Alle origini del procedimento amministrativo L'assenza di una regolamentazione generale del procedimento amministrativo comportava un'ampia discrezionalità della P.A. in sede di gestione del procedimento e il non riconoscimento del diritto degli interessati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) a partecipare attivamente ai procedimenti destinati a sfociare in atti variamente incidenti nelle loro sfere giuridiche.
Principio di Sequenzialità: atto preparatorio- atto finale Negli anni 90 A seguito dell’emanazione della L . 241/90 si afferma il concetto di attività amministrativa come attività sequenziale Principio di Sequenzialità: atto preparatorio- atto finale
Il procedimento amministrativo Definizione: Può essere definito come una serie di atti ed operazioni funzionalmente collegati in relazione ad un unico effetto.
Il procedimento amministrativo : definizione Il procedimento amministrativo, dunque, è l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) che, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine e, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie (VIRGA).
Il passaggio dal provvedimento al procedimento amministrativo. La legge 7.08.1990 n. 241 Il passaggio dal provvedimento al procedimento amministrativo. Stemperamento dell’aspetto autoritativo ed imperativo dell’azione amministrativa.
Modifica all’art. 1 “ I principi informatori dell’azione amministrativa”. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
La modifica all’art. 1 della L La modifica all’art. 1 della L . 241/90 “ I principi informatori dell’azione amministrativa”. i tradizionali principi che presiedono al corretto svolgimento del procedimento vengono affiancati il principio di trasparenza, nonchè il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.
Significato del principio della trasparenza Conoscibilità esterna dell’azione amministrativa e quindi accessibilità agli atti e ai documenti del procedimento . Obbligo di motivazione
Analisi dei principi dell’azione amministrativa Trattasi di una normativa che non pretende di codificare compiutamente la struttura ed il funzionamento del procedimento amministrativo, ma si limita a fissare, in armonia con il dettato dell'art. 97 Cost., talune regole generali ispirate ai seguenti principi: Principio di giusto procedimento Principio di trasparenza Principio di semplificazione
Analisi dei principi dell’azione amministrativa Principio del giusto procedimento (conforme al principio ex art. 97 Cost.) che, garantendo il diritto di partecipazione degli interessati, consacra la dialettica tra interessi pubblici e privati tendendo alla composizione dei concreti rapporti.
Analisi dei principi dell’azione amministrativa Principio di trasparenza prevede il carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento amministrativo, l'obbligo della P.A. di identificare preventivamente l'ufficio e il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei cittadini interessati di accedere ai documenti amministrativi
Analisi dei principi dell’azione amministrativa Principio di semplificazione introduce taluni istituti diretti, in conformità all'art. 97 Cost., a snellire e rendere più Celere l'azione amministrativa (silenzio-assenso art.20, Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) art. 19, conferenze di servizi art. 14, etc.).
Termini di conclusione del procedimento (Art.2) . I principi che definiscono le garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa: Termini di conclusione del procedimento (Art.2) . Obbligo di motivazione (Art.3). Comunicazione di avvio del procedimento(art.7). Intervento e partecipazione nel procedimento (art.9 e 10) Comunicazione dei motivi ostativi del diniego (art.10 bis).
Novità introdotta con L.69/2009 art.10 I principi che definiscono le garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa: Novità introdotta con L.69/2009 art.10 Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.117,comma 2, lett. m) Cost. le disposizioni concernenti gli obblighi delle PP.AA. di garantire: l’individuazione del responsabile del procedimento partecipazione al procedimento l’accesso alla documentazione amm.va la conclusione del procedimento entro i termini la durata massima dei procedimenti La segnalazione certificata di inizio attività( S.C.I.A.) Il silenzio assenso
I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativo PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (L. 142/90) FINALITA’: ESIGENZE DIFENSIVE DEL PRIVATO PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA FINALITA’: ESIGENZE DI MERA COLLABORAZIONE CON LA P.A. DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE
Il responsabile del procedimento Funzione di controllo in capo ai cittadini; Responsabilizzazione dei dipendenti preposti alla gestione del procedimento; Gestione unitaria e organica del procedimento; Leading Authority del procedimento amministrativo ATTUAZIONE DELL’ art. 28 Cost.
