferimento all’ultimazione della prestazione) Se effetti differiti → quando si verificano gli effetti traslativi o costitutivi e comunque, per i beni mobili, dopo un anno da consegna o spedizione
momento impositivo: art. 6 Fattispecie anticipate: Emissione fattura: quando la fattura è emessa l’operazione si considera come effettuata Analoga fictio juris, per il pagamento del corrispettivo (nelle cessioni, in quanto per le prestazioni vige già tale criterio)
rettifiche Rettifica dell’ammontare dell’imposta o imponibile in aumento: - è obbligatoria - va fatta con fattura integrativa (che ha le stesse caratteristiche della fattura ordinaria): Nota di addebito in diminuzione: - è facoltativa - va fatta con nota di accredito Anche per errori di fatto o di registrazione Vietata dopo un anno da effettuazione operazione imponibile se per accordo delle parti
Registro degli acquisti Le fatture d’acquisto (ricevute a seguito di acquisti di beni o servizi) devono essere annotate nel registro degli acquisti; vanno numerate progressivamente, con attribuzione di un numero di protocollo interno devono essere registrate: entro il mese in cui si intende effettuare la detrazione; indicando la data di emissione delle stesse, gli estremi del fornitore e il corrispettivo di ciascuna operazione, nonché l’IVA.
Conservazione dei registri e delle fatture I registri devono avere le pagine numerate in maniera progressiva. In luogo dei registri, è ammesso l’uso di schedari a fogli mobili o tabulati elettronici. I registri e gli altri documenti rilevanti ai fini IVA devono essere conservati fino al termine previsto per l’accertamento (31 dicembre del IV anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale e,comunque, fino alla definizione delle eventuali violazioni riscontrate dai verificatori. Una copia della fattura emessa deve essere conservata dall’emittente per un periodo non inferiore ai 10 anni per fini civilistici, art. 2220 c.c.
Liquidazione, dichiarazione annuale e versamenti Con la registrazione delle fatture si evidenziano l’IVA a debito e l’IVA a credito che andranno periodicamente liquidati (ogni 16 del mese o, per i contribuenti in contabilità semplificata, ogni tre mesi). La liquidazione consiste in una somma algebrica dell’IVA a debito e a credito. Qualora ne risulti un debito, ne deriva l’obbligo di versamento.; l’eventuale saldo a credito è invece riportato a scomputo dell’IVA dovuta per il periodo successivo. I dati relativi alla liquidazione vengono trasmessi all’Amministrazione finanziaria solo con la dichiarazione annuale, con la quale si riepilogano le operazioni attive e passive registrate nell’anno della liquidazione e i versamenti periodici. La dichiarazione va presentata in forma unificata, in via telematica entro il 30 settembre.
Liquidazione, dichiarazione annuale e versamenti I versamenti periodici sono effettuati il giorno 16 di ogni mese dai contribuenti mensili con riferimento alla liquidazione del mese precedente ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione dei contribuenti trimestrali. Il versamento annuale in acconto è effettuato il 27 dicembre di ogni anno ed è commisurato sulle somme da versare per l’anno precedente (metodo storico). Il conguaglio va effettuato entro il 16 marzo di ogni anno o entro la data prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata.
Principio di territorialità due ambiti territoriali: Stato italiano – UE due tipi di operazioni : intracomunitarie – extracomunitarie (solo per queste si parla in senso tecnico di importazioni ed esportazioni)
art. 7 fornisce due indicazioni in merito a : 1) territorio dello Stato e territorio della Comunità (individuazione) 2) localizzazione operazioni cessioni → luogo in cui si trovano i beni prestazioni → criterio del domicilio o residenza nel territorio del soggetto che presta il servizio
Diversità del regime se intra o extra UE due possibili tipi di tassazione: nel Paese di origine nel Paese di destinazione → adottato da UE → tassazione importazioni e detassazione esportazioni Diversità del regime se intra o extra UE → è imponibile solo importazione extra UE (importazione intra UE è considerata come acquisto intra UE) → Importazione di beni e servizi è imponibile mentre l’esportazione è operazione non imponibile
Importazioni di beni e servizi IVA su importazione è tributo doganale, amministrato da Agenzia dogane e applicato secondo le leggi doganali replica il tributo interno per uniformare il trattamento fiscale dei beni base imponibile: valore pieno della merce; è imposta monofase: va applicata ad ogni operazione di importazione base imponibile: valore merce, determinata secondo disposizioni doganali, + diritti doganali e spese inoltro fino al luogo di destinazione
Esportazione : operazione non imponibile da 1/1/1993 cessione extra UE soggette a disciplina diversa rispetto a cessione intra UE regola generale (per entrambi i casi di cessione) è la non imponibilità → ad aliquota 0: non scontano l’imposta ma danno diritto alla detrazione tre tipi di esportazione vera e propria: 1) cessione all’esportazione 2) operazioni assimilate alle precedenti 3) servizi internazionali o connessi a scambi internazionali per evitare rimborsi (alla base ci sono sempre acquisti che determinano credito d’imposta) art. 8, lett c) ammette l’acquisto senza applicazione dell’iva fino a concorrenza dell’esportazione dell’anno precedente (plafond)
disciplina delle operazioni intracomunitarie: da 1/1/1993 abolite frontiere fiscali nell’UE disciplina delle operazioni intracomunitarie: imp ed exp UE non sono più imp ed exp in senso tecnico ma acquisti e cessioni intracomunitari regime: tassazione nel Paese di destinazione in via transitoria (fino a quando non si stabilirà armonizzazione)
