Direttiva 42/2001/CE “..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” Recepimento fissato originariamente entro.

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Direttiva 42/2001/CE “..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” Recepimento fissato originariamente entro il 21 luglio 2004 Ambito di applicazione p/p soggetti a valutazione ambientale obbligatoria p/p esclusi dalla valutazione ambientale p/p sottoponibili a “verifica di esclusione” dalla valutazione ambientale Glossario ed elementi cardine Verifica di assoggettabilità Valutazione ambientale Rapporto ambientale Iter decisionale Informazione e consultazione Monitoraggio

Applicazione obbligatoria (art 3) (par. 2) viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i p/p: Elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (VIA), o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (“habitat”- SIC e ZPS)

Esclusione (art 3) (par. 8 e 9) sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva: Piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile Piani e programmi finanziari o di bilancio Piani e programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti CE n°1260/1999 e CE n°1257/1999 del Consiglio

Verifica assoggettabilità (art 3) (par. 5) Gli stati membri determinano se piani e programmi di cui al paragrafo 3 e 4 possano avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso specificando i tipi di piani e programmi oppure combinando le due impostazioni Si tratta: di p/p di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e di modifiche minori dei p/p dei piani di cui al paragrafo 2 di p/p diversi da quelli inclusi nel paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti A tale scopo gli stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva, al fine di garantire che i p/p con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva

Verifica assoggettabilità (art 3)

La valutazione (artt. 4 e 5) Deve essere effettuata durante la fase preparatoria del p/p ed anteriormente alla sua adozione o all’avviso della relativa procedura legislativa (art.4) (art.5) Nel caso si renda necessaria, deve essere supportata da un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati: gli effetti significativi che l’attuazione del p/p potrebbe avere sull’ambiente le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del p/p L’allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo Il RA viene redatto in considerazione del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del p/p, nonché della fase in cui il p/p si trova nell’iter decisionale

Il Rapporto Ambientale

Consultazione (artt. 6 e 7) La proposta di p/p ed il RA devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico Essi devono esprimere il loro parere prima dell’adozione del p/p o dell’avvio della relativa procedura legislativa Dunque, ai fini dell’espressione dei pareri gli stati membri: designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione del piano individuano i settori del pubblico, compresi quelli interessati dall’iter decisionale o che ne sono o che probabilmente ne verranno toccati, incluse le ONG che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni interessate determinano le modalità per informazione e consultazione delle autorità e del pubblico

Decisione (artt. 8 e 9) In fase di preparazione del p/p e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il RA elaborato ai sensi dell’art 5 i pareri espressi ai sensi dell’art 6 i risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere (art 7) A seguito dell’adozione di un p/p devono essere informate: le autorità di cui all’art 6 e gli stati membri consultati il pubblico Devono quindi essere messi a disposizione: p/p adottato Dichiarazione di Sintesi illustrativa delle modalità dell’integrazione delle considerazioni ambientali nel p/p, di come si sia tenuto conto del RA, dei pareri espressi e delle consultazioni transfrontaliere, delle ragioni della scelta del p/p adottato alla luce delle alternative individuate misure di monitoraggio

Monitoraggio (art 10) Gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di piani e programmi al fine di: individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti essere quindi in grado di adottare le misure correttive che si ritengano opportune In tal senso possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo già esistenti onde evitare duplicazioni del monitoraggio stesso

La VAS in Italia Il recepimento della direttiva è avvenuto tramite il D. Lgs. 152/2006 (TU ambientale, Parte II), emanato in ottemperanza alla Legge Delega 308/2004 sul riordino e l’integrazione della legislazione ambientale 6 parti in 318 articoli (generalità, VIA-VAS-IPPC, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione rifiuti e bonifiche, aria ed emissioni in atmosfera, danno ambientale) 45 allegati 17 decreti attuativi dichiarati inefficaci perché non sottoposti al preventivo controllo della corte dei conti Le disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC sono state successivamente sostituite dall’articolo 1 del D. Lgs. 4/2008 “secondo correttivo” in materia di valutazioni ambientali, acque e rifiuti “primo correttivo” era il D.Lgs. 284/2006 (Autorità di Bacino, Osservatorio su rifiuti)

Il D. Lgs. 4/2008 Struttura delle disposizioni VIA-VAS-IPPC del D. Lgs. 4/2008 (art.2) Titolo 1 (artt. 4-10): finalità, definizioni comuni e oggetto della disciplina, competenze, norme di organizzazione, procedure e coordinamento Titolo 2 (artt.11-18): svolgimento VAS Titolo 3 (artt. 12 -29): svolgimento VIA Titolo 4 (artt. 30-32): valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere Titolo 5 (artt. 33-36): norme transitorie e finali Allegato 1: criteri per verifica assoggettabilità VAS (corrispondente ad allegato 2 della Direttiva 42/2001) Allegato 6: contenuti del RA (corrispondente all’allegato 1 della Direttiva 42/2001)

Il D. Lgs. 4/2008

Il D. Lgs. 4/2008

Il D. Lgs. 4/2008 Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte prima Principio di precauzione (misure di protezione in caso di incertezza) Principio di prevenzione (evitare preventivamente l’inquinamento anziché combatterne gli effetti a posteriori) Chi inquina paga Sviluppo sostenibile Sussidiarietà Libero accesso alle informazioni Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte seconda Revisione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (sostituzione dei piani di telefonia mobile con piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica) Principi generali sempre validi (UE) Principio della correzione dei danni ambientali (ripristino delle condizioni ambientali accettabili)