MOTIVAZIONE Prima del varo della legge 241/90 non esisteva una disciplina di carattere generale relativa alla motivazione del provvedimento amministrativo, profilandosi una sostanziale violazione del principio di trasparenza. 17 17
Il contenuto essenziale della motivazione Presupposti di fatto: elementi e dati acquisiti nella fase istruttoria, Ragioni giuridiche: Argomentazioni sul piano el diritto poste alla base del provvedimento, ossia norme e principi ritenuti applicabili nel caso di specie. La valutazione degli interessi 18 18
La motivazione per relationem Comma 3, art. 3 “Se le ragioni della decisione risultino da altro atto dell’Amministrazione richiamato nella decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”. 19 19
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Atti normativi e atti a contenuto generale (art. 3, comma 2) Sono espressamente esclusi dall’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10 bis): le procedure concorsuali; procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 20 20
LA MOTIVAZIONE TRA DEQUOTAZIONE E RIVALUTAZIONE Alla luce della norma di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 la mancanza o l’insufficiente motivazione comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo. In giurisprudenza possono individuarsi almeno tre orientamenti, ormai consolidati, riguardo al difetto o mancanza della motivazione: Un primo orientamento ritiene che ogni imperfezione dell’atto che riguardi la motivazione ne determina comunque l’invalidità. Un secondo orientamento esclude la motivazione per i provvedimenti vincolati. Tale orientamento è stato recepito dalla legge di riforma del procedimento amministrativo n. 15/2005 (art. 21 octies), la quale dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.(dequotazione della motivazione – Giovanna Mastrodonato – LexItalia.it – articoli e note n. 10/2005) Il terzo orientamento ritiene sufficiente per gli atti vincolati, la mera indicazione dei presupposti di fatto e di diritto senza che occorrano ulteriori argomentazioni per confutare le deduzioni svolte dagli interessati. 21 21
Atto amministrativo Atto emanato dalla P.A., compiuto nell’esercizio di una potestà amministrativa consistente in una dichiarazione: di volontà determinazione negoziale ordinanza urgente di giudizio parere di conoscenza certificazione di natura mista atto propulsivo proposta atto di controllo
CLASSIFICAZIONE DI ATTI In relazione alla natura Atti di amministrazione attiva (soddisfano immediatamente gli Interessi della P.A.; es. i provvedimenti) Atti di amministrazione consultiva (es. i pareri) Atti di amministrazione di controllo (atti diretti a sindacare l’operato)
In relazione alla discrezionalità: Atti discrezionali: sono quelli in cui viene effettuata una valutazione di fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento; vengono soppesati i vari interessi pubblici e privati in gioco. Si distingue tra discrezionalità nell’an (se) (es. l’ente può decidere se ampliare o meno la dotazione organica), nel quid (cosa), nel quomodo (come) (es. mercato ambulante, ubicazione, dislocazione, modalità di vendita), nel quando e nel quantum (es. quantificazione contributi). Atti vincolati: (es. ammissione ad un concorso)
In relazione all’efficacia: Atti costituitivi (creano, modificano ed estinguono una situazione giuridica precedente; es. decreto di esproprio) Atti dichiarativi (accertano una situazione; es. attestazioni) In relazione al risultato: Atti ampliativi (ampliano la sfera giuridica del destinatario; es. concessioni) Atti restrittivi (restringono la sfera giuridica del destinatario; es. ordini)
In relazione ai destinatari: Atti particolari (destinati ad un solo soggetto) Atti con pluralità di destinatari : Plurimi (formalmente unici, ma scindibili in tanti atti quanti sono i destinatari; es. decreto di nomina di vincitori di concorso) b) Collettivi (con cui si manifesta la volontà della P.A. verso un complesso di individui; es. atto di scioglimento del Consiglio Comunale) c) Generali (si rivolgono a destinatari indeterminati; es. bandi di concorso e bandi di gara)
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTI PROCEDIMENTALI: si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all’adozione di un provvedimenti amministrativo. A loro volta distinguibili in Atti propulsivi (es. Istanze, richieste) Atti preparatori (pareri, accordi, ecc.) La caratteristica di questi atti è che possono essere impugnati solo insieme all’atto finale ATTI PRESUPPOSTI: che, pur rilevando ai fini della produzione dell’effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo (es. adozione P.R.G.)
