La scelta della forma giuridica dell’impresa

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Transcript della presentazione:

La scelta della forma giuridica dell’impresa PRESENTAZIONE di Matteo Spedicato Classe IV I ITER ITC “F. Calasso” - Lecce

La scelta della forma giuridica è uno dei problemi che l’impresa deve affrontare nella fase di costituzione oppure in un momento successivo, al variare di uno o più fattori che ne hanno determinato la scelta iniziale. In tale caso, si parla, con termine non sempre appropriato, di “trasformazione” della forma giuridica, per meglio rispondere alle eventuali nuove esigenze operative. Il lavoro svolto dal mio allievo Matteo Spedicato di sistematizzazione della problematica relativa alla tipologia giuridica dell’impresa, utilizzando opportuni collegamenti ipertestuali, ha una duplice finalità: per i docenti, quale supporto per la presentazione in aula dell’argomento; per gli alunni, quale utile strumento per il recupero o consolidamento delle conoscenze. Paolo Marcianò

SOMMARIO FORMA GIURIDICA I FATTORI CHE DETERMINANO LA SCELTA LA RESPONSABILITÁ VERSO I TERZI LA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA RESPONSABILITÀ LE PRINCIPALI TIPOLOGIE ALTRE TIPOLOGIE RIFERIMENTI NORMATIVI SCHEMA RIASSUNTIVO

FORMA GIURIDICA É la forma scelta dall’impresa relativamente alla tipologia del soggetto giuridico a cui farà capo l’azienda, e le norme a cui esso dovrà sottostare. Due sono le tipologie possibili: imprese individuali imprese collettive

I FATTORI CHE DETERMINANO LA SCELTA La scelta della forma giuridica di un’impresa dipende da diversi fattori, ad esempio le dimensioni, il grado di rischio e dal capitale di cui uno o più soggetti dispongono. Il capitale assume un ruolo fondamentale, poiché, ad esempio per avviare una società per azioni occorrono almeno 120.000 euro, mentre per costituire una società a responsabilità limitata occorrono 10.000 euro. Per la costituzione,invece,di imprese individuali e società di persone la legge non prevede alcun importo minimo.

LA RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI Il soggetto giuridico dell’azienda è la persona (o le persone) alla quale si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni aziendali.

LA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA RESPONSABILITÀ TITOLARE INSIEME DEI SOCI SOCIETÁ

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE Società in nome collettivo (s.n.c) Società in accomandita semplice (s.a.s.) Società a responsabilità limitata (s.r.l.) Società per azioni ( s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) A mutualità prevalente A mutualità sussidiaria

ALTRE TIPOLOGIE Impresa familiare, prevista dall’art. 230 bis codice civile, è un’estensione dell’impresa individuale, quando l’imprenditore si avvale in modo continuativo della prestazione lavorativa del coniuge, parenti fino al terzo grado e/o affini fino al secondo grado. Il soggetto giuridico rimane, comunque, il titolare. Pertanto essa non rappresenta una vera e propria tipologia di forma giuridica.

ALTRE TIPOLOGIE (2) Le attuali disposizioni normative consentono la possibilità di costituire società di capitali unipersonali, nelle quali le quote o le azioni sono possedute da un sola persona. Nei Paesi dell’Unione europea esiste una nuova figura giuridica di società, denominata Societas Europaea (SE). La SE ha personalità giuridica di diritto comunitario e può essere costituita, a seconda dei casi, da s.p.a., s.r.l. o da altri enti di diritto pubblico o privato.

RIFERIMENTI NORMATIVI TIPO DI SOCIETÀ ARTICOLI CODICE CIVILE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 2291 – 2312 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 2313 – 2324 SOCIETÀ PER AZIONI 2325 – 2451 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 2452 – 2461 SOCIETÀ A RESPONSABILITÁ LIMITATA 2462 – 2483 SOCIETÀ COOPERATIVA 2511 – 2545 octiesdecies

SCHEMA RIASSUNTIVO ASPETTI IMPRESA INDIVIDUALE S.N.C. S.A.S. S.P.A. S.R.L. S.A.P.A. COSTITUZIONE IMPRESA SOLO APERTURA PARTITA IVA ATTO PUBBILCO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE ATTO PUBBLICO OPPURE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE ATTO PUBBLICO CAPITALE SOCIALE MINIMO NON PREVISTO 120.000 EURO 10.000 EURO RESPONSABILITÀ TITOLARE/ SOCI ILLIMITATA ILLIMITATA E SOLIDALE ACCOMANDATARI: ILLIMITATA E SOLIDALE ACCOMANDANTI: LIMITA ALLA QUOTA LIMITATA AL CAPITALE LIMITATA AL CAPITLE ACCOMANDANTI: LIMITA ALLA QUOTA AMMINISTRAZIONE TITOLARE SOLO I SOCI ACCOMANDATARI SOCI E NON SOCI

