EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)
Stesso effetto del recesso convenzionale RECESSO LEGALE Stesso effetto del recesso convenzionale Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento (eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro) Necessita di congruo preavviso(art. 1569) Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici
Contratto con effetti reali È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico (art.1376 c.c.) Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)
Pr. consensualistico e opponibilità del c. acquisto 1. x beni immobili o mobili registrati: trascrizione 2. x beni mobili: possesso vale titolo (1155) 3. x cessione di credito: 1265 c.c. notificazione o accettazione avente data certa 4. x diritto personale di godimento: primo che ha conseguito uso del bene
Eccezioni al pr.consensualistico 1. cose di genere: consenso delle parti al momento della individuazione, operazione che richiede la collaborazione di entrambe le parti 2. cose future: quando il bene viene ad esistenza si trasferisce la proprietà 3. cosa di un terzo: nel momento in cui alienante acquista il bene dal terzo.
EFFETTI NEI CFR. TERZI ART. 1372 COMMA 2 I diversi casi previsti dalla legge fanno riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli) Promessa del terzo (art. 1381) Patto di non alienare (art. 1379)
Art. 1381 Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo. Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Art. 1379 Divieto di alienazione. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo fra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti
ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita). Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione). In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.