IN RELAZIONE AGLI AGENTI Atti di un solo organo: posti in essere da un solo soggetto, sia esso individuale (Sindaco) o collettivo (Consiglio) Atti di più organi: (es. decreti interministeriali)
ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO : Soggetto Autorità amministrativa che emette l’atto Volontà Oggetto il termine passivo nei cui confronti l’atto opera le sue modificazioni o qualificazioni giuridiche Forma ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTI ACCIDENTALI Termine Condizione Onere Riserve 29
REQUISITI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO Sono quei componenti che incidono sull’efficacia e validità dell’atto e si distinguono in: inerenti all’agente inerenti all’oggetto inerenti alla forma inerenti al contenuto rispetto dei limiti della discrezionalità - requisiti di legittimità Requisiti di esecutività Requisiti di obbligatorietà - requisiti di efficacia 30
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO Atto emanato dalla P.A. nell’esercizio di una potestà/attività amministrativa, contenente una manifestazione di volontà del soggetto di pubblica amministrazione avente rilevanza esterna indirizzato a soggetti determinati o determinabili in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi 31
CARATTERI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: FORZA GIURIDICA – AUTORITARIETA’ ESECUTIVITA’ EFFICACIA – ESECUTORIETA’ NOMINATIVITA’ A ciascun interesse pubblico da realizzare è preordinato un tipo di atto TIPICITA’: I provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dalla legge Riguarda: il contenuto la funzione
FORZA GIURIDICA – AUTORITARIETA’ capacità di imporre unilateralmente modificazioni della sfera giuridica altrui, a prescindere dalla prestazione del consenso dell’interessato (ad es., il provvedimento di espropriazione produce esso stesso l’effetto di trasferire la proprietà del bene espropriato di proprietà del privato in capo alla pubblica amministrazione)
ESECUTIVITA’ Attitudine dell’atto ad essere eseguito
EFFICACIA – ESECUTORIETA’ Possibilità di dare esecuzione all’atto anche contro la volontà del suo destinatario (es. ordinanza di demolizione non rispettata ed il Comune vi provvede di ufficio).
Art. 21-bis: la regola La comunicazione del provvedimento al destinatario diviene condizione necessaria per l’acquisto della efficacia di tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica. Quindi: tutti i provvedimenti che limitano la sfera giuridica del destinatario, che incidono negativamente su di essa, che la riducono, ovvero la comprimono, diventano atti recettizi Attenzione! La regola riguarda solo i provvedimenti “limitativi” L’altra regola, implicita, è che in tutti gli altri casi, la efficacia consegue immediatamente al perfezionamento dell’atto. 36
Art. 21-bis: eccezioni alla regola I provvedimenti adottati a fini cautelari, o sul presupposto dell’urgenza sono immediatamente efficaci La p.a. può disporre l’immediata efficacia di provvedimenti limitativi, ma ha l’onere di motivarla [deve trattarsi di una ragione diversa, ed ulteriore rispetto alla sola urgenza]. 37
Art. 21-ter. Esecutorietà Concetto e fondamento tradizionale Per esecutorietà si intende la idoneità del provvedimento ad essere portato ad effetto in contrasto con la volontà dei soggetti coinvolti dall’esecuzione, senza la necessità del preliminare intervento di un giudice. 38
IL TESTO DELLA NORMA DELL’ART. 21 TER Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni , previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge 39
Art. 21-ter. Esecutorietà e principio di legalità Coerentemente con l’esigenza di fondare ogni potere della p.a. su una specifica previsione di legge (principio di legalità), L’art. 21-ter prevede che la p.a. possa imporre coattivamente (ossia, senza il pronunciamento di un giudice) l’adempimento di obblighi solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge Sempre in un’ottica di garanzia (certezza e trasparenza), il provvedimento costituivo dell’obbligo deve indicare il termine entro cui adempiere, e le modalità di esecuzione 40
