RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Per inadempimento Per impossibilità sopravvenuta Per onerosità sopravvenuta
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO MANUTENZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE GIUDIZIALE ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
AZ. di MANUTENZIONE La parte manifesta il proprio interesse a mantenere il contratto con la richiesta di adempimento coattivo nei confronti del contraente inadempiente (sia esso assoluto o relativo) Sentenza di condanna all’adempimento esatto oltre al risarcimento del danno
RISOLUZIONE GIUDIZIALE Sentenza costitutiva di eliminazione del contratto oltre al risarcimento del danno Non si può più modificare la domanda In ogni caso non deve trattarsi di inadempimento di SCARSA IMPORTANZA (art. 1455): giudizio di merito operato dal giudice contemperando criterio oggettivo e soggettivo
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE 3 casi: 1) diffida ad adempiere 2) clausola risolutiva espressa 3) termine essenziale Il contratto si risolve di diritto, automaticamente e da tale momento è precluso l’adempimento tardivo Eventuale sentenza di mero accertamento Risarcimento del danno dovuto
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Nei confronti delle parti: ha effetto retroattivo fra le parti con effetto liberatorio e restitutorio; effetto risarcitorio di interesse positivo Nei confronti dei terzi: non pregiudica i diritti dei terzi (non rileva se in buona o mala fede 1458 comma2), salvi i principi in tema di trascrizione Terzo è pregiudicato se acquista dopo la risoluzione poiché allora ha acquistato a non domino
MEZZI DI AUTOTUTELA PRIVATA Artt. 1460 -1461C.C. Possibile clausola del solve et repete
Art. 1460 eccezione d’inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
ECCEZIONE DI SOSPENSIONE ART. 1461 C.C. mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti. Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.