LA RAPPRESENTANZA ARTT. 1387-1400 C.C..

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
Advertisements

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Società nome collettivo
Il contratto di società
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
LA PRELAZIONE DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A PARITA DI CONDIZIONI, OVE SI DECIDA DI CONCLUDERE UN.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
La compravendita Titolo III - Dei singoli contratti Capo I - Della vendita Sezione I - Disposizioni generali Art Nozione La vendita è il contratto.
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
La responsabilità civile della pa
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
I CONTRATTI.
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Il trasferimento d’azienda
LA PUBBLICITÀ.
Società per azioni Le azioni (II parte) La circolazione
Corso di Diritto commerciale avanzato
INVALIDITA’ del contratto
Il contratto ha forza di legge fra le parti.
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
LA RAPPRESENTAN ZA. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo non può o non.
PERSONE GIURIDICHE.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
Adempimento e Inadempimento
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
1936, c. 1: “Fideiussore è colui che garantisce al creditore il
DETERMINAZIONE A CONTRARRE Art. 11 D. Lgs 163/2006 Art. 192 D
Diritto del lavoro L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Corso di abilità informatiche
Schema normativo ipertestuale
ARTICOLO 2203 Preposizione institoria.
ARTICOLO 1703 Nozione. [I]. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
La prova del contratto di lavoro
Art Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Art
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
Rappresentanza Rappresentanza diretta: potere di un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto (rappresentato).
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il provvedimento amministrativo è
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Fonti obbligazioni art.1173 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Diritto privato Le modalità di formazione del contratto.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Diritto privato IL CONTRATTO: Definizione Elementi essenziali.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
DIRITTO CIVILE IL CONTRATTO Lezione peer to peer.
Transcript della presentazione:

LA RAPPRESENTANZA ARTT. 1387-1400 C.C.

Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente.

1388. Contratto concluso dal rappresentante. — 1 1388. Contratto concluso dal rappresentante. — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Caratteristiche della rappresentanza IN NOME DEL RAPPRESENTATO: contemplatio domini. NELL’INTERESSE DEL RAPPRESENTATO: per conto altrui (art.1703) EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO

1387. Fonti della rappresentanza. — 1 1387. Fonti della rappresentanza. — 1. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA ATTO UNILATERALE RECETTIZIO 1392. Forma della procura. — 1. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (c. 1350 ss., 1399).

PROCURA GENERALE PROCURA SPECIALE

ESTINZIONE DELLA PROCURA – PROCURA APPARENTE 1396. Modificazione ed estinzione della procura. — 1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Cause di estinzione della procura 1) compimento dell’affare 2) scadenza del termine o avveramento condizione risolutiva 3) estinzione rapporto interno 4) morte rappresentato o rappresentante 5) revoca da parte del rappresentato 6) rinunzia del rappresentante

ECCESSO DI POTERE E RAPPRESENTANZA SENZA POTERE Il contratto è privo di effetti nei confronti del rappresentato (differenza rispetto alla mancata conoscenza della revoca della procura) Tuttavia…

1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (c. 1392). 2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

1398. Rappresentanza senza potere. — 1 1398. Rappresentanza senza potere. — 1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Cass., sez. lav., 01-10-1997, n. 9594. Configura un’ipotesi di eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza conferitigli con la procura la fattispecie di un funzionario di una società il quale, non rivestendo la qualità di amministratore della stessa, pur potendo procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, solo previo nulla osta di un competente organo della società deputato ad accertare e valutare che il contratto da stipulare non dia luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proceda alla stipula del contratto in questione senza munirsi del prescritto nulla osta.

1394. Conflitto d'interessi. — 1 1394. Conflitto d'interessi. — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (c. 1395) può essere annullato (c. 1441 ss.) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Antepone proprio interesse a quello del rappresentato

1395. Contratto con se stesso. — 1 1395. Contratto con se stesso. — 1. È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (c. 1394, 1735). 2. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

Due casi 1) un soggetto conclude il contratto nella duplice veste di rappresentante e di rappresentato 2) un soggetto agisce da un lato come rappresentante di Tizio e nella veste di rappresentante di Caio ANNULLAMENTO del contratto

GIURISPRUDENZA Art. 1395 cod. civ. Cass., sez. I, 03-09-1999, n. 9270. Quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare non opera la presunzione di conflitto di interessi che l’art. 1395 c.c. pone per il caso in cui il rappresentante è tale nei confronti di due diversi soggetti e regola i rapporti tra questi; in tal caso, infatti, il contenuto del contratto non solo è determinato, ma è anche obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non è neppure ipotizzabile un conflitto d’interessi rilevante ai sensi della citata disposizione.

IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE 1401. Riserva di nomina del contraente. — 1. Nel momento della conclusione del contratto (c. 1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1).

Cass. 29.09.2000, n. 12969 Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al c.d. «interesse negativo», e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto

1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina. — 1 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina. — 1. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. 2. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

1403. Forme e pubblicità. — 1. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (c. 1392) . 2. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Effetti della nomina La persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. La nomina ha effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto come se questo fosse stato stipulato direttamente tra il nominato e l’altra parte.

Non è richiesto l’assenso dell’altro contraente ( a differenza della cessione del contratto) in quanto questi ha preventivamente accettato la clausola di riserva di nomina “per sé o per persona da nominare”.

1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1. Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.