Società a responsabilità limitata ORGANIZZAZIONE: Decisioni dei soci Amministrazione Dott. E. Fusco
SRL. Struttura organizzativa Cod. civ. 1942 L’organizzazione della s.r.l. ricalcava il modello della s.p.a. Srl = piccola spa senza azioni Riforma 2003 Affrancamento della s.r.l. dalla disciplina della s.p.a. Flessibilità dell’organizzazione interna (di tipo corporativo) Derogabilità della disciplina legale, in larga parte dispositiva Ampliamento degli spazi dell’autonomia statutaria S.r.l. come tipo societario di elezione per le p.m.i. a base familiare e/o con compagine sociale ristretta ed attiva
SRL. Struttura organizzativa (Segue) Modello legale Struttura di tipo corporativo. Tripartizione assemblea – organo amministrativo – collegio sindacale. Collegio sindacale è organo eventuale. Modelli statutari Opzione per modelli organizzativi più snelli, propri delle società di persone: Decisioni dei soci con soppressione del metodo assembleare; Modelli di amministrazione “alternativi” (disgiuntivo, congiuntivo).
LE DECISIONI DEI SOCI Artt. 2479 – 2479-bis – 2479-ter Gli organi sociali. A) LE DECISIONI DEI SOCI Artt. 2479 – 2479-bis – 2479-ter
LE DECISIONI DEI SOCI: Competenze Rapporto soci-amministratori (riparto di competenze) ≠ S.p.a. Art. 2479, 1° comma ≠ artt. 2364, n. 5 e 2380-bis, 1° comma. Le competenze decisionali dei soci nella s.r.l. sono più ampie. Esse risultano dalla combinazione di tre norme: Art. 2479, 2° comma Art. 2479, 1° comma (prima parte) Art. 2479, 1° comma (seconda parte)
LE DECISIONI DEI SOCI: Competenze (Segue) Art. 2479, 2° comma ► Competenze inderogabili. Si tratta di materie riservate dalla legge inderogabilmente alla competenza dei soci, per cui non possono essere statutariamente attribuite né agli amministratori (o ad altro organo sociale), né a terzi: Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili. Nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo. Nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore. Modificazioni dell’atto costitutivo. Decisioni di compiere operazioni che comportano o una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modifica dei diritti dei soci.
LE DECISIONI DEI SOCI: Competenze (Segue) Art. 2479, 1° comma (prima parte) ► Competenze statutarie. I soci decidono altresì sulle materie “riservate”alla loro competenza da apposita clausola dell’atto costitutivo. Si tratta di un possibile ampliamento delle materie di competenza esclusiva dei soci, rimesso alle libere scelte dell’autonomia privata. Limite: art. 2475, 5° comma (competenze inderogabili dell’organo amministrativo).
LE DECISIONI DEI SOCI: Competenze (Segue) Art. 2479, 1° comma (seconda parte) ► Competenze dei soci per “sollecitazione”. I soci decidono infine su qualsiasi «argomento» rimesso all’approvazione della collettività dei soci: dagli amministratori, ovvero dal socio (o dai soci) che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale [*]. Si tratta di una competenza mediata ed eventuale dei soci (perchè presuppone un atto di impulso, cd. diritto di provocatio). È inoltre una competenza che consiste nella mera approvazione dell’argomento sottoposto all’esame dei soci: la decisione della collettività avrà dunque un mero valore autorizzatorio rispetto all’iniziativa già assunta dagli amministratori o dal socio qualificato e che non esclude l’autonomia dell’organo gestorio in merito all’esecuziuone effettiva dell’operazione autorizzata. [*] La quota può essere statutariamente ridotta ma non aumentata.
LE DECISIONI DEI SOCI: Procedimento Modelli statutari: Decisioni non-assembleari. Con apposita clausola dell’atto costitutivo, i soci possono optare per (art. 2479, 3° comma): Consultazione scritta (o metodo del referendum): predisposizione di un documento non-modificabile che viene fatto circolare tra tutti i soci in un unico esemplare, affinché ciascuno di essi esprima la propria dichiarazione (approvazione o non-approvazione) sull’argomento oggetto della decisione, in calce al documento stesso. Consenso espresso per iscritto (o metodo del carteggio): ciascun socio formula, sempre per iscritto, un’autonoma dichiarazione di volontà, distinta da quelle degli altri soci, con le quali però concorre a perfezionare la decisione finale, che si formerà quando tutte le dichiarazioni dei soci siano concordanti sul contenuto della decisione.