Art. 21-ter. Esecuzione coattiva e principio di legalità L’imposizione coattiva dell’obbligo di adempiere non ha effetti materiali, ma semplicemente consente alla p.a. di imporre l’obbligo di adempiere senza ricorrere ad un giudizio Nel caso in cui il soggetto obbligato non adempia di sua volontà, la amministrazione può ricorrere alla esecuzione coattiva (materiale adempimento dell’obbligo). Attenzione! Anche in questo caso la p.a. può procedere da sola alla esecuzione coattiva (cioè, senza la necessità di ottenere il titolo esecutivo dal giudice) solo nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge (principio di legalità) 41
Art. 21-quater efficacia ed esecutività del provvedimento L’efficacia consiste nella attitudine del provvedimento a produrre gli effetti giuridici previsti Alla efficacia del provvedimento consegue, come regola, la immediata possibilità di portare a compimento tali effetti (c.d. esecutività). Tuttavia, è anche possibile che il momento della esecutività sia posticipato rispetto all’acquisto della efficacia: Quando così dispone la legge Quando così disponga lo stesso provvedimento 42
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L’INVALIDITA’ ALLA LUCE DELLA LEGGE 15/2005 E N. 80/2005 La legge 15/2005 ha introdotto una massiccia riforma del procedimento amministrativo ma anche del provvedimento amministrativo, regolandone l’efficacia, l’invalidità, la sospensione, la revoca, l’annullamento d’ufficio, la convalida, la conversione . 43 43
La disciplina positiva della invalidità Invalidità: difformità del provvedimento rispetto alla fattispecie normativa. I due “stati” della invalidità: La nullità (ora, art. 21-septies) L’annullabilità (ora, art. 21-octies) 44
Nullità, illegittimità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi ATTO NULLO ATTO ILLEGITTIMO L’atto amministrativo affetto da illegittimità è giuridicamente efficace (cd. Efficacia precaria) Conserva l’efficacia giuridica fino alla sua eliminazione (con l’annullamento) Decorso il breve termine di decadenza, l’atto (pur se illegittimo) diventa inoppugnabile Il provvedimento amministrativo affetto da nullità non è giuridicamente efficace La sua eventuale esecuzione materiale non ha alcuna base giuridica di legittimazione 45
LE IPOTESI DI INVALIDITA’ Quattro distinte tipologie: Inesistenza (spesso confusa erroneamente con la nullità): il provvedimento inesistente per definizione non produce alcun effetto né giuridico né materiale; Esempio: durante una esercitazione militare viene dato l’ordine di assalto; usurpazione di potere: un soggetto privato adotta un atto amministrativo arrogandosi un potere pubblicistico di cui è assolutamente sfornito; Nullità: il provvedimento nullo, invece, è esistente, apparente e giuridicamente rilevante, è idoneo a produrre , ove portato ad esecuzione , effetti materiali.; Annullabilità: quando l’atto, pur avendo tutti gli elementi per la sua giuridica esistenza, presenta un vizio in uno dei suoi requisiti di legittimità; Mera irregolarità: si verifica quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è di così poca rilevanza da non comportare la annullabilità (es. errore nella citazione della norma invocata). L’irregolarità è sempre sanabile. 46
ART. 21 SEPTIES LEGGE 15/2005 – NULLITA’ L’art. 21 septies prevede che “è nullo il provvedimento amministrativo che: manca degli elementi essenziali (nullità strutturale del provvedimento) è viziato da difetto assoluto di attribuzione è stato adottato in violazione del giudicato, negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. CAUSE DI NULLITÀ NUMERO CHIUSO 47 47
art. 21-septies Nullità Altre cause di nullità (3) Altri casi espressamente previsti dalla legge: E’ applicato il regime di nullità agli atti adottati da organi i cui titolari siano scaduti dalla carica, dopo la decorrenza dei 45 gg. di prorogatio ordinaria; ovvero agli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione durante il periodo di prorogatio. (d.l. n. 293/1993, convertito in l. n. 444/1994) Il regime della nullità è applicato alle ipotesi previste in caso di assunzione di pubblici impiegati senza l’esperimento del concorso prescritto (Cons. St., A.P. nn. 1, 2 e 5/1992). Ancora, Cons. St., V, n. 798/1993, in tema di nullità degli atti di una USL privi di copertura finanziaria. 48
LA NULLITA’ PARZIALE Può accadere che la nullità infici soltanto una parte del provvedimento. La dottrina ha evidenziato (facendo riferimento alla trasposizione dei principi di diritto comune ex art. 1419 c. c.) la necessità di garantire la conservazione della stabilità degli effetti del provvedimento.
