DANNO RISARCIBILE Non tutti i danni sono risarcibili Si identifica con le CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI che dall’ingiusta lesione discendono e determinano in concreto l’obbl. risarcitoria Fondamentale è la posta del DANNO PATRIMONIALE (1223 c.c.); in giurisprudenza da tempo sono considerati risarcibili anche danni mediati e indiretti ricollegabili x regolarità causale Art. 2056: rinvio artt. 1223-1226-1227 Compensatio lucri cum damno
Danno non patrimoniale ART. 2059 C.C.: il suo risarcimento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge La definizione di danno non patrimoniale si ricava in negativo: tutte le poste non direttamente economicamente valutabili ossia lesione di valori inerenti alla persona Nel tempo diverse letture dell’art. 2059 Inizialmente: 2059 coincidenza del danno non patrimoniale con i SOLI danni morali (dolori sofferenze e patimenti d’animo)
successivamente Tendenziale oggettivazione del danno e Corte Costituzionale 233/03 recepisce una articolazione del danno non patrimoniale in: danno morale in senso stretto, danno biologico e danno cd. Esistenziale (al fare non reddituale)
Cass. 11-11-2008 n.26972 Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale” perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, situazione non consentita dall’art. 2059 c.c.
le sentenze gemelle 8827 e 8828/03 Hanno ridefinito presupposti e contenuti del danno non patrimoniale Presupposti: risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 ma anche in tutti quei casi in cui il fatto illecito abbia leso un valore o un interesse della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica
Contenuto Pur rappresentando una categoria unitaria il danno non patrimoniale era distinto in tre pregiudizi diversi: danno morale subiettivo, danno biologico e danno esistenziale La Corte Cost. 233/2003 confermava: Danno morale : patema d’animo Danno biologico: lesione all’integrità psicofisica medicalmente accertabile Danno esistenziale:compromissione delle attività realizzatrici della persona umana quale lesione del fare areddituale.
I° orientamento Il danno esistenziale come tertium genus di danno nella categoria del danno non patrimoniale
II° orientamento Il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali rientrano , in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze gemelle, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità che al contrario caratterizza il danno patrimoniale ex art. 2043.
continua Conseguentemente non è possibile concepire categorie generalizzanti come quella del danno esistenziale che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità che x legge deve avere.
In sintesi L’art. 2059 c.c. non delinea una nuova fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche di danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 (condotta-nesso di causalità- evento dannoso ingiusto determinato da lesione interesse meritevole di tutela e danno-conseguenza).
Sul piano della struttura dell’illecito: Le due ipotesi dannose (danno patrimoniale e non patrimoniale) differiscono in tema di LESIONE DELL’INTERESSE PROTETTO Il risarcimento del 1° connotato da atipicità, lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (2043) Il risarcimento del 2° connotato da tipicità, risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge o nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili dell’uomo
DANNO BIOLOGICO (reddito – tabelle – equità; x micropermanenti l. n.57/2001 sostituito da d.lgs 209/2005 valore-punto)