… Modelli statutari: Decisioni non-assembleari. Disciplina: Art. 2479, 5° comma: ciascun socio deve essere messo in condizione di potere partecipare alla decisione. Art. 2479, 6° comma: la decisione non-assembleare è assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Art. 2479, 3° comma: dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed i consensi espressi dai soci. Limiti: artt. 2479, 2° comma, nn. 4-5 e 2482-bis, 4° comma: il metodo non-collegiale non può essere in nessun caso utilizzato per le decisioni più importanti (modificazioni atto costitutivo – decisioni che comportano o una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modifica dei diritti dei soci – riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite). 2479, 4° comma: il metodo collegiale può essere sempre richiesto da uno o più amministratori, o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
LE DECISIONI DEI SOCI: Procedimento Modello legale: Procedimento assembleare. Funziona ex lege per tutte le decisioni dei soci in mancanza di diversa disposizione statutaria. In ogni caso, è inderogabile per alcune decisioni, anche quando l’atto costitutivo abbia optato per l’assunzione non collegiale delle decisioni dei soci. Si tratta delle materie rientranti nella competenza inderogabile ex artt. 2479, 2° comma, nn. 4-5 e 2482-bis. Il metodo collegiale può sempre essere richiesto da uno o più amministratori, ovvero dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (2479, 4° comma).
… Modello legale: Procedimento assembleare. Disciplina: Art. 2479-bis. Convocazione: atto costitutivo. Amministratori con lettera racc. 8 gg. prima dell’adunanza. Presidente Intervento: il diritto di intervento spetta a tutti i soci. Rappresentanza: salvo divieto dell’atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare senza i limiti previsti nella s.p.a. Maggioranze: Assemblea “ordinaria”: quorum costitutivo = metà del capitale sociale; quorum deliberativo: maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Modifiche atto costitutivo: quorum deliberativo: almeno la metà del capitale sociale. Assemblea totalitaria: (presenza dell’intero capitale sociale + amministratori e sindaci) art. 2479-bis, 5° comma.
LE DECISIONI DEI SOCI: Invalidità Art. 2479-ter Tre regimi di invalidità (analogia con la disciplina della s.p.a.): Annullabilità Nullità Nullità imprescrittibile
LE DECISIONI DEI SOCI: Invalidità (Segue) Annullabilità È la sanzione “generale” per tutte le decisioni prese in difformità della legge o dell’atto costitutivo. Conflitto di interessi. Disciplina: Legittimazione: ciascun socio individualmente, ciascun amministratore, collegio sindacale. Termine: entro 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. Convalida: l’annullamento non ha luogo se la decisione impugnata è sostituita (efficacia retroattiva della convalida). Efficacia: l’annullamento ha effetto nei confronti di tutti i soci, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
LE DECISIONI DEI SOCI: Invalidità (Segue) Nullità È la sanzione prevista per le sole decisioni: aventi oggetto impossibile o illecito o prese in assenza assoluta di informazione; che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite Disciplina: Legittimazione: chiunque vi abbia interesse Termine: entro tre anni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci per sole le cause di nullità sub 1. Imprescrittibilità: per la causa di nullità sub 2.
L’AMMINISTRAZIONE Artt. 2475 – 2475-bis – 2475-ter – 2476 Gli organi sociali. B) L’AMMINISTRAZIONE Artt. 2475 – 2475-bis – 2475-ter – 2476
GLI AMMINISTRATORI: Competenze Riparto di competenze gestorie tra soci ed amministratori. La disciplina della s.r.l. non riproduce la riserva assoluta di competenza dell’organo amministrativo previsto in tema di s.p.a. dall’art. 2380-bis, 1° comma. → Ne consegue che nella s.r.l. l’autonomia privata può deferire ampie competenze gestorie ai soci (art. 2479, 1° comma). Problema: è possibile attribuire la gestione della s.r.l. ai soci, eliminando del tutto l’organo amministrativo? Tesi favorevole (c.d. gestione assembleare). Tesi contraria (rispetto della dualità organo assembleare, organo amministrativo, con applicazione di differente disciplina a seconda della funzione esercitata). Art. 2475, 5° comma e le c.d. materie riservate alla competenza dell’«organo amministrativo» (progetto di bilancio, progetti di fusione e scissione, aumento delegato del capitale sociale).
