Sono partecipanti eventuali al procedimento amministrativo (art. 9): I portatori di interessi pubblici I portatori di interessi privati I portatori di interessi collettivi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
I partecipanti (necessari o eventuali) possono (artt I partecipanti (necessari o eventuali) possono (artt. 10 e 11 della legge n. 241/90): presentare memorie scritte e documenti, che la pa ha l’obbligo di valutare se pertinenti all’oggetto del procedimento prendere visione degli atti del procedimento concludere accordi con l’amministrazione procedente
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis della legge n. 241/90): è stata introdotta la previa comunicazione di provvedimento negativo, che rafforza gli istituti di partecipazione al procedimento
“Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.
Successivamente a tale comunicazione, “gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni” e “dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”
Il responsabile del procedimento (artt. 4-6 della legge n. 241/90) Le pa, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento di loro competenza l’unità organizzativa responsabile (l’ufficio) dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento
Il dirigente di ciascun unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale
Compiti del responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; accerta d’ufficio i fatti e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria (ad es. può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali); propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale .
La conferenza di servizi è un modello di istruttoria orale (art La conferenza di servizi è un modello di istruttoria orale (art. 14 e ss. della legge n. 241/90) Nella fase istruttoria la conferenza di servizi è lo strumento ordinario per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento Nella fase decisoria la conferenza di servizi conduce ad una decisione pluristrutturata, ossia ad una decisione contestuale e concordata tra le diverse pa coinvolte in tale fase
Nella fase decisoria la conferenza di servizi ha carattere obbligatorio, ogni qual volta la pa debba “acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pa” e non li ottenga “entro 30 gg dalla ricezione, da parte della pa competente, della relativa richiesta”
Nella fase decisoria la conferenza di servizi ha carattere facoltativo, quando, entro 30 dalla ricezione, da parte della pa competente, della relativa richiesta, è intervenuto il dissenso di una o più pa interpellate ovvero nei casi in cui è consentito alla pa procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle pa competenti
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16): Gli organi consultivi delle PA sono tenuti a rendere i PARERI a essi obbligatoriamente richiesti entro 20 gg dal ricevimento della richiesta Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i 20 gg dal ricevimento della richiesta
Se entro tale termine il parere non è stato comunicato o l’organo non abbia rappresentato esigenze istruttorie è in facoltà della pa richiedente il parere di “procedere indipendentemente dall’espressione del parere”. Questo meccanismo non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da PA “preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”.
VALUTAZIONI TECNICHE (art. 17): Ove per LEGGE O REGOLAMENTO sia previsto debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 90 gg dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad ALTRI ORGANI della PA o a enti pubblicI dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. La sostituzione non è possibile quando la valutazioni tecniche debbano essere prodotte da PA “preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”
I PARERI presuppongono una situazione di fatto chiarita e esprimono un punto di vista già correlato al provvedimento da emanare; la PA procedente non è vincolata a decidere secondo il parere, ma è vincolata a tenerne conto Le VALUTAZIONI TECNICHE servono a chiarire la situazione di fatto e appartengono alla fase iniziale dell’istruttoria