LA NULLITA’ DERIVATA Può definirsi come la nullità che colpisce una fattispecie in sé conforme al modello legale, ma inficiata dai vizi propri degli atti che ne costituiscono l’antecedente necessario. (Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di esproprio; Piano regolatore e concessione edilizia).
LA CONSERVAZIONE DELL’ATTO NULLO. LA SANATORIA Parte della dottrina ritiene applicabile il regime civilistico delineato dall’art. 1423 c.c. : “il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”. Tale orientamento è espresso anche da Virga il quale sostiene che gli atti radicalmente nulli e gli atti che precedentemente siano stati annullati con sentenza del giudice amministrativo non sono in alcun modo convalidabili. Del resto, il secondo comma dell’art. 21 – nonies legge 241/90, prevede esclusivamente la convalidabilità del provvedimento annullabile. Altri, ritengono invece percorribile l’ipotesi che l’Amministrazione possa, in forza del principio di conservazione e stabilità degli effetti dell’atto amministrativo, rimuovere, in via postuma, i vizi dell’atto, con valenza ex nunc.
Art. 21 octies - ANNULLABILITA’ “E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”; Il secondo comma prosegue stabilendo che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (ci si riferisce ai provvedimenti aventi natura vincolata) 52
art. 21-octies annullabilità del provvedimento L’art. 21- octies richiama i tre vizi classici di illegittimità del provvedimento Violazione di legge Incompetenza Eccesso di potere 53
LA VIOLAZIONE DI LEGGE La violazione di legge consiste in un rapporto di contraddittorietà fra l’atto e una norma di legge, la quale concerne o la forma o il procedimento o il contenuto dell’atto stesso. Quindi violazione Delle norme relative al procedimento; Delle norme relative alla formalità dell’atto; Carenza dei presupposti indicati dalla legge; Delle regole sulla formazione delle delibere collegiali 54
L’eccesso di potere Originariamente, il vizio è inteso come straripamento del potere della P.A. . L’eccesso di potere si è venuto configurando come vizio della discrezionalità amministrativa 55
La prova dello sviamento non sempre è agevole. Per ovviare a questa difficoltà, la giurisprudenza ha escogitato una prova “indiretta”, attraverso la formulazione delle c.d. figure sintomatiche L’eccesso di potere viene dunque desunto senza bisogno di essere provato direttamente. 56
Art. 21-octies L’eccesso di potere (3) Le figure sintomatiche Contraddittorietà Interna all’istruttoria Tra istruttoria e motivazione Interna alla motivazione Tra motivazione e dispositivo Tra provvedimenti Illogicità Disparità di trattamento Ingiustizia manifesta Travisamento dei fatti 57
MERO RITIRO Il mero ritiro, a differenza della revoca e della abrogazione, si attua nei confronti di un atto ancora inefficace o perché privo di un requisito di esecutività ovvero perché privo di un requisito di obbligatorietà. Non si richiede alcuna nuova valutazione della P.A. in quanto l’atto ritirato non è idoneo a creare un affidamento nei destinatari. 58
L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO: IL TESTO DELL’ART. 21 NOVIES Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. 59
Art. 21-nonies: annullamento d’ufficio: titolarità ed effetti L’amministrazione può ritornare (riesame) sui provvedimenti emanati, per valutarne la legittimità. L’annullamento d’ufficio travolge l’efficacia del provvedimento, fin dal momento iniziale (opera sia sul futuro che sul passato, efficacia ex tunc). L’annullamento d’ufficio può essere adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento da annullare, oppure da altro organo solo se previsto dalla legge. 60