GLI AMMINISTRATORI: Modelli di amministrazione Modello legale L’amministrazione della s.r.l. è affidata ad uno o più soci (2475, 1° comma). Essi sono nominati con decisione dei soci e restano in carica a tempo indeterminato. In caso di pluralità di amministratori, questi formano il consiglio di amministrazione. Per il funzionamento dell’organo collegiale, in linea di principio è applicabile per analogia la disciplina del consiglio di amministrazione della s.p.a. In alternativa al funzionamento collegiale, è possibile prevedere statutariamente un consiglio di amministrazione a collegialità “attenuata” (che delibera mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: art. 2475, 4° comma). Si ritiene possibile anche nella s.r.l., nonostante il silenzio della legge, la nomina di amministratori delegati.
GLI AMMINISTRATORI: Modelli di amministrazione Modelli “alternativi” L’atto costitutivo può affidare l’amministrazione della s.r.l. ad uno o più terzi (2475, 1° comma). In caso di pluralità di amministratori (soci o terzi), l’atto costitutivo può prevedere, in luogo del funzionamento collegiale dell’organo gestorio (consiglio di amministrazione), il ricorso a due modelli alternativi di gestione, sinora propri delle sole società di persone: Amministrazione disgiuntiva Amministrazione congiuntiva Per la loro disciplina l’art. 2475, 3° comma rinvia semplicemente agli artt. 2257 e 2258. Ma queste due norme si applicano alla s.r.l. con gli opportuni adattamenti.
GLI AMMINISTRATORI: Modelli di amministrazione Amministrazione disgiuntiva Limite: materie ex art. 2475, 5° comma (devono essere assunte dall’organo amministrativo nel suo complesso) Diritto di opposizione Decisione dei soci sull’opposizione modalità di assunzione della decisione; criterio di computo della maggioranza: non per quote di interesse (2257, 3° comma), ma in misura proporzionale alla partecipazione sociale (2479, 5° comma). Modalità alternative di composizione del conflitto gestorio: Il ricorso alla decisione dei soci ex art. 2479, 1° comma Il conferimento della decisione al singolo socio come diritto particolare ex art. 2468, 3° comma La c.d. amministrazione “arbitrata” ex art. 37, d. lgs. 5/2003.
GLI AMMINISTRATORI: Modelli di amministrazione Amministrazione congiuntiva Articolazione: Amministrazione congiuntiva all’unanimità la decisione è assunta all’unanimità dei consensi Amministrazione congiuntiva a maggioranza; criterio di computo della maggioranza: non per quote di interesse (2257, 3° comma), ma per teste. compatibilità anche in caso di amministratori non-soci. Si applica il correttivo dell’art. 2258, 3° comma (urgenza di evitare un danno alla società).
GLI AMMINISTRATORI: Potere di rappresentanza Art. 2475-bis Potere “generale” di rappresentanza della società Disciplina analoga alla rappresentanza della s.p.a. (2383-2384): Inopponibilità ai terzi di buona fede dei vizi dell’atto di nomina del rappresentante, anche dopo la pubblicazione nel registro delle imprese; Inopponibilità ai terzi dei limiti statutari ai poteri degli amministratori (salvo l’exceptio doli) Opponibilità dei soli limiti legali.
GLI AMMINISTRATORI: Invalidità delle decisioni Non è prevista una disciplina generale dell’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, come nella s.p.a. (2388, 4° comma). È disciplinata la sola ipotesi del conflitto di interessi dell’amministratore di s.r.l.: art. 2475-ter
GLI AMMINISTRATORI: Responsabilità Art. 2476. Responsabilità degli amministratori: … verso la società … verso singoli soci o terzi … ma non verso i creditori sociali !
GLI AMMINISTRATORI: Responsabilità (Segue) Responsabilità degli amministratori verso la società Art. 2467, 1° comma: responsabilità solidale e responsabilità per colpa. Estensione analogica delle regole sulla responsabilità del consiglio di amministrazione della s.p.a. (deleghe, manifestazione del dissenso). Responsabilità solidale dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (dolo). Legittimazione all’azione sociale del singolo socio, che può chiedere provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione (2476, 3° comma). Legittimazione all’azione sociale anche della società? Si Possibilità di rinuncia e transazione
GLI AMMINISTRATORI: Responsabilità (Segue) Responsabilità degli amministratori verso singoli soci o terzi: art. 2476, 6° comma. Non è contemplata la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali: Teoria favorevole all’applicazione analogica dell’art. 2394 Teoria contraria: la tutela dei creditori è azionabile mediante i rimedi di diritto comune: azione surrogatoria, responsabilità extracontrattuale
Gli organi sociali. C) I CONTROLLI
IL COLLEGIO SINDACALE Art. 2477 2 casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio
IL CONTROLLO DEI SOCI Art. 2476, 2° comma