Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Giurisprudenza Corso di Diritto commerciale avanzato anno accademico 2011/2012 Prof. Mario Campobasso Il contratto di società (Lo Scopo Fine) 1
A) scopo lucrativo (società di persone e società di capitali) B) scopo mutualistico (società cooperative, mutue assicuratrici. artt e 2515) C) scopo consortile (2615-ter introdotto dalla legge 377/1996) affinità con scopo cooperative (arg. ex art.2602) Scopo-fine delle società Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 2
Società senza scopo di lucro ? - Lart non prevede la nullità della società per lassenza dello scopo di lucro; Legislazione speciale: -società sportive dilettantistiche art. 90, l. 283/2002; -società di gestione dei mercati regolamentati (art. 61 Tuf); -s.g.a. (art. 80 Tuf); società di gestione fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione; -Impresa sociale (d.lgs , n. 155). Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 3
Società e comunione Art La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 4
Principi societariRegole comunione Art. 2256: Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società Art Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto. Art : Il socio non può provocare a discrezione lo scioglimento della società Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione Art. 2270: Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società. Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 5
IMPRESA CONIUGALE Art. 177: Costituiscono oggetto della comunione: d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 6
Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 7