a cura di Cesare Sandulli e Andrea Scaglioni PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR NAZIONALE a cura di Cesare Sandulli e Andrea Scaglioni
SOMMARIO LINKS ALLE SLIDES DISPONIBILI: Previdenza complementare e conferimento del TFR 1 Forme di previdenza complementare 1 Conferimento del TFR alla previdenza complementare 1 2 3 4 Perche’ conviene aderire ad un Fondo Pensione 1 2 3 Contribuzione e Vigilanza 1 Anzianita’ di iscrizione e portabilita’ 1 I Fondi chiusi negoziali, i loro rendimenti e linee di investim. 1 2 3 Costi di gestione dei Fondi pensione e PIP 1 Linea garantita per il conferimento del TFR “silente” 1 I Fondi preesistenti 1 2 3 4 5 6 Le prestazioni pensionistiche complementari 1 Il trattamento fiscale 1 2 Riscatti 1 Le anticipazioni 1 Contribuzione volontaria e reintegrazione 1 Le agevolazioni alle imprese 1
PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scheda-01 SCHEDA 6 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR Decreto legislativo n. 252/2005 Decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006 Legge finanziaria 2007
FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Scheda-02 SCHEDA 6 (o chiusi). Nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali Fondi pensione negoziali Forme Pensionistiche Collettive Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva già istituiti al 15 novembre 1992. Con personalità giuridica; Senza personalità giuridica Fondi pensione preesistenti Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di asicurazione e società di gestione del risparmio Fondi pensione aperti ad adesione individuale Forme Pensionistiche Individuali distribuite da Compa-gnie di assicurazione Polizze IndividualiPensionistiche (PIP) Le forme previdenziali, entro maggio 2007, devono adeguarsi alla normativa se vogliono accogliere il TFR maturando e nuove adesioni
CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE del conferimento del TFR Scheda-03 SCHEDA 6 I destinatari del conferimento del TFR Tutti i lavoratori privati che non destinino già il TFR maturando ad un fondo pensione Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, a seguito dell’anticipazione decisa dalla Finanziaria 2007. Fino ad allora valgono le attuali norme in materia di previdenza complementare Nota: il DL 252/2005 prevedeva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 Entrata in vigore della legge I lavoratori possono effettuare, entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007), UNA SCELTA: per destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale; oppure per lasciarlo in azienda, salvo, successivamente, destinarlo ad un Fondo complementare; cosiddetto silenzio-assenso. In tal caso il datore di lavoro, trascorsi i sei (6) mesi, provvederà a trasferire il TFR maturando ad un fondo contrattuale, ed in mancanza, al Fondo pensione complementare costituito c/o l’INPS ESPLICITA TACITA Cosa succede dal 1° gennaio 2007
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE conferimento Scheda-04 SCHEDA 6 LAVORATORI ad una forma di previdenza complementare già iscritti con prima occupazione del 29 aprile 1993 PRIMA Conferendo il residuo TFR maturando alla forma pensionistica complementare, cui hanno già aderito SCELTA IRREVOCABILE Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta ESPLICITA Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta TACITA OPPURE: lasciando TFR maturando in azienda SCELTA REVOCABILE Aziende fino a 49 dipendenti Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro aziende con ALMENO 50 dipend. Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma pensionistica a cui hanno già aderito, INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede SCELTA IRREVOCABILE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE conferimento Scheda-05 SCHEDA 6 LAVORATORI ad una forma di previdenza complementare già iscritti con prima occupazione il 29 aprile 1993 DOPO Versano già l’intero TFR al fondo complementare e, quindi, non devono effettuare alcuna scelta
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE conferimento Scheda-06 SCHEDA 6 LAVORATORI ad una forma di previdenza complementare non iscritti con prima occupazione del 29 aprile 1993 PRIMA Conferendo il TFR maturando alla forma complementare SCELTA, nella misura del 100% o in quella fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in loro mancanza, nella misura non inferiore al 50%, con la possibilità di conferire il rimanente TFR in tempi successivi SCELTA IRREVOCABILE Il TFR non conferito rimane in azienda e segue la procedura di cui sotto Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta ESPLICITA Potranno, entro 6 MESI, effettuare una scelta TACITA OPPURE: lasciando TFR maturando in azienda SCELTA REVOCABILE Aziende fino a 49 dipendenti Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro aziende con ALMENO 50 dipend. Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari) SCELTA IRREVOCABILE
DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE conferimento Scheda-07 SCHEDA 6 LAVORATORI ad una forma di previdenza complementare non iscritti con prima occupazione il 29 aprile 1993 DOPO entro il 30 giugno oppure 6 mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 Conferendo l’intero TFR maturando alla forma complementare PRESCELTA (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensioni territoriali, forme pensionistiche individuali) SCELTA IRREVOCABILE Nota: Se si sceglie una forma pensionistica diversa da quella prevista contrattualmente non si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi stessi potranno effettuare una scelta ESPLICITA potranno effettuare una scelta TACITA OPPURE: lasciando TFR maturando in azienda SCELTA REVOCABILE Aziende fino a 49 dipendenti Il TFR rimane fisicamente presso il datore di lavoro aziende con ALMENO 50 dipend. Il TFR VA AL Fondo presso la tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps Nota: La liquidazione del TFR e le eventuali anticipazioni (presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro) verranno effettuate dal datore di lavoro che si rivarrà sull’Inps per le somme ad esso versate. NON esprimendo alcuna volontà (silenzio-assenso). In tal caso il DATORE DI LAVORO, decorsi i sei (6) mesi trasferirà il residuo TFR maturando alla forma previdenziale prevista dagli accordi INSERENDOLO nella linea garantita, anche se il Fondo non la prevede. In assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari) SCELTA IRREVOCABILE
PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE? Scheda-08 SCHEDA 6 Per usufruire del contributo a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi collettivi Per beneficiare del vantaggio fiscale applicato sia sui contributi, sia sulle prestazioni (vedi altre schede) Perché le pensioni del futuro saranno di importo ridotto per effetto dell’introduzione, a partire dal 1.1.1996, del sistema di calcolo contributivo al posto di quello retributivo
Forme di contribuzione alla previdenza complementare CONTRIBUZIONE e VIGILANZA Scheda-09 SCHEDA 6 Il TFR maturando 1 Forme di contribuzione alla previdenza complementare Contributo a carico del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi collettivi 2 * In cifra fissa Oppure * In % della retribuzione Contributo volontario a carico del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi 3 Tutte le forme Previdenziali, comprese quelle interne a Banche e Assicurazioni, sono controllate dall’autorità denominata COVIP con il fine primario di garantire la trasparenza, correttezza e confrontabilità fra le diverse forme previdenziali Vigilanza
ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE e PORTABILITA’ (della posizione individuale) Scheda-10 SCHEDA 6 Anzianità di iscrizione al Fondo Complementare Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Ciò ha rilevanza ai fini del trattamento fiscale e delle anticipazioni Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altro Fondo nei seguenti casi: Trasferimento della posizione individuale Cambio di attività lavorativa. In questo caso l’iscritto può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. (c.d. portabilità) NOTA: TRASCORSO IL SEMESTRE a disposizione per la scelta della destinazione del TFR, se la forma previdenziale non ottempera alle disposizioni normative per ricevere il Tfr silente, l’iscritto, o l’iscrivendo, POTRA’ TRASFERIRE la propria posizione indipendentemente dall’anzianità di iscrizione
Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE? Scheda-11 SCHEDA 6 Tasso di sostituzione Rapporto pensione/ultima retribuzione per un dipendente con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione Il grafico a fianco ci mostra come sia importante, soprattutto per un giovane, aderire ad una forma di previdenza complementare. Nel 2030, quindi fra 23 anni, la previdenza pubblica potrà garantire una pensione pari al 49,6% dell’ultima retribuzione. Con l’aggiunta dell’eventuale previdenza comple-mentare si arriva ad avere una pensione pari al 64, 1% Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni
