L’iniziativa procedimentale comporta l’obbligo di procedere l’obbligo di provvedere: obbligo di provvedere con un provvedimento espresso obbligo di provvedere nel termine
Conclusione del procedimento (art. 2) Ogni procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalle normazioni di settore, o dalle singole pa con atto regolamentare per ciascun tipo di procedimento di loro pertinenza, o, in mancanza di tali disposizioni di settore, entro 30 giorni.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono: dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Art. 2 bis (conseguenze per il ritardo della PA nella conclusione del procedimento) La PA è tenuta al RISARCIMENTO DEL DANNO ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Silenzio-inadempimento L’inerzia equivale ad un inadempimento dell’amministrazione. Essa costituisce un mero fatto
Azione avverso il silenzio inadempimento (art. 31 cpa) Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
In determinati casi l’inerzia della pa acquista contenuto decisorio, il quale è identificato nel contenuto dell’istanza quale determinato dallo stesso soggetto interessato In tali casi si parla di SILENZIO ASSENSO
Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda, se l’amministrazione, entro il termine per la conclusione del procedimento, non comunica il diniego o indice una conferenza di servizi (nuovo testo dell’art. 20, comma 1, legge n. 241/90, come riformulato dalla legge n. 80/2005)
Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela
Questa regola NON trova applicazione per gli atti e per il procedimenti che riguardano il patrimonio culturale o paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza la salute e l’incolumità pubblica i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto del’istanza ulteriori eccezioni possono essere introdotte con dPR
Il silenzio assenso è un meccanismo che può essere adottato solo nei procedimenti ad istanza di parte e a contenuto discrezionale molto limitato
Segnalazione certificata d’inizio attività-SCIA (art Segnalazione certificata d’inizio attività-SCIA (art. 19, ex dichiarazione di inizio attività-DIA) Quando l’esercizio di un’attività privata è subordinato ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, e il rilascio di tali atti di assenso “dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale” e “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”
Questo atto amministrativo è SOSTITUITO DA UNA SEGNALAZIONE DELL’INTERESSATO corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
La pa, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
Questa regola NON trova applicazione per gli atti e per il procedimenti che riguardano la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, l’amministrazione della giustizia, l’amministrazione delle finanze, la tutela della salute e della pubblica incolumità, il patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per gli atti imposti dalla normativa comunitaria
La scia è un meccanismo che può essere adottato solo nei casi di totale assenza di discrezionalità amministrativa e di potere di valutazione tecnica
Mentre nei casi di silenzio assenso il privato soddisferà la propria pretesa solo dopo lo scadere del termine per il perfezionamento del silenzio assesso Nei casi di SCIA il privato ha la possibilità di dare inizio all’attività per effetto di una sua mera comunicazione