Danno da nascita indesiderata Sent. Cassazione Civile, sezione III 4 gennaio 2010 n. 13
FATTI La signora A.R. è in stato di gravidanza. Tutto sembra procedere bene. Solo alla 28esima settimana viene però eseguita lecografia morfologica che rivela la malformazione del feto (assenza di un arto inferiore e distrofia dellaltro). Questa avrebbe dovuto essere effettuata, secondo il protocollo, tra la 20esima e la 22esima settimana.
DOMANDE DEI GENITORI 1. accertamento della responsabilità del ginecologo Prof. Ar. 2. accertamento della responsabilità del medico radiologo 3. accertamento della responsabilità dellASL
1° GRADO 1. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei confronti del ginecologo Ar. 2. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei confronti del radiologo 3. Viene accolta la domanda di responsabilità nei confronti dell ASL
APPELLO Conferma il 1°grado: 1. Professor Ar. non è responsabile perché ha prescritto lecografia con ragionevole anticipo 2.Il radiologo non può essere ritenuto responsabile perché non era presente
3. E responsabile lASL da cui lospedale dipende Tra struttura sanitaria e paziente esiste un rapporto contrattuale, in virtù della teoria del contatto sociale; i genitori devono quindi allegare solo linadempimento.
Duplice inadempimento: a)Disfunzione strutturale: ecografia morfologica fatta alla 28^settimana, contrariamente al protocollo, anche se richiesta in tempo b)Errore professionale: ecografia morfologica male interpretata; con una normale diligenza si sarebbe potuta riscontrare la patologia
Danni riconosciuti: £ al mese alla bambina fino al raggiungimento dei suoi 30 anni DANNO PATRIMONIALE a ciascun coniuge DANNO MORALE SOGGETTIVO a ciascun coniuge DANNO ESISTENZIALE a ciascun coniuge LUCRO CESSANTE
CASSAZIONE Motivi proposti dalla Gestione liquidatoria dellASL: 1.(motivo di carattere processuale) 2.Violazione o falsa applicazione del 1218cc. 3.Violazione o falsa applicazione artt 1218, 2043, 2697cc e degli artt 6 e 7 l.194/ Violazione o falsa applicazione art 2 Cost., artt 1, 6, 7 l.194/1978 e artt 1218, 1223, 1226, 2043 cc 5.Falsa applicazione artt 1218, 1223, 1226, 2043, 2059 cc.
2° MOTIVO Ricorrente Ricorrente: ritiene infondata la decisione dellAppello che aveva dichiarato il doppio inadempimento dellospedale Tale responsabilità ricadrebbe infatti non sullASL, ma sul ginecologo, che non aveva indicato la dicitura urgente sulla richiesta dellesame ecografico
Cassazione Cassazione: la censura della ricorrente viene rigettata viene invece confermata la decisione della Corte dAppello: 1) la mancanza di dichiarazione durgenza è assolutamente irrilevante
Esiste infatti un protocollo che impone che lecografia morfologica venga eseguita tra la 20^ e la 22^ settimana 2) lASL non ha dimostrato limpossibilità di eseguire lesame nei tempi richiesti per mancanza di strumenti idonei
3°MOTIVO 1) Legame tra malformazione e salute psichica della donna 2) Autonomia del feto
Articolo 6 legge 194/1978 Linterruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b)quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7 legge 194/1978 (…) Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
1) Malformazione e salute psichica della donna 1° grado 1° grado: durante la gravidanza non si è mai presentato alcun pericolo per la donna anche dopo la nascita non si sarebbero instaurati gravi processi patologici in grado di metterne in pericolo la vita
Appello: 1°grado non condivisibile La legge stessa (194/1978) riconosce che le gravi anomalie o malformazioni del nascituro possano influire gravemente sulla salute psichica della donna
Ricorrente: Ricorrente: La sentenza di Appello ha introdotto un automatismo inammissibile e del tutto astratto tra la presenza di malformazioni e il danno grave alla salute Alla A. non era stato riscontrato alcun processo patologico in grado di determinare grave pericolo per la sua salute, né quando era stata messa a conoscenza della malformazione, né dopo il parto A conferma di ciò, in sede dAppello non era stato riconosciuto alcun danno biologico alla donna
Cassazione: Cassazione: conferma la decisione dellAppello e sottolinea ai fini del risarcimento non bisogna avere riguardo al danno alla vita della donna, come sostenuto dal Trib. Spoleto, bensì al danno alla salute fisica e psichica della stessa Nel caso concreto, la conoscenza della malformazione avrebbe sicuramente potuto determinare una reazione depressiva, e quindi porre a repentaglio la salute della donna
non bisogna chiedersi se A. possa o meno esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, bensì cosa la stessa A. avrebbe deciso se convenientemente informata sulle condizioni del nascituro non si deve accertare se nella A. si sia instaurato un processo patologico, bensì se la corretta informazione avrebbe determinato in lei tale processo durante la gravidanza