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ PER AZIONI

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

LE SOCIETÀ COOPERATIVE La cooperativa è la forma giuridica d’impresa con la quale più persone si associano al fine di ottenere dalla gestione in comune di un’attività economica beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. É l’unica impresa che trova particolare riconoscimento e tutela nella Costituzione (art. 45).

I PRINCIPI STORICI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO Ogni testa un voto: ciascun socio, salvo eccezioni previste, ha diritto in assemblea a un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione possedute. Porta aperta: le variazioni di capitale dovute a ingresso/recesso di soci non comportano modificazioni dell’atto costitutivo.

LE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE CONDIZIONI A. La cooperativa deve aderire alla normativa tributaria (ex art. 14, DPR 601/73): devono essere disciplinate dai principi della mutualità; devono essere iscritte negli appositi registri e albi della cooperazione. B. La cooperativa deve possedere requisiti mutualistici più ampi rispetto a quelli previsti dalle stesse norme tributarie. VINCOLI Limiti alla distribuzione dei dividendi ai soci. Divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori sia durante la vita. Destinazione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo, in caso di scioglimento (dedotti il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati). Il requisito della prevalenza riguarda i rapporti tra della cooperativa in favore dei soci o le loro prestazioni lavorative a favore della stessa .

LA PREVALENZA IN BASE AL SETTORE DI ATTIVITÀ TIPOLOGIA COOPERATIVA Cooperative di consumo, di acquisto, di servizi Cooperative di produzione e lavoro Cooperative agricole CONDIZIONI L’attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci L’attività deve essere svolta prevalentemente attraverso le prestazioni lavorative dei soci L’attività deve essere svolta prevalentemente attraverso gli apporti di beni o servizi da parte dei soci

IMPRESA INDIVIDUALE Nell’impresa individuale è lo stesso titolare, in quanto soggetto giuridico, che risponde degli obblighi derivanti dall’attività aziendale.

SOCIETÀ DI PERSONE Le società di persone sono caratterizzate dalla centralità dei soci, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni verso i terzi derivanti dall’attività aziendale.

SOCIETÀ DI CAPITALI Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica. La caratteristica fondamentale delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale perfetta o limitazione della responsabilità. Per autonomia patrimoniale perfetta s’intende la separazione del patrimonio personale di ogni membro componente di una società dal patrimonio della persona giuridica. Ciò comporta che in caso di debiti contratti da una società la persona giuridica ne risponde soltanto con il suo patrimonio.

I FATTORI DELLA SCELTA

LA DIMENSIONE ECONOMICA Al crescere delle dimensioni economiche (numero addetti, fatturato, sedi operative, internazionalizzazione) la forma giuridica più appropriata è quella societaria e, in particolare, di società di capitali.

TIPO DI ATTIVITÀ Per l’esercizio di alcune particolari attività, la legge prescrive una determinata forma giuridica o pone il divieto per alcune di esse, ad esempio: le banche devono adottare la forma giuridica di s.p.a. oppure di società cooperativa per azioni; per l’impresa artigiana è esclusa la scelta di s.p.a. e di s.a.p.a.

L’ATTO COSTITUTIVO Per le imprese individuali è richiesta soltanto l’apertura della partita IVA. Per le società di persone la costituzione può avvenire mediante atto pubblico (redatto da un notaio) oppure scrittura privata con firme autenticate. Per le società di capitali è obbligatorio l’atto pubblico.

RISORSE FINANZIARIE La forma giuridica è rilevante anche ai fini delle modalità di reperimento delle risorse finanziarie. Se l’impresa individuale può ricorre esclusivamente al credito bancario, le società per azioni possono invece emettere una serie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc.) per reperire le risorse necessarie per la loro attività.

RISCHIOSITÀ DELL’ATTIVITÀ Al crescere delle dimensioni oppure per la particolare attività svolta i rischi imprenditoriali potrebbero essere particolarmente elevati da rendere più opportuna la scelta della forma di società di capitali, nella quale, appunto, la responsabilità è limitata al capitale conferito.