Il D. Lgs. 4/2008 La VAS viene presentata come un processo che comprende le seguenti azioni (artt. 5 e 11) Svolgimento della verifica di assoggettabilità Elaborazione del Rapporto Ambientale Valutazione del p/p Valutazione del RA Valutazione degli esiti delle consultazioni Espressione di un parere motivato Informazione sulla decisione Monitoraggio La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se p/p o modifiche possono avere impatti significativi sull’ambiente, e, nel caso, sottoporli a fase di valutazione “completa”

Il D. Lgs. 4/2008 La VAS non è e non deve essere un giudizio amministrativo sul p/p (VIA), quanto piuttosto la combinazione parallela dei processi di pianificazione e valutazione La VAS concorre alla pianificazione e alla programmazione Completando e riordinando il quadro conoscitivo Orientando il piano verso misure pianificatorie che tengano conto di sensibilità e criticità ambientali rilevate Analizzando preventivamente gli effetti delle scelte di piano Coinvolgendo i soggetti interessati alle scelte ed agli effetti di piano Analizzando le possibili alternative dal punto di vista ambientale e della corrispondenza agli obiettivi generali di piano

Pianificazione e valutazione

Basi di VAS Condivisione progressiva con enti ed attori vari di: Basi di conoscenza Obiettivi desiderabili sulla base di opportunità e criticità rilevate in partenza Possibilità-necessità di confronto aperto (volontà?) Punti fermi per efficacia di VAS: Chiarezza di strategie e obiettivi Reale integrazione con obiettivi ambientali Rapporto con obiettivi esterni di strumenti che definiscono traguardi di sostenibilità (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) Chiarezza di sistema di riferimento e di ambito di influenza di p/p rispetto al contesto spazio-temporale Monitoraggio di piano e di contesto Informazione, partecipazione e terzietà di valutazione

L’ambiente nella VAS Popolazione e salute umana: HIA e determinanti della salute biologici: sesso, età, costituzione, fattori genetici; stili di vita: alimentazione, esercizio fisico, uso di droghe, alcool, fumo; sociali: educazione, appartenenza a gruppi culturali o religiosi, famiglia, amici, tendenza alla discriminazione, razzismo, partecipazione alla vita della comunità…; economici: tipo di lavoro, reddito, occupazione; ambiente fisico: qualità dell’aria, qualità dell’acqua, rumore, tipo di abitazione, paesaggio, odore, trasporto pubblico, servizi sociali; servizi pubblici: possibilità di accesso ai servizi sanitari, ai servizi sociali, al trasporto pubblico a luoghi ricreativi, alle scuole ecc.. Biodiversità reti ecologiche, habitat protetti o di pregio Flora e fauna Comprese nell’accezione di biodiversità

L’ambiente nella VAS Suolo e sottosuolo Acqua Aria ed atmosfera alterazione o perdita/indisponibilità della risorsa Acqua Ambiente idrico nel suo complesso: risorsa, organismi, ambiti Aria ed atmosfera Qualità chimico-fisica ed emissioni Fattori climatici Beni materiali Paesaggio “..una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni..” Patrimonio culturale, architettonico e archeologico Interrelazione tra i fattori menzionati Economia Società

Ulteriori aspetti ambientali Ecosistema (VIA) Interrelazione tra fattori Territorio Rumori e vibrazioni (VIA) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (VIA) Rifiuti Energia (EMAS) Rischi di incidenti (EMAS, Seveso) Trasporto

Effetto ambientale Alterazione Qualitativa e/o quantitativa Diretta e indiretta (bersagli secondari raggiunti tramite attraverso vie più o meno complesse) A breve o a lungo termine Permanente o temporanea Singola o cumulativa o sinergica (esaltazione reciproca) Positiva o negativa (desiderabili o non desiderabili) Impatto (D. Lgs.) ed effetto (Direttiva) sono usati come sinonimi nell’accezione comune; si parla anche di Impatti reversibili o irreversibili Progressivi o improvvisi Certi o potenziali Puntuali o locali, di area vasta (es. regioni, province, bacini idrografici), globali

Oggetto di valutazione Piani o programmi comunque denominati e loro modifiche Si tratta di piani elaborati e/o adottati da autorità di differente livello amministrativo (nazionale, regionale, locale) oppure predisposti da una autorità per essere approvati mediante procedura legislativa, amministrativa o negoziale e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative Possono essere piani “territoriali” o “settoriali” Essenziale per la valutazione è il grado di approfondimento del p/p Strategico Localizzativo Attuativo Rilevante è la distinzione tra modifica sostanziale e minore Verifica di assoggettabilità o procedura “completa”

Attori Proponente Autorità procedente Autorità competente Soggetti competenti in materia ambientale Pubblico Una o più persone fisiche o giuridiche aventi teoricamente titolo ad intervenire Pubblico interessato Subisce o può subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale o comunque ha un interesse in tali procedure (ONG ambientali, sindacati, associazioni di categoria, ecc.) Informazione e partecipazione Consultazione e comunicazione Negoziazione e concertazione