L'organizzazione amministrativa centrale

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L'organizzazione amministrativa centrale

L'organizzazione amministrativa centrale La funzione amministrativa è svolta da un insieme di uffici che, nel loro insieme, si denominano Pubblica Amministrazione (FA). Occorre prestare attenzione al fatto che con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si indicano talora due cose: in senso soggettivo, i soggetti (uffici) che esercitano funzioni amministrative attraverso i loro dipendenti ; questo significato viene talvolta integrato da un significato oggettivo, che indica ciò che tali soggetti fanno, cioè la funzione che svolgono

L'amministrazione diretta Ogni ente che costituisce lo Stato-ordinamento ha una propria amministrazione. Così, oltre all’amministrazione statale, esistono tante amministrazioni regionali, provinciali e comunali che esercitano le funzioni amministrative rientranti nella loro competenza. Si parla di amministrazione diretta in quanto svolta direttamente dagli enti (Stato, Regioni, Province e Comuni) titolari delle funzioni amministrative, attraverso propri uffici amministrativi.

amministrazione centrale L'amministrazione statale, che fa capo al Governo, può essere strutturata a più livelli territoriali. Si parla tli amministrazione centrale quando è svolta da uffici che hanno sede nella capitale e che sono dotati di competenza sull'intero territorio nazionale.

amministrazione statale periferica Si parla invece di amministrazione statale periferica quando l'amministrazione statale è strutturata in più uffici che hanno sede locale e competenze territorialmente delimitate.

L'amministrazione indiretta (o per enti strumentali) Accanto agli enti territoriali in cui «si riparte la Repubblica» (art. 114 Cost.) (Stato, Regioni, Province e Comuni) esistono svariati enti, creati per l'esercizio di loro funzioni. Si parla, in tal caso, di amministrazione indiretta o per enti strumentali. Essa è dunque un modo particolare di organizzare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, quando le strutture amministrative ordinarie non appaiono idonee.

l'amministrazione per enti strumentali Si può pertanto dire che l'amministrazione per enti strumentali è un tipo di organizzazione amministrativa specializzata per funzioni: a ogni funzione particolare corrisponde un par­ticolare tipo di ente. Gli enti strumentali hanno una propria distinta personalità giuridica e un 'autonomia gestionale più o meno accentuata dall'ente di origine. Quest'ultimo, però, oltre a provvedere al finanziamento, mantiene una supremazia, attraverso il potere di nomina degli organi dirigenti, e di indirizzo e di controllo delle loro attività.

Gli enti pubblici economici e le "privatizzazioni" Tra gli enti pubblici, un posto a parte spetta agli enti pubblici economici , istituiti per svolgere attività imprenditoriale, cioè di produzione di beni e servizi (nel settore industriale, del commercio, del credito, delle assicurazioni, dei trasporti ecc.). Questi enti sono pubblici, in quanto svolgono attività di interesse pubblico, nel settore economico, operando come strumenti dell'intervento dello Stato nell'economia. Tuttavia, essi agiscono non attraverso atti amministrativi (cioè non esercitando poteri) ma attraverso atti di diritto privato (negozi giuridici,

L'AMMINISTRAZIONE STATALE II Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri A capo della amministrazione statale è posto il Governo Nell'ambito delle leggi, al Consiglio dei Ministri spetta elaborare gli orientamenti amministrativi complessivi ai quali i singoli Ministri e la Pubblica Amministrazione devono attenersi

L'AMMINISTRAZIONE STATALE Al Presidente del Consiglio è affidato dalla Costituzione (art. 95, primo comma) il compi­to di garantire che gli orientamenti amministrativi generali, elaborati dal Governo, siano ri­spettati dai Ministri. Egli infatti deve «mantenere l'unità dell'indirizzo amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri». Esso è anche l'organo di raccordo, verso l'alto, con le istituzioni europee e, verso il basso, con il sistema delle autonomie.

Natura giuridica dei Ministeri I Ministeri (o Dicasteri) sono delle organizzazioni di uffici, personale e mezzi, finalizzati alla gestione di settori omogenei dell'attività amministrativa dello Stato, con al vertice il Ministro. I Ministeri sono, dunque, le strutture amministrative di cui si avvalgono i Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Essi sono parti dell'organizzazione statale. I loro atti, il loro personale, i loro mezzi sono dello Stato. Pertanto non sono enti pubblici, non hanno personalità giuridica distinta da quella statale.