Art. 21-nonies: annullamento d’ufficio: presupposti. Anche l’annullamento d’ufficio è un provvedimento discrezionale. Infatti, esso non consegue automaticamente (in modo vincolato) alla rilevazione della esistenza di un vizio. L’amministrazione è tenuta a valutare se sussiste l’interesse pubblico all’annullamento del Provvedimento In particolare, in questa valutazione deve tenere conto : Dell’interesse del destinatario del provvedimento Dell’interesse dei controinteressati (ossia sei soggetti che abbiano un interesse contrario rispetto a quello del destinatario). L’atto di annullamento , secondo i principi generali, deve essere sorretto da adeguata motivazione 61
Confronto tra revoca e annullamento d’ufficio Attiene alla opportunita’ del provvedimento E’ un provvedimento discrezionale Ha effetti solo per il futuro – efficacia ex nunc Può comportare l’indennizzo del pregiudizio arrecato al destinatario del provvedimento revocato ANNULLAMENTO D’UFFICIO Attiene alla legittimità del provvedimento E’ un provvedimento discrezionale Impone di valutare l’interesse pubblico, l’interesse del destinatario e l’interesse dei controinteressati NON comporta alcun l’indennizzo dell’eventuale pregiudizio arrecato direttamente al destinatario Efficacia ex tunc REVOCA 62
iniziativa istanza di parte d’ufficio Le FASI del Procedimento amministrativo a grandi linee possono essere individuate: iniziativa 1 ^FASE istanza di parte d’ufficio segue
Le FASI del Procedimento amministrativo 2^ FASE Comunicazione avvio del procedimento segue
Le FASI del Procedimento amministrativo 3^ Fase 4^ Fase Adempimenti istruttori Comunicazione del Provvedimento negativo ex art.10 bis L.241/90 E art.11 bis Lr 10/91
Le FASI del Procedimento amministrativo 5^ Fase Fase decisoria o costitutiva o deliberativa Rappresenta il momento in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare (formazione ed emanazione dello stesso).
Le FASI del Procedimento amministrativo 6^ fase Integrativa dell’efficacia Solo eventuale, in quanto può essere prevista per legge, in ragione: della necessità di valutare la legittimità o congruità del provvedimento adottato (controllo) della stessa natura recettizia dell’atto
I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativo Art.2 L.241/90 Obbligo della P.A. di concludere il procedimento entro un termine L. 241/90: 30 gg. L. 15/2005: 30 gg. D.L.35/2005: 90 gg. L. 69/2009: 30 gg. Caratteristiche: Termine unitario Non eccessivamente lungo C.S. Ad.Gen.,23/01/1992 n.10
I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativo Diritti dei partecipanti al procedimento (art.10 L.241/90- art.11 L.R.10/91) Diritto di accesso c.d. endoprocedimentale (o partecipativo) anticipazione del più generale diritto di accesso garanzia di trasparenza e di svolgimento imparziale dell’azione amministrativa diritto propedeutico e strumentale al diritto di presentazione di memorie, scritti, documenti, (deduzioni ecc.) nel rispetto del principio del contraddittorio
I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativo Le deroghe all’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento previste dal legislatore Art.7 L.241/90 comma 1 comma 2 Comunicazione differita Ragioni di impedimento derivanti Provvedimenti cautelari da particolari esigenze di celerità Giurisprudenza amministrativa Urgenza qualificata Idonea motivazione Urgenza in re ipsa per provvedimenti contingibili urgenti Valutazione caso per caso in concreto (C.S. Sez:V n. 580/2001)