I FONDI CHIUSI NEGOZIALI: PERCHE’ CONVIENE ADERIRE AD UN FONDO CHIUSO NEGOZIALE? Scheda-12 SCHEDA 6 I FONDI CHIUSI NEGOZIALI: Sono organizzati sotto forma associativa, garantendo il rispetto del principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organismi di amministrazione e di controllo Non hanno scopo di lucro Sono improntati a criteri di trasparenza, controllo effettivo e prudenza nella gestione delle risorse, avendo un’unica finalità, cioè la prestazione previdenziale. Inoltre presentano oneri e spese per gli aderenti notevolmente più bassi rispetto alle altre forme pensionistiche complementari Sono promossi dalla contrattazione collettiva di lavoro che, pur in un sistema di previdenza complementare a capitalizzazione, è in grado di sviluppare elementi di equità sociale e solidarietà
P i p COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E PIP Fondi chiusi Le percentuali si applicano al patrimonio (fonte Covip) Scheda-13 SCHEDA 6 Fondi chiusi Costo di gestione medio pari allo 0,47% Costo di gestione medio: con 3 anni di permanenza – pari all’ con 10 anni di permanenza – pari all’ con 35 anni di permanenza – pari all’ 1,90% 1,40% 1,20% Con adesione collettiva è possibile ottenere condizioni migliori Fondi aperti Costo di gestione medio: con 3 anni di permanenza – pari al con 10 anni di permanenza – pari al con 35 anni di permanenza – pari al 5,10% 3,00% 2,30% P i p
Rendimenti pluriennali dei Fondi negoziali (anni: 1999-2005) Scheda-14 SCHEDA 6 SCHEDA 9 Fonte Covip: relazione 2005
Quale scelta di linea di investimento? POSSIBILITA’ DI INVESTIMENTI SU PIU’ LINEE/COMPARTI Scheda-15 SCHEDA 6 Monocomparto Unico portafoglio di gestione. Unico tasso di rendimento uguale per tutti gli aderenti al Fondo I Fondi possono avere al proprio interno una o più linee/comparto di investimento, tra cui una linea garantita per raccogliere obbligatoriamente il TFR silente. La linea pluricomparto ha diversi portafogli con diversi profili di rischio, più tassi di rendimento, uno per ciascuna linea di investimento. Inoltre gli aderenti ad una forma di gestione pluricomparto possono aderire simultaneamente a più linee/comparti Pluricomparto Quale scelta di linea di investimento? La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto: delle proprie condizioni socio-economiche; dell’età e della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento; della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". I lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.
per il conferimento del TFR “silente” LINEA GARANTITA per il conferimento del TFR “silente” Scheda-16 SCHEDA 6 Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento TACITO del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da GARANTIRE: LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE RENDIMENTI COMPARABILI AL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEL TFR GLI ULTERIORI EVENTI previsti dalle convenzioni (quali la premorienza, licenziamenti, dimissioni, ecc) Le garanzie comportano sempre costi aggiuntivi che incideranno sulle prestazioni
I FONDI PREESISTENTI
I FONDI PREESISTENTI Scheda-17 SCHEDA 6 possono essere, tra l'altro: Con o senza personalità giuridica A capitalizzazione o a prestazione definita Monocomparto o pluricomparto Con gestione finanziaria diretta, indiretta o assicurativa Entro il 31 maggio 2007 devono adeguarsi alla normativa generale con le deroghe specifiche, previste dalla normativa in via di emanazione(*) (*) al 16 gennaio non ancora disponibile
ADEGUAMENTI DEI FONDI PREESISTENTI Scheda-17 bis SCHEDA 6 I possibili adeguamenti, salvo alcune deroghe stabilite nei prossimi decreti ministeriali FORMA DI GOVERNANCE Personalità giuridica e Consiglio d’Amministrazione, adeguamento allo statuto standard della Covip Fondo a capitalizzazione, pluricomparto o monocomparto, ma con il comparto con garanzia sul capitale STUTTURA GESTIONALE Separazione dalla gestione del patrimonio, della gestione delle rendite, della Banca Depositaria, della gestione delle condizioni accessorie, tutte attuate tramite gara pubblica e con convenzioni apposite STUTTURA ORGANIZZATIVA PUBBLICIZZAZIONE DELLA GARA Per l’assegnazione delle convenzioni CONFLITTI Incompatibilità tra società dello stesso gruppo, ineleggibilità di consiglieri dell’ azienda stessa PORTABILITA’ Piena possibilità di uscire dalla Forma Previdenziale dopo 2 anni INFORMATIVA Previsione di uno schema standard di informativa agli iscritti, con una pluralità di informazioni idonee alla scelta COPERTURE ASSICURATIVE Dovranno essere adeguate alle norme oppure il lavoratore avrà la possibilità di recedere