vendite tra soggetti passivi intra UE tassate a carico del compratore acquisti intra UE: - autonomo presupposto impositivo condizioni: - tra soggetti passivi - operazioni onerose e trasferimento proprietà - beni fisicamente introdotti nel territorio italiano
acquirente, ricevuta la fattura, la integra indicando: - ammontare - IVA con aliquota italiana poi la annota in entrambi i registri solo tra soggetti passivi / se l’acquisto è tra privati non si paga IVA
se acquirente è consumatore finale: - operazione è imponibile a carico del venditore - viene tassata nel Paese d’origine eccezioni: - acquisti intra UE da enti non commerciali (sono acquisti intra UE solo sopra certa soglia) - operazioni esenti - produttori agricoli in regime speciale (detrazione forfettaria)
quindi Cessioni intra UE → Non imponibili in Italia a condizione che avvenga tra soggetti IVA Sono imponibili nel Paese di destinazione il cessionario deve comunicare al cedente nazionale il proprio codice di identificazione Per il fornitore: non imponibile Per cliente: autofattura con aliquota del proprio paese, registrata in entrambi i registri Assimilate a cessioni all’exp → non imponibili
Per i non residenti UE → Rappresentante fiscale - se c’è rappresentante fiscale il residente che vende a non residente emette fattura al rappresentante - Se non c’è rappresentante: il residente emette autofattura
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari La legge 427/93 considera rispettivamente all'art. 41 e 38 "cessioni" e "acquisti" intracomunitari le operazioni in cui siano presenti tre requisiti: soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere; oggettivo: la cessione del bene è a titolo oneroso; territorialità: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro. Tali operazioni vanno riepilogate nell'Intrastat.
Legenda La linea continua indica l'emissione della fattura Legenda La linea continua indica l'emissione della fattura. La linea tratteggiata indica il movimento della merce CASO n° 1 - Cessione intracomunitaria Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di soggetto passivo d'imposta francese (FR) e consegna i beni in Francia. IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila l'Intra-1 bis.
CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario privato Operatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed ivi spedisce la merce. Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria in quanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altro Stato comunitario (manca il requisito soggettivo). Pertanto IT deve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con IVA e non deve compilare l'Intrastat.
CASO n° 3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni in Italia Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende a soggetto IVA ungherese e consegna per suo conto i beni in Italia. IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza del requisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggetto passivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Stato comunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura con IVA. Non compila l'Intrastat. .
CASO n° 4 - Acquisto intracomunitario Operatore italiano (IT) acquista da fornitore tedesco merce proveniente dalla Germania. IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38, comma 2, L. 427/93. Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la registra ai sensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila l'Intra-2 bis. .
Regime semplificato Contabilità semplificata (art. 32) volume d’affari minore 309.874,14 euro per prestazioni di servizi 516.456,90 per le altre bollettario madre-figlia liquidazioni e versamenti periodici: trimestrali
5 febbraio 12: Vendita software (fattura emessa): Ft. 0001/2012 dd 5 febbraio 12: Vendita software (fattura emessa): Ft. 0001/2012 dd. 05/02/12: Il giorno 5 febbraio 12 Nostra Ditta emette fattura 0001/12 per l’importo imponibile di 5.500,00 € + IVA c/vendite, cioè a debito per 1.155,00 €. Il totale della fattura è 6.655,00 €. Nostra Ditta ha correttamente effettuato l’iscrizione della fattura nel registro delle fatture emesse.
16 marzo 12: Liquidazione e versamento IVA: Il 16 marzo 12, che corrisponde, come da normativa fiscale, al 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (5 febbraio) Nostra Ditta provvede alla liquidazione mensile e al versamento all’erario dell’IVA a debito, per 1.155,00 €. Siccome la fattura 0001/12 è l’unica che Nostra Ditta ha emessa, l’importo IVA della fattura coincide con l’ammontare del dovuto della liquidazione IVA.
5 aprile 12: Acquisto materiale di consumo (fattura ricevuta): Ft 5 aprile 12: Acquisto materiale di consumo (fattura ricevuta): Ft. 328/12 dd. 05/04/12 Il giorno 5 aprile 12 Nostra Ditta riceve la fattura dall’azienda denominata Fornitore Uno, dalla quale ha acquistato la cancelleria. L’importo imponibile è di 2.700,00 € + IVA c/acquisti, cioè a credito, per 567,00 €. Il totale della fattura è 3.267,00 €. L’importo di 567,00 € rappresenta un credito nei confronti dello Stato e si iscrive nel registro degli acquisti.
Il conto ”Erario c/IVA” registrerà a saldo un debito di 588,00 € A fine anno risulta che i pagamenti dell’IVA sono stati 1.265,00 €, mentre il dovuto su base annuale era 1.155,00 € - 567,00 € (IVA a debito, regolarmente liquidata alla scadenza del 16/3 - IVA a credito) Il conto ”Erario c/IVA” registrerà a saldo un debito di 588,00 €