Le competenze dei Ministeri I Ministeri hanno competenze settoriali definite dalla legge ; tuttavia, è possibile ricondurre le loro attività a cinque ampi campi di intervento: a. l’'ordine interno e internazionale; b. la gestione economico-finanziaria dello Stato, e. lo sviluppo economico e produttivo-, d. l’‘assetto del territorio; e. i servizi sociali.

LE AUTORITÀ INDIPENDENTI Dalla metà degli anni Settanta si è diffuso anche in Italia il fenomeno delle Autorità indipendenti (o Aitthority). Si tratta di organismi di vigilanza su delicati settori della vita economica e sociale, col compito di assicurare il rispetto di regole di correttezza da parte di operatori economici che in essi agiscono. Le Autorità, pur se nominate dal Governo o dal Parlamento, godono di una marcata indipendenza dal potere politico.

IL CONSIGLIO DI STATO: I PARERI GIURIDICI La Costituzione (art. 100) prevede un organo, il Consiglio di Stato , al quale assegna funzione di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti del Governo. Presso i diversi Ministeri, esistono organi consultivi (i ''Consigli superiori", dell'istaizione, della sanità, dei lavori pubblici ecc.), che formulano pareri sulle questioni di loro competenza. Il Consiglio di Stato, invece, è organo generale di consulenza del Governo, per gli aspetti giuridici e di buona amministrazione. L'art. 100, primo comma, Cost. prevede anche un'altra funzione del Consiglio di Stato, quando dice che è «organo di tutela della giustizia nell'amministrazione». In questa veste, il Consiglio di Stato è il giudice d'appello nel sistema della giustizia amministrativa, della quale ci occupiamo altrove . Il Consiglio di Stato è organizzato in sei Sezioni, di cui le prime tre esercitano le funzioni consultive e le altre tre le funzioni giurisdizionali.

Le competenze delle tre Sezioni consultive sono stabilite per materie e una apposita Sezione è stata istituita per l'esame degli schemi di regolamenti del Governo. Solo nei casi di maggiore importanza, i pareri vengono formulati non dalle singole sezioni, ma in adunanza generale, cioè attraverso l'intervento di tutti i magistrati delle Sezioni consultive. Il Consiglio di Stato formula pareri, quando sia richiesto dal Governo, da singoli Ministri o dalle Regioni. È questo il caso dei pareri facoltativi, di quelli, cioè, che sono stati richiesti facoltativamente dai soggetti interessati.

LA CORTE DEI CONTI: IL CONTROLLO Gli atti della Pubblica Amministrazione, quando siano contrari alla legge, cioè illegittimi, possono essere attaccati dagli interessati davanti a un giudice, per ottenerne l'annullamento . Tuttavia, la Costituzione si è preoccupata di organizzare un controllo interno all'amministrazione stessa, che, per gli atti più importanti, si svolge d'ufficio (cioè senza necessità che sia richiesta da un eventuale interessato) e che mira a garantire il rispetto del principio di legalità.

L'organo cui è attribuito questo controllo, per l'amministrazione statale, è la Corte dei conti . organizzata per sezioni centrali e sezioni regionali. L'art. 100, secondo comma, Cost. attribuisce alla Corte dei conti: a. il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo-, b. il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato-, c. la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

II controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo Il controllo della Corte dei conti è preventivo in quanto si svolge sugli atti prima che questi divengano efficaci e questi, se il controllo non dà esito positivo, non potranno diventarlo. Se l'atto supera positivamente il controllo, su di esso viene apposto un visto, che viene annotato in un apposito registro. Questo tipo di controllo si denomina perciò, in breve, registrazione della Corte dei conti. Ove sia stata dichiarata l'illegittimità e quindi il visto sia stato negato, l'atto non potrebbe diventare efficace. Tuttavia, esiste un mezzo eccezionale per superare l'opposizione della Corte dei conti: il Governo può ordinare alla Corte dei conti la ed. "registrazione con riserva". (si riserva di inviare al parlamento)

II controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato Al termine di ogni esercizio finanziario (cioè annualmente), la Corte dei conti è chiamata a di parificazione confrontare i rendiconti consuntivi delle amministrazioni statali con il bilancio preventivo, al fine di accertare la regolarità della gestione delle risorse pubbliche. Il giudizio reso dalla Corte dei conti si chiama giudizio di parificazione. Si tratta di un controllo successivo, svolto cioè dopo che gli atti sono già stati portati a esecuzione. Esso non serve a impedire, ma semmai a far nascere la responsabilità del Governo che abbia fatto un cattivo uso delle risorse pubbliche e a prevenire, per il futuro, le disfunzioni che siano state accertate nel passato.