A QUALE FORMA PREVIDENZIALE VIENE CONFERITO IL TFR “SILENTE”? I FONDI PREESISTENTI Scheda-18 SCHEDA 6 A QUALE FORMA PREVIDENZIALE VIENE CONFERITO IL TFR “SILENTE”? Al fondo preesistente ADEGUATO e AUTORIZZATO nota: con l’adesione si ottiene anche il contributo del datore di lavoro In assenza l’alternativa possibile è un Accordo di adesione in forma collettiva ad un fondo aperto con il contributo del datore di lavoro? In assenza di altre possibilità Al Fondo a capitalizzazione INPS Diverso dal Fondo per il Tfr mantenuto in azienda
SE LA FORMA PREVIDENZIALE I FONDI PREESISTENTI Scheda-19 SCHEDA 6 SE LA FORMA PREVIDENZIALE NON E’ ADEGUATA? Se si è già iscritti : è possibile il trasferimento della propria posizione ad altro Fondo previdenziale senza dover attendere i 2 anni di permanenza minima e senza penalizzazioni Nota: ciò vale anche per le adesioni a forme assicurative, che dovranno adeguarsi entro l’anno, e che dovranno garantire la possibilità di trasferire tutta la propria posizione
COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE? I FONDI PREESISTENTI Scheda-20 SCHEDA 6 COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE? I contributi accumulati I relativi rendimenti Le spese + - Possono essere TRASFERITI ad una forma previdenziale senza nessuna trattenuta fiscale Per i fondi a Prestazione Definita (che garantiscono una quota o percentuale collegata alla retribuzione – oggi non più possibile) il trasferimento della posizione è possibile solo se questa è stata individuata e separabile, sulla base di criteri definibili, dalle altre Qualsiasi forma previdenziale (assicurative comprese) non può avere clausole limitative alla trasferibilità della posizione oltre quelle previste dalla legge In caso di trasferimento della posizione saranno versati la quota di Tfr ed i contributi del datore di lavoro secondo quanto stabilito dagli accordi
SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO PREESISTENTE NON ADEGUATO? I FONDI PREESISTENTI Scheda21 SCHEDA 6 SE SI RIMANE ADERENTI AD UN FONDO PREESISTENTE NON ADEGUATO? Il fondo preesistente non potrà ricevere Nuove iscrizioni Il TFR maturando In quanto non sarà più definibile come forma previdenziale con la perdita di ogni beneficio fiscale
LE PRESTAZIONI
al momento della pensione LE PRESTAZIONI Scheda-22 SCHEDA 6 SCHEDA 6 al momento della pensione Le prestazioni pensionistiche complementari verranno erogate alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del regime obbligatorio, con almeno 5 anni di partecipazione ad un fondo complementare L’erogazione di una rendita m e d i a n t e la liquidazione della prestazione fino ad un massimo del 50% in forma di capitale e il restante in rendita vitalizia se richiesto, la liquidazione del 100% in forma di capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il fondo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS (nel 2006: € 381,72 mensili) Per i vecchi iscritti si tratta del montante dopo il 2006
IL TRATTAMENTO FISCALE
al momento della pensione IL TRATTAMENTO FISCALE Scheda-23 SCHEDA 6 La contribuzione massima annua in ESENZIONE FISCALE è pari a 5.164 euro I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono versare – in esenzione fiscale - in aggiunta al versamento ordinario al fondo la differenza tra quanto versato nei primi 5 anni e l’importo di € 25.822,85 (5.164,57 x 5 anni). Tale possibilità si può esercitare nei 20 anni successivi ai primi 5 e per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (in aggiunta ai 5.164 euro della contribuzione annuale in esenzione) sulla contribuzione NOTA: il limite massimo esente di 5.164 euro annui riguarda solo la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro. E’ quindi escluso il TFR Sulle somme erogate – sia in forma di capitale che di rendita - al netto della parte già assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti già assoggettati all’imposta sostitutiva dell’ 11%), si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali Durante tutto il periodo di accantonamento, annualmente vengono tassati soltanto i rendimenti del Fondo, nella misura dell’11% al momento della pensione
Il trattamento fiscale PRO-RATA Scheda-24 SCHEDA 6 Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti): fino al 31 dicembre 2000 RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontare CAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti PRIMA QUOTA dall’1.1.2001 al 31.12.2006 RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della rendita CAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni SECONDA QUOTA dall’1.1.2007 RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23% TERZA QUOTA
