Decreto 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.l.gs 19/09/1994,

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Decreto 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.l.gs 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni 5 maggio 2004

Art. 451 Codice Penale Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa…

Art.593 Codice Penale Omissione di soccorso Chiunque…trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita ovvero in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità…, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa…

D.P.R. 303/56 CAPO III Servizi sanitari art. 27 pronto soccorso PRIMA del Decreto 388/2003 D.P.R. 303/56 CAPO III Servizi sanitari art. 27 pronto soccorso art.28 pacchetto di medicazione art.29 cassetta di pronto soccorso art.30 camera di medicazione art.31 decentramento del pronto soccorso

abrogato PRIMA del Decreto 388/2003 D.M. 28 LUGLIO 1958 presidi chirurgici e farmaceutici aziendali pacchetto di medicazione cassetta pronto soccorso camera di medicazione obbligo conservazione in efficienza dei presidi medico chirurgici istruzioni per l’uso dei presidi abrogato

LEGGI CORRELATE D.P.R. 320/56 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo Decreto 12 marzo 1959 indica i presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori

LEGGI CORRELATE D.P.R. 27 marzo 1992 Decreto del Presidente della Repubblica sull’emergenza sanitaria D.L.vo 626/94 art. 4 comma 5 lett. a art. 12 comma 1 lett. a art. 15 art. 17 comma 1 lett. l art. 22 comma 5 titolo IV uso dei dispositivi di protezione individuali

DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE AZIENDE (art. 1) I) - aziende con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o di notifica (attività industriali che comportano rischi rilevanti,D.L.vo 334/99); - centrali termoelettriche; - impianti e laboratori nucleari (Attività industriali con rischi di incidenti con coinvolgimento di radiazioni ionizzanti, D. L.vo 230/95); - aziende estrattive e altre attività minerarie (D.L.vo 624/96); - lavori in sotterraneo (D.L.vo 320/56); - aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; GRUPPO A

II) - aziende con oltre 5 lavoratori che DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE AZIENDE (art. 1) II) - aziende con oltre 5 lavoratori che presentino un indice infortunistico di inabilità permanente (cioè degli infortuni indennizati in permanente con postumi superiori al 10%) superiore a 4 (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente); GRUPPO A

DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE AZIENDE (art. 1) III) - aziende del comparto agricoltura con oltre 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato. GRUPPO A

DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE AZIENDE (art. 1) aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A GRUPPO B

DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE AZIENDE (art. 1) aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A GRUPPO C

DECRETO 388/2003 art. 1 comma 2 Il datore di lavoro, sentito il Medico Competente ove previsto, è colui che identifica la categoria di appartenenza dell’ azienda (se l’azienda svolge attività lavorative diverse, si dovrà riferire all’attività con indice più elevato) e se appartiene al gruppo A lo comunica all’Az.USL territorialmente competente per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Il Datore di Lavoro garantisce ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art.2) Il Datore di Lavoro garantisce Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del MC, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del SSN, e della quale sia costantemente assicurata la completezza e il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti; Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN. Raccordo tra il sistema pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al DPR 27 marzo 1992 e successive modifiche GRUPPO A

ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art. 2) Il Datore di Lavoro garantisce Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del MC, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del SSN, e della quale sia costantemente assicurata la completezza e il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti; Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN Valutazione dei rischi già effettuata GRUPPO B

ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art. 2) Il Datore di Lavoro garantisce Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il MC, ove previsto, la completezza e il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti; Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN GRUPPO C

ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art. 2) Il Datore di Lavoro garantisce Nelle Aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la loro attività in luoghi isolati, diversi dalla sede Aziendale o unità produttiva, • la fornitura del pacchetto di medicazione, il cui contenuto è esplicitato nell’allegato 2 del presente decreto e • di un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’Azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.. GRUPPI A, B, C

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (art. 3) Gli addetti al pronto soccorso designati, dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera b), del D.Lgs 626/94, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione , ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. % GRUPPO A

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (art. 3) … I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono definiti dall’allegato 3 del presente decreto. I corsi di formazione devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. GRUPPO A

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (art. 3) Gli addetti al pronto soccorso designati, dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera b), del D.Lgs 626/94, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione , ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. % GRUPPO B, GRUPPO C

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (art. 3) … I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono definiti dall’allegato 4 del presente decreto. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. GRUPPO B, GRUPPO C

Il Datore di Lavoro garantisce ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art.4) Il Datore di Lavoro garantisce In collaborazione col MC, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’Azienda o unità produttiva • la disponibilità delle attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. • l’adeguatezza delle attrezzature e dei dispositivi citati ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’Azienda. • il mantenimento in condizioni di efficienza e di pronto impiego. • la custodia in luogo idoneo e facilmente accessibile. GRUPPI A, GRUPPO B, GRUPPO C

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Allegato I CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - Guanti sterili monouso (5 paia) - Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 500 ml. (3) - Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10) - Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2) - Teli sterili monouso (2) %

- Pinzette da medicazione sterili monouso (2) …. - Pinzette da medicazione sterili monouso (2) - Confezione di rete elastica di misura media (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) - Rotoli di cerotto alto cm. 2.5 (2) - Un paio di forbici - Lacci emostatici (3) - Ghiaccio pronto uso (2) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) - Termometro - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Allegato II CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE - Guanti sterili monouso (2 paia) - Visiera paraschizzi - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml. (1) - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 250 ml. (1) - Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3) - Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1) - Pinzette da medicazione sterili monouso (1) %

…. - Confezione di rete elastica di misura media (1) - Confezione di cotone idrofilo (1) - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) - Rotoli di cerotto alto cm. 2.5 (1) - Rotolo di benda orlata alta 10 cm. (1) - Un paio di forbici - Laccio emostatico - Ghiaccio pronto uso (1) - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

I Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro consigliano di integrare il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione previsto negli Allegati con i seguenti presidi sanitari:

confezione di sapone liquido guanti monouso in vinile o in lattice - confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi - confezione di clorossidante elettrolitico al 5% - rotolo di benda orlata alta cm. 10 - paio di forbici con punta arrotondata (per prevenire eventuali lesioni all’infortunato durante il taglio degli abiti) - coperta isotermica monouso

Tale integrazione, sentito il parere del Medico Competente aziendale anche sulla base dei rischi specifici presenti in azienda, nasce dall’esperienza finora maturata nella gestione dell’emergenza sanitaria anche in virtù delle indicazioni fornite dalle linee guida “SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell’ISPESL e dell’Istituto Superiore di Sanità”