Teorie e tecniche del giornalismo Modulo B “L’informazione pubblica e istituzionale”
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento di solidarietà politica, economica e sociale”. Articolo 2 della Costituzione
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CENNI STORICI: Legge 142/90 Interviene sull’ordinamento delle autonomie locali e introduce nuove regole sulla trasparenza amministrativa, riconosce il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, ai procedimenti amministrativi alla partecipazione degli stessi all’amministrazione locale. Innovazione: Autonomia statutaria dei Comuni e delle Province. Ogni ente deve adottare un proprio statuto e questo determinerà la forma di partecipazione dei cittadini, l’accesso alle informazione e ai procedimenti amministrativi.
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Legge 241/90 Estende i contenuti della legge 142/90 a tutti gli enti pubblici Scopo: maggiore efficienza, trasparenza e semplicità nell’attività amministrativa. Non solo viene riconosciuto al cittadino il diritto di “chiedere e ricevere informazioni” ma implica il dovere di “ascolto, attenzione e risposta informativa” da parte della PA.
Decreto Legislativo 29/1993 Uffici per le relazioni con il pubblico (URP): - Obbligo a tutti gli enti pubblici di istituire l’URP - Si tratta di strutture organizzative dedicate alle attività di comunicazione e relazione, a garanzia della trasparenza amministrativa. Finalità: ammodernamento della PA
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Principi generali sulla Comunicazione Istituzionale: Comunicazione = attività doverosa e non più discrezionale; Comunicazione esterna Comunicazione extra-istituzionale Comunicazione interna Comunicazione di pubblica utilità
URP Decreto Legislativo 29/1993 - Indagini per ri-orientare i servizi e l’organizzazione interna dell’ente (Customer satisfaction e marketing) Personale con idonea qualificazione e capacità di contatto con il pubblico, con apposita formazione Non funzione secondaria e periferica URP
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DIRETTIVA del 27 gennaio 1994 del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI: Adozione da parte delle P.A. della Carta dei Servizi Pubblici Stabilisce le caratteristiche dei servizi offerti da ogni struttura. Essa deve fissare le caratteristiche dei servizi resi e gli utenti possono presentare reclamo in caso di difformità dagli standard dichiarati
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE detta disposizioni relative alla comunicazione con gli utenti: - strumenti adeguati - contenuti semplici e chiari per le modalità di erogazione del servizio - modalità di relazione improntata al rispetto Al 31 agosto del 1998 erano pervenute 6.924 Carte, di cui 298 della sanità (35% del totale delle strutture) e 5.971 dalla scuola (10% degli istituti in regola). Processo di attuazione poco soddisfacente
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 1993: Pubblicato il Codice di Stile Si tratta di una guida per la revisione e semplificazione dei testi amministrativi 1997: Pubblicato il Manuale di stile Si tratta di una guida per la semplificazione del linguaggio della P.A.
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LE LEGGI BASSANINI legge 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la Riforma della P.A. e per semplificazione amministrativa Leggi successive: 191/98 e 50/99 OBIETTIVO: RIFORMA P.A.
OBIETTIVO DELLE LEGGI BASSANINI: RIFORMA P.A. STABILISCONO: semplificazione delle leggi, norme e procedure amministrative semplificazione linguaggio decentramento amministrativo in base al principio della sussidiarietà sviluppo dell’informatizzazione nuove regole per la dirigenza e per il lavoro pubblico
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Le “Bassanini” vanno considerate secondo due prospettive: - adozione di nuovi strumenti e nuove modalità organizzative per semplificare i rapporti del cittadino con le istituzioni - affermano e legittimano una nuova cultura della relazione, in ottica di comunicazione Il cittadino è degno di fiducia e può autocertificare molti dati. La PA deve facilitare in ogni modo e con ogni strumento la comunicazione con il cittadino.
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE La Commissione Affari Costituzionali della Camera LA LEGGE N°150 DEL 2000 Disciplina delle attività di informazione e di Comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni
LA LEGGE 150/2000 Principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale: l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
LA LEGGE 150/2000 Si riconosce una differenza tra le attività di informazione e le attività di comunicazione, ponendo la premessa per una differenziazione anche a livello delle strutture organizzative deputate dalle due diverse attività. Art. 6 e 9: si disciplinano le strutture che prevedendo che le attività di comunicazione siano svolte dall’URP e le attività di informazione siano svolte dagli Uffici stampa. Entra in scena la “comunicazione interna” senza la quale non ci potrebbe essere nessuna buona comunicazione esterna.
LA LEGGE 150/2000 Strutture URP: competono tutte le iniziative di comunicazione esterna e attività di comunicazione interna. Ascolto dei cittadini, verifica della qualità dei servizi e del gradimento. Da semplice sportello informazioni a ufficio che realizza attività di comunicazione. UFFICI STAMPA: possibilità per ogni amministrazione di dotarsi di un Ufficio stampa, con personale regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti, con il compito di gestire le attività di informazione rivolte ai mezzi di comunicazione di massa.