Il trattamento fiscale PRO-RATA Scheda-24 SCHEDA 6 Tutte le prestazioni (quindi anche gli anticipi) sono soggette all’applicazione del regime irpef in vigore nei vari anni. Con il nuovo regime fiscale che decorre dal 1° gennaio 2007, le prestazioni saranno suddivise in tre parti, corrispondenti al montante maturato (vecchi iscritti): fino al 31 dicembre 2000 RENDITA: irpef sull’87,5% dell’ammontare CAPITALE: in via separata con modalità diverse per “vecchi” e “nuovi” iscritti PRIMA QUOTA dall’1.1.2001 al 31.12.2006 RENDITA: con irpef sui contributi (dedotti) e TFR; tassazione al 12,5% sulla rivalutazione della rendita CAPITALE: in via separata senza la riliquidazione dell’imposta sull’ali-quota media degli ultimi 5 anni SECONDA QUOTA dall’1.1.2007 RENDITA e CAPITALE: tassati con aliquote dal 15% al 9% ovvero 23% TERZA QUOTA
RISCATTI parzialmente totalmente totalmente Scheda-25 SCHEDA 6 Il lavoratore potrà riscattare (con applicazione della tassazione agevolata del 15% + abbattimento per i periodi di iscrizione lunghi) per la perdita del posto di lavoro, nella misura massima del 50% di quanto maturato, nei casi di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore ai 48 mesi ovvero in caso di mobilità, CIG e CIGS parzialmente la posizione nei casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione superiore ai 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto, in tali casi, scatterebbe la possibilità di anticipare la pensione pubblica obbligatoria totalmente In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, la tassazione è del 23% totalmente In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sia previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile riscattare l’intera posizione maturata presso la propria forma pensionistica, anche al di fuori delle condizioni suddette, ma con l’applicazione di una ritenuta d’imposta pari al 23% In caso di morte dell’iscritto al Fondo avvenuta prima della maturazione dei requisiti per le prestazioni, l’intera posizione maturata verrà riscattata dagli eredi o beneficiari designati.
LE ANTICIPAZIONI regime fiscale Spese sanitarie Acquisto della casa Scheda-26 SCHEDA 6 SCHEDA 6 I lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla propria intera posizione maturata (contributi + Tfr) per : regime fiscale fino al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche Spese sanitarie In qualsiasi momento sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. per un importo non superiore al 75% del maturato per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (secondo le disposizioni legislative) Acquisto della casa dopo 8 anni di iscrizione al Fondo sulle somme erogate, al netto della parte già assoggettata ad imposta, si applica il 23% per un importo non superiore al 30% del maturato per ulteriori esigenze Altre spese dopo 8 anni di iscrizione al Fondo
contribuzione volontaria e reintegrazione Scheda-27 SCHEDA 6 SCHEDA 9 Per coloro che sono già pensionati: è possibile versare (alla forma pensionistica complementare) una contribuzione volontaria dopo aver maturato l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, si possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla previdenza complementare e non abbia riscattato la propria posizione. Il lavoratore potrà decidere autonomamente quando fruire della prestazione a carico del fondo. La contribuzione volontaria E’ possibile reintegrare le somme relative ad anticipazione in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto versato all’erario. Ciò permette di recuperare la maggiore tassazione (23% anziché 15%) applicata all’anticipazione per l’acquisto della prima casa e per spese varie La reintegrazione delle quote di anticipazione
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE Scheda-28 SCHEDA 6 La riforma prevede misure di compensazione alle imprese per bilanciare la perdita derivante dall’utilizzo del TFR come forma di autofinanziamento. Esse riguardano: del versamento ai fondi pensione - per le imprese fino a 49 addetti 6% Deduzioni fiscali del versamento ai fondi pensione - per le imprese OLTRE 49 addetti 4% Dal versamento contributivo Inps dello 0,20% al fondo di garanzia tfr con riferimento al trf versato ai fondi pensione o all’Inps Esonero contributivo Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione contributiva, variabile e crescente nel tempo: 0,19% dal 2008 0,21% dal 2009 0,23% dal 2010 0,25% dal 2011 0,26% dal 2012 0,27% dal 2013 0,28% dal 2014 Riduzione costo del lavoro
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONFERIMENTO DEL TFR FIBA-CISL NAZIONALE FINE FINE