2) Autonomia del feto Appello: Appello: il feto non ha possibilità di vita autonomaRicorrente: Contesta la conclusione della Corte dAppello
la ricorrente allega che il feto al 7° mese è in grado di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dal grembo materno. Questa condizione preclude lesercizio dellinterruzione di gravidanza (ex art 7 l.194/78)
Cassazione Cassazione: la censura della ricorrente viene rigettata viene invece confermata la decisione della Corte dAppello Anche in questo caso, infatti, per valutare la maturità del feto, non bisogna avere riguardo al momento in cui è stata rilevata la malformazione, bensì al momento in cui lecografia morfologica avrebbe dovuto essere eseguita, in conformità al protocollo
4°MOTIVO 1) Danno riconosciuto 2) Diritti del padre
1)Danno riconosciutoAppello: non viene accertata alcuna patologia a carico della A. ciò esclude il DANNO BIOLOGICO Viene riconosciuta una lesione al diritto alla autodeterminazione della donna nella scelta procreativa Si determina un rovesciamento forzato dellagenda, che parte della dottrina definisce DANNO ESISTENZIALE
Rovesciamento forzato dellagenda Significa imporre al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto
Ricorrente Ricorrente: Gli unici danni che la A. può lamentare sono quelli alla sua salute Dacché la corte dAppello ha escluso il danno biologico, non ci sono altri danni risarcibili
Cassazione: Il danno risarcibile non può essere limitato al danno alla salute Questo rileva solo per il perfezionamento della fattispecie dellesercizio del diritto di interruzione di gravidanza, e non come limitazione della responsabilità del sanitario inadempiente.
Il danno risarcibile comprende il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dellinadempimento contrattuale (teoria della causalità adeguata) questo si valuta secondo i criteri generali (artt 1218, 1223, 1225, 1227)
2) Diritti del padre: Appello Appello anchegli è un soggetto protetto dal contratto, e in quanto tale ha diritto al risarcimento dei danni immediati e diretti che subisce a seguito dellinadempimento
Ricorrente Dopo il concepimento, la sorte del feto non rientra nella disponibilità dei genitori Solo qualora il diritto alla vita del feto entri in conflitto col diritto alla salute della madre, è lei a dover scegliere quale sacrificare Il padre non ha titolo per alcun tipo di risarcimento
Cassazione E vero che non esiste alcun diritto del padre ad interrompere la gravidanza, ma subisce comunque un danno Linadempimento colpevole del sanitario che ha impedito alla A. di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza influisce infatti anche sulla possibilità per lui di diventare o meno padre
5°MOTIVO Appello Appello: i genitori avevano richiesto un DANNO PATRIMONIALE non per la differenza di spesa tra il mantenimento di un figlio sano e uno affetto da malformazione, bensì dellintera spesa di mantenimento cui si trovavano costretti per non aver potuto interrompere la gravidanza la Corte individua la soglia di età dellindipendenza economica a 30 anni
riconosce DANNO NON PATRIMONIALE ad entrambi i genitori. Questo tipo di danno è riconosciuto ogni volta che viene leso un diritto alla persona non si esaurisce nel DANNO MORALE SOGGETTIVO Nel caso di specie si tratta del DANNO DA ROVESCIAMENTO FORZATO DELL AGENDA. Questo viene quantificato usando le tabelle di riferimento per il danno biologico
Ricorrente: 1.La liquidazione del danno concessa in Appello è sproporzionata ed eccessiva 2.LAppello riconosce il danno morale ai genitori, ritenendo erroneamente che vi sia nesso causale tra il comportamento dellospedale e il danno subito dai genitori 3.Il danno esistenziale che lAppello riconosce, è configurabile in caso di perdita delle relazioni affettive. Nel caso di specie, la nascita della figlia arricchisce la famiglia di relazioni umane, non meno dignitose e significative apportate dalla nascita di un figlio sano
Cassazione: Cassazione: non si pronuncia sul punto, ritenendo che la domanda per una diversa valutazione dei danni sia inammissibile in sede di legittimità
Motivo proposto dai coniugi I coniugi denunciano violazione o falsa applicazione degli artt 1218, 1223, 2236, 2697 cc. Appello: Appello: esclude la responsabilità professionale del professor Ar.
Ricorrenti: Ricorrenti: tra A. e Ar cera un rapporto professionale privato, rispetto al quale Ar. si era reso inadempiente per tale motivo doveva essere ritenuto responsabile
Cassazione: Cassazione: non sussiste responsabilità in capo a Ar. Ar. Infatti ha prescritto lecografia con ragionevole anticipo Se questa fosse stata eseguita tempestivamente e interpretata con adeguata perizia, non ci sarebbe stato alcun errore diagnostico