LA LEGGE 150/2000 PORTAVOCE: ha il compito di affiancare il vertice dell’amministrazione per gestire i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce non può per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
LA LEGGE N°150 DEL 2000 CONSIDERAZIONI: 1° INNOVAZIONE: si introduce la differenza tra informazione e comunicazione Si distingue tra: attività di informazione verso i mezzi di comunicazione di massa attività di comunicazione esterna attività di comunicazione interna
LA LEGGE N°150 DEL 2000 Attività di informazione Attività di comunicazione Ufficio Stampa URP
COMUNICAZIONE INTERNA LA LEGGE N°150 DEL 2000 2° INNOVAZIONE: si introduce la COMUNICAZIONE INTERNA
LA LEGGE N°150 DEL 2000 FINALITA’ DELLA LEGGE: attuare il diritto di accesso illustrare attività e servizi favorire processi di semplificazione delle procedure promuovere l’immagine delle amministrazioni
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 STRUTTURE PRIMA DELLA LEGGE: uniche figure professionali legittimate in materia di comunicazione = operatori degli URP CON LA LEGGE 150/2000: diverse strutture devono gestire la comunicazione
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 STRUTTURE URP: Uffici Relazioni con il Pubblico comunicazione esterna comunicazione interna processi di verifica per la qualità dei servizi
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 STRUTTURE Uffici Stampa Ogni amministrazione può dotarsi di un ufficio stampa con personale iscritto all’albo dei giornalisti svolgono attività di informazione rivolte ai mezzi di comunicazione di massa
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 STRUTTURE Portavoce: Affianca il vertice dell’amministrazione per gestire i rapporti di carattere politico-istituzionale con organi di informazione
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 L’ATTUAZIONE: Tutte le amministrazioni provvedano con regolamento: - diffusione di modalità e forme di comunicazione pubblicitaria; - ridefinizione e riorganizzazione dei compiti degli URP - individuazione titoli per l’accesso del personale da utilizzare nelle attività di informazione e comunicazione - definizione modelli formativi e di aggiornamento
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE D.P.R. del 21/09/2001 TITOLI DI ACCESSO NECESSARI PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Attività di comunicazione: diploma di laurea in Scienza della Comunicazione diploma di laurea in Relazioni Pubbliche altre lauree con indirizzi assimilabili Per laureati in discipline diverse: specializzazione post-laurea in comunicazione o relazioni pubbliche master in comunicazione Attività di informazione Iscrizione come professionista e pubblicista nell’albo dei giornalisti
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DURATA DELLA FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE D.P.R. del 21/09/2001
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Ruolo Anzianità di lavoro Ore di formazione Resp. URP e capi Uff. stampa Almeno 2 anni dall’entrata in vigore del DPR 90 ore Inferiore a 2 anni dall’entrata in vigore del DPR 120 ore Personale URP e UFF. stampa 60 ore
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PROVVEDIMENTI SULLA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO Sono stati emanati provvedimenti per: semplificazione del linguaggio dei testi legislativi; semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi; migliorare accessibilità e usabilità dei siti web della P.A. Circolare AIPA: Migliorare accessibilità siti web a persone disabili
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LA LEGGE N°150 DEL 2000 OGNI REGIONE HA PROVVEDUTO A RECEPIRE LE INDICAZIONI DELLA LEGGE 150/2000 IN NORME REGIONALI
RELAZIONI CON I MEDIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE La comunicazione prevede sempre un’attività informativa che a sua volta richiede una corretta comprensione Niklas Luhmann: impossibilità di separare informazione da comunicazione
RELAZIONI CON I MEDIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Art. 6 della l.150/2000: Le amministrazioni devono definire le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione
RELAZIONI CON I MEDIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Art. 7 e 9 della l.150/2000: L’attività di informazione è di competenza degli uffici stampa e del portavoce
Informazione giornalistica: È la principale fonte di conoscenza per i cittadini sull’attività delle istituzioni C’è comunicazione AUTOPRODOTTA dalle istituzioni orientata ai media i quali poi la amplificano passandola agli utenti
Quando si lavora negli uffici stampa degli Enti Pubblici occorre: avere un atteggiamento attivo-propositivo nello svolgimento del proprio ruolo essere coscienti che nel rapporto quotidiano con i media si contribuisce a rendere più efficace il diritto alla trasparenza promuovere-produrre decisioni e atti che valorizzino il senso di appartenenza, l’identità pubblica
L’Ufficio Stampa e il sito internet dell’Istituzione: Ruolo importante: nella promozione del sito web dell’Istituzione nel coordinare la fase di realizzazione nella scelta del materiale informativo da inserire L’attivazione di una casella di posta contribuisce ad avviare un circuito di comunicazione